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[AZA 0] 
 
5C.176/2000 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
28 settembre 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Raselli. 
Cancelliere: Piatti. 
 
___________ 
Visto il ricorso per riforma del 21 agosto 2000 presentato dalla A.________ S.A., Pregassona, attrice, patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa, Tesserete, contro la sentenza emanata il 16 giugno 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a B.________ S.A., e litisconsorti, convenuti, patrocinati dall'avv. Rodolfo Pozzoli, Lugano, in materia di ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- All'inizio degli anni '80 la ditta A.________ S.A. ha eseguito lavori di sanitario, riscaldamento, ecc. 
nel complesso edilizio "X.________", sorto su fondi di proprietà della C.________ S.A. e della B.________ S.A. In quel periodo era pure pendente una procedura di raggruppamento terreni. Il 22 settembre 1982 la ditta A.________ S.A. ha chiesto ed ottenuto l'annotazione in via superprovvisionale di un'ipoteca legale degli artigiani per complessivi fr. 636'141.-- oltre accessori, ripartita in ragione di fr. 370'000.-- sulla particella n. XXX RT e in ragione di fr. 133'070. 50 sulle particelle n. YYY e ZZZ RT. L'annotazione era avvenuta sulla scorta degli estratti censuari rilasciati dal geometra assuntore. La procedura d'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva ha poi seguito il suo corso. 
 
B.- Con sentenza 18 febbraio 2000 di questa Corte è stato deciso che in concreto l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva era avvenuta in ritardo, perché l'annotazione inizialmente eseguita era contraria all'art. 648 cpv. 3 CC. Con quella sentenza il Tribunale federale ha parimenti rinviato la causa ai giudici cantonali affinché provvedessero a ridurre gli importi complessivi concernenti le particelle n. ZZZ e QQQ RFD di Cadro e a mettere a carico delle singole quote di comproprietà dei convenuti che non avevano impugnato la decisione cantonale il relativo importo. 
Il rinvio si estendeva inoltre a una diversa ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili della sede cantonale. 
 
 
Con nuovo giudizio di data 16 giugno 2000 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dato seguito all'invito del Tribunale federale, gravando le quote di comproprietà di coloro che non avevano impugnato la decisione cantonale e cancellando tutte le altre ipoteche legali iscritte in via provvisoria in favore dell'attrice. 
Essi hanno inoltre posto la tassa di giustizia e le spese a carico dell'attrice per 5/6 e dei soccombenti per il rimanente 1/6. Infine, essi hanno riconosciuto un'indennità parziale di ripetibili di fr. 4000.-- all'attrice alla quale avevano posto parimenti a carico un importo di fr. 
15'000.-- per ripetibili a favore degli altri comproprietari vincenti. 
 
C.- Contro il pregresso giudizio cantonale la A.________ S.A. ha presentato il 21 agosto 2000 un ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo che la decisione impugnata sia annullata e riformata nel senso della precedente pronuncia annullata dal Tribunale federale. Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Interposto in tempo utile contro una decisione finale della suprema istanza cantonale in una contestazione civile il ricorso per riforma è per principio ricevibile, atteso che la sua ammissibilità è data senza riguardo al valore litigioso (art. 66 cpv. 2 OG). 
 
2.- Secondo l'attrice, il Tribunale federale, nel suo giudizio 18 febbraio 2000, avrebbe a torto applicato 
l'art. 648 cpv. 3 CC. A causa della procedura di raggruppamento terreni, infatti, non si doveva tener conto delle mutazioni nel frattempo intervenute, che sono avvenute a rischio degli interessati. 
 
Per l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale, a cui è stata rimandata la causa, può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale. La decisione di rinvio non vincola soltanto i giudici cantonali, ma pure il Tribunale federale qualora sia di nuovo investito dell'esame di un ricorso per riforma contro il nuovo giudizio cantonale (DTF 116 II 220 consid. 4a). 
 
In concreto il tema delle censure formulate dall' attrice con il ricorso per riforma è già stato esaminato e deciso con il precedente giudizio del 18 febbraio 2000, segnatamente al consid. 4. Le ragioni di diritto che imponevano di tener conto delle risultanze del registro fondiario provvisorio anche nell'ambito dell'annotazione dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sono colà ampiamente trattate. Non mette quindi conto in questa sede di riesaminarle. 
 
3.- Da quanto precede consegue che il ricorso, in queste condizioni, s'avvera manifestamente irricevibile e come tale va trattato. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 settembre 2000 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,