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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.142/2003 /viz 
 
Sentenza del 28 luglio 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Favre, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
X.________ SA, 
convenuta, 
patrocinata dall'avv. Francesco Hurle, via Soldino 22, casella postale 138, 6903 Lugano, 
 
contro 
 
A.________, 
attore, 
patrocinato dall'avv. Luca Airoldi, via degli Albrizzi 3, casella postale 2141, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, lavoro straordinario; 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
2 aprile 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Dal 21 aprile 1997 al 31 luglio 1998 A.________ ha lavorato alle dipendenze di X.________ SA in qualità di architetto. 
Chiedendo la remunerazione di 502 ore di lavoro supplementari e di 13,5 giorni di vacanza non goduti, per un totale di fr. 33'315.60 (recte fr. 33'314.--), il 19 novembre 1999 A.________ ha convenuto la sua ex datrice di lavoro dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, il quale, con sentenza del 13 maggio 2002, gli ha riconosciuto il diritto a fr. 27'472.80 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1998, corrispondenti a 475 ore supplementari a fr. 46,27 l'una, oltre ad un supplemento del 25%. Il primo giudice ha per contro respinto la pretesa avanzata per vacanze non godute, avendo l'attore potuto fruire delle medesime tra il 2 giugno e il 31 luglio 1998, periodo durante il quale era stato esentato dal lavoro. 
L'appello interposto da X.________ SA contro questo giudizio è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 2 aprile 2003. 
2. 
Prevalendosi della violazione degli art. 321c e 322 CO nonché dell'art. 8 CC, con ricorso per riforma del 19 maggio 2003 la soccombente postula la modifica della pronunzia cantonale nel senso di accogliere il suo appello e, di conseguenza, respingere integralmente la petizione. 
L'attore non è stato invitato a presentare una risposta. 
3. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dell'impugnativa (DTF 128 II 66 consid. 1; 127 III 41 consid. 2a con rinvii). 
3.1 Dato il tenore dell'allegato ricorsuale appare utile rammentare che, in virtù dell'art. 43 cpv. 1 OG, il ricorso per riforma è ammissibile solamente per violazione del diritto federale. La violazione di un diritto costituzionale o del diritto cantonale non possono essere fatte valere nel quadro di tale rimedio (cfr. DTF 127 III 248 consid. 2c). 
Nulla muta l'art. 43 cpv. 4 OG, giusta il quale l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto. Questo disposto non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale; l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF del 16 novembre 1993 consid. 3b pubblicato in: SJ 1995 pag. 794; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178). 
Chiamato a statuire quale istanza di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG, ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato). 
3.2 
Dai principi appena esposti discende l'irricevibilità pressoché integrale del gravame in rassegna. 
Nonostante il richiamo all'art. 321c CO, la critica ricorsuale - come si vedrà qui di seguito - verte infatti esclusivamente sull'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove contenuti nel giudizio, senza che una delle eccezioni testé menzionate venga nemmeno allegata. Anzi, la convenuta non esita a dolersi in maniera esplicita di "un arbitrario accertamento dei fatti rispetto a quanto emerso dall'istruttoria"; richiamandosi alla violazione dell'art. 8 CC, essa assevera inoltre che l'attore non avrebbe provato nulla di ciò che gli incombeva. 
3.2.1 L'argomentazione ricorsuale si avvera d'acchito inammissibile laddove viene asseverata l'esistenza di un accordo per atti concludenti in merito alla compensazione immediata del lavoro straordinario mediante pari congedo. 
La Corte ticinese ha infatti accertato che le parti non hanno pattuito alcunché in merito ad una possibile compensazione delle ore supplementari mediante congedo, ragione per cui - ha aggiunto la Corte - può entrare in linea di conto solamente l'eventualità di una retribuzione delle medesime da parte del datore di lavoro. 
Sia come sia, non risulta che la convenuta abbia già fatto valere tale argomento dinanzi all'autorità cantonale, esso va dunque dichiarato irricevibile anche perché nuovo e fondato su fatti privi di risconto nella pronunzia impugnata. 
3.2.2 Improponibile, siccome rivolta contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, è pure la tesi secondo cui - diversamente da quanto ritenuto nel giudizio impugnato - l'attore non avrebbe regolarmente inviato i conteggi delle presunte ore di straordinario. 
L'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti avrebbe semmai potuto e dovuto essere fatto valere nel quadro di un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. La convenuta confonde la questione della ripartizione dell'onere della prova, regolata dall'art. 8 CC - da lei invocato - con quella della valutazione delle prove. Contrariamente a quanto viene asserito nel gravame, tale norma non prescrive al giudice come valutare le risultanze dell'istruttoria, né esclude l'apprezzamento anticipato delle prove o la prova indiziaria, così come non osta ad un'istruzione probatoria limitata ad alcune prove, nella misura in cui questa basti a convincere il giudice della fondatezza di un'allegazione (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg.; 127 III 519 consid. 2a con rinvii). 
4. 
Nell'ultima parte del suo allegato la convenuta contesta l'applicabilità dell'art. 42 cpv. 2 CO alla fattispecie in esame. A torto. 
La possibilità di applicare tale norma, per analogia, nel quadro di litigi concernenti il numero di ore di lavoro straordinario è già stata ammessa dal Tribunale federale (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa pag. 276) così come anche dalla dottrina citata dai giudici ticinesi, alle cui considerazioni si può rinviare in forza dell'art. 36a cpv. 3 OG
In concreto, la Corte cantonale ha stabilito che l'attore ha dimostrato di aver regolarmente lavorato oltre l'orario previsto contrattualmente. Per quanto concerne la quantificazione delle ore di lavoro straordinario egli ha inoltre soddisfatto l'onere della prova a suo carico producendo i fogli di presenza ed il formulario di conteggio vacanze ed ore supplementari relativo al periodo aprile 1997-febbraio 1998. Tali documenti, dall'importante valore indiziario, hanno permesso ai giudici ticinesi di determinare - applicando per analogia l'art. 42 cpv. 2 CO - l'ammontare delle ore di lavoro straordinario effettuate dall'attore. 
Si tratta di un modo di procedere conforme alla prassi (cfr. DTF 123 III 84 consid. 4, non pubblicato) ed ineccepibile dal profilo dell'applicazione del diritto federale. 
5. 
In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto nella limitata misura in cui ammissibile. 
La sentenza impugnata, conforme al diritto federale, merita dunque di essere confermata. 
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). All'attore, che non è stato invitato a pronunciarsi, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della convenuta. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 luglio 2003 
 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: