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[AZA 0] 
H 289/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 28 dicembre 2000 
 
nella causa 
M.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Con decisione 24 settembre 1999 la Cassa svizzera di compensazione ha concesso a M.________, cittadina italiana residente in Italia, nata nel 1937, una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 310.- mensili dal 1° aprile 1999, calcolata sulla base di una durata di contribuzione di 15 anni e 11 mesi risultante dalla ricapitolazione allegata al provvedimento medesimo. 
 
B.- L'interessata si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, lamentando in particolare degli errori nella ricostruzione della durata di contribuzione. 
L'adita istanza giudiziaria, mediante giudizio 20 luglio 2000, ne ha respinto il gravame, rilevando che i "listini paga" prodotti dalla ricorrente non potevano essere considerati quali prove determinanti in quanto non riportanti l'anno di contribuzione e spesso nemmeno il mese di riferimento. 
 
C.- M.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo. Precisa innanzitutto di non contestare l'applicazione delle tavole per la determinazione del periodo contributivo, ma piuttosto l'estratto dei periodi d'assicurazione e dei redditi presi in considerazione. Rileva segnatamente che per il periodo 1963-1966 sono stati forniti cartellini paga per 48 mesi, mentre gliene sono stati riconosciuti soltanto 
38. Ritiene che gli anni di contribuzione sarebbero complessivamente 20 e non soltanto 15 e 11 mesi. 
La Commissione di ricorso osserva di aver in effetto negato per svista che dai cartellini paga esibiti dalla ricorrente si evince la data di riferimento dei salari, la stessa figurando in effetti due volte al mese dal 1963 al 1966, con retribuzioni quindicinali. Chiede quindi che il proprio giudizio venga annullato e che gli atti vengano retrocessi alla Cassa perché verifichi e compari le deduzioni AVS indicate sui "cartellini" con i contributi registrati sui conti individuali dell'interessata. 
La Cassa propone invece di respingere il gravame e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nella querelata pronunzia, cui a tal proposito può essere rinviato, sono già state correttamente esposte le norme applicabili in materia di determinazione del periodo contributivo e la relativa giurisprudenza. 
 
2.- Come indicato nelle osservazioni all'impugnativa presentate dal primo giudice, nel valutare le prove offerte dall'interessata l'istanza commissionale è incorsa in un errore d'apprezzamento negando che dalle stesse si potessero evincere le date cui si riferiscono. 
In simili condizioni, questa Corte non può che aderire alla proposta della Commissione ricorsuale di accogliere l'impugnativa, annullare la pronunzia e la decisione querelate e retrocedere la causa alla Cassa perché effettui gli opportuni accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. In particolare, considerato come i "cartellini-paga" incollati sul quaderno versato agli atti non siano nominativi, ancorché possa sembrare verosimile che si riferiscano all'assicurata, appare comunque necessario che l'amministrazione compia un'ulteriore verifica comparando i cartellini con i contributi registrati sui conti individuali intestati a M.________. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
senso che, annullati il giudizio 20 luglio 2000 e la 
decisione impugnata 24 settembre 1999, la causa è 
rinviata alla Cassa svizzera di compensazione perché 
proceda ad un complemento d'istruttoria conformemente 
ai considerandi e renda un nuovo provvedimento. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 28 dicembre 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
p. La Cancelliera :