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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 320/05 {T 7} 
 
Sentenza del 28 marzo 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, presidente, 
Borella, Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
F.________, ricorrente, rappresentato dalla Consulenza giuridica andicap, Via Berta 28, 6512 Giubiasco, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino 
del 23 marzo 2005. 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
con l'assistenza della Consulenza giuridica andicap, F.________, nato nel 1950, in data 3 maggio 2005 ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) avverso il giudizio 23 marzo 2005 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità), 
di fronte alla possibilità, prospettatagli da questa Corte con scritto 23 febbraio 2007, di incorrere in una reformatio in peius, il patrocinatore del ricorrente ha ritirato il ricorso di diritto amministrativo mediante atto del 9 marzo 2007, 
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395), 
il ritiro del ricorso equivale, nel suo risultato, a una sua reiezione (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 134/94 del 23 agosto 1995, pubblicata in SVR 1996 UV no. 40 pag. 124, consid. 3b con riferimenti), 
vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2006 [cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 535/05 del 7 dicembre 2006, consid. 2 e 7]), la procedura è gratuita, 
 
il Tribunale federale decide: 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 28 marzo 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: