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[AZA 0] 
 
1A.202/1999 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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29 agosto 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Féraud e Catenazzi. 
Cancelliere: Crameri. 
 
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 30 agosto 1999 presentato da A.________, patrocinato dagli avv. ti Andrea Ronchetti e Enea Petrini, studio legale Velo & Associati, Lugano, contro la decisione emessa il 29 luglio 1999 dall'Ufficio federale di polizia, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda degli Stati Uniti d'America; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 18 dicembre 1998 il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America ha inoltrato all'Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale USA (Ufficio centrale), una richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Procuratore distrettuale di Porto Rico nell'ambito di un procedimento penale concernente un traffico di sostanze stupefacenti. La domanda tendeva al sequestro provvisionale del conto X.________ presso il Credito svizzero di Chiasso. Con decisione incidentale del 21 dicembre 1998 l'Ufficio centrale ha ordinato il sequestro della relazione bancaria. 
 
B.- In data 22 febbraio 1999 il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America ha presentato all'Ufficio centrale la richiesta formale di assistenza del 19 febbraio 1999. Dalla stessa si evince che il Procuratore del distretto di Porto Rico conduce un'inchiesta penale nei confronti di B.________ e di A.________, sospettati di aver organizzato, dal novembre 1997 al dicembre 1998, l'importazione dalla Colombia e lo smercio a Porto Rico di almeno 9.75 kg di eroina, riciclando poi il provento illecito presso banche statunitensi, svizzere e di altri paesi. L'organizzazione criminale avrebbe versato i proventi della vendita alle società C.________ e D.________ Inc. , appartenenti a A.________ e da lui dirette, società utilizzate per riciclare i proventi del traffico di eroina. Questi importi erano inizialmente versati sul conto n. Y.________ aperto da A.________ presso il Banco Popular di Porto Rico a San Juan. In seguito il denaro veniva versato su altre relazioni bancarie, tra cui il citato conto X.________. L'Autorità estera chiede di trasmetterle la documentazione bancaria di questo conto e quella concernente eventuali conti appartenenti a B.________ e alle società C.________, D.________ e E.________ SA, sequestrandone gli averi depositativi. 
 
Il 3 marzo 1999 l'Ufficio centrale ha accolto la richiesta estera. Contro questa decisione A.________ ha sollevato opposizione. Con decisione del 29 luglio 1999 l'Ufficio centrale l'ha respinta. 
 
C.- Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
L'Ufficio centrale, senza formulare particolari osservazioni, propone di respingere il ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
1.-a) Ai rapporti svizzero-statunitensi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale si applicano rispettivamente, per le questioni di merito, l'omonimo Trattato concluso il 25 maggio 1973 fra i due Paesi (TAGSU, RS 0.351. 933.6) e, per i problemi formali, la relativa legge federale del 3 ottobre 1975 (LTAGSU, RS 351. 93). Per le questioni non regolate esaustivamente nel Trattato e nella relativa legge speciale si applicano - nella misura in cui non contrastano con lo spirito e lo scopo degli stessi - la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP) e la relativa ordinanza di applicazione (OAIMP; art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 124 consid. 1a, 118 Ia 547 consid. 1b), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
b) La decisione con cui l'UFP - quale Ufficio centrale ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 TAGSU - concede l'assistenza giudiziaria secondo l'art. 5 cpv. 2 LTAGSU e respinge un'opposizione secondo l'art. 16 della stessa legge è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 17 cpv. 1 LTAGSU; DTF 124 II 124 consid. 1b). 
 
c) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). 
 
d) La legittimazione del ricorrente, titolare del conto bancario oggetto della contestata misura, è pacifica (art. 17 LTAGSU in relazione con l'art. 103 lett. a OG; DTF 124 II 180 consid. 1b). 
 
2.- Il ricorrente fa valere che la richiesta di assistenza sarebbe lacunosa e imprecisa e che si sarebbe in presenza di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"); ribadisce poi la sua estraneità ai fatti rimproverati all'indagato B.________ e sostiene che le informazioni richieste sarebbero inutili per il procedimento penale estero. 
 
a) Secondo la costante giurisprudenza, per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale deve attenersi all' esposto contenuto nella richiesta di assistenza e nella documentazione allegata, a meno ch'esso risulti manifestamente erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121; sul contenuto della domanda v. gli art. 29 TAGSU, 28 AIMP e 10 OAIMP). Questo esame, e quello della colpevolezza, sono infatti riservati al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3). In concreto la domanda estera, ossequiando le esigenze poste dall'art. 29 TAGSU, allega in modo sufficientemente preciso l'oggetto e la natura dell'indagine e i nomi delle persone e delle società oggetto del procedimento (v. Fatti B). Le imprecisioni, relative al "numero civico" di una sua società e alla denominazione di un'altra società e, a volte, di un accusato, addotte dal ricorrente, non dimostrano affatto che l'esposto dei fatti sia manifestamente errato o contraddittorio, visto che tali imprecisioni, di secondaria importanza, non impediscono di verificare se le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute: in concreto la domanda è infatti sufficientemente circostanziata per stabilire l'esistenza di un "fondato sospetto" di reato (art. 1 n. 2 TAGSU; DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). Questa esigenza non implica per la Parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla Parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile istanza volta alla ricerca indiscriminata di prove (DTF 118 Ib 547 consid. 3a, 122 II 367 consid. 2c): è d'altronde palese che la nozione di "fondato sospetto" di reato non va confusa con quella di "prova" del reato (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). 
 
b) Il ricorrente sostiene che la sua attività, rispettivamente quella delle società che dirige, è stata autorizzata da regolare licenza a operare in qualità di cambia valute. Egli asserisce che la richiesta estera non preciserebbe in maniera sufficientemente circostanziata il sospetto di reato nei suoi confronti: l'asserita connessione tra le sue due società, che svolgono attività rivolte a un vasto pubblico, e le sospettate attività illecite di singoli clienti, quali il B.________, non potrebbe giustificare la concessione dell'assistenza. I fondati sospetti concernerebbero infatti solo B.________, mentre egli sarebbe stato coinvolto nel procedimento penale, suo malgrado, sulla base di coincidenze causali. 
 
La censura è manifestamente infondata. Il ricorrente disattende in effetti che, secondo la richiesta statunitense, egli non è affatto estraneo al procedimento penale estero, visto che nello stesso riveste il ruolo di accusato. 
Per di più, la concessione dell'assistenza non presuppone che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente. Infatti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). 
 
c) In concreto, contrariamente all'assunto ricorsuale, sussiste poi una relazione diretta e oggettiva tra la persona o le società e i reati per i quali si indaga, visto che il ricorrente, accusato nel procedimento estero, è titolare di un conto bancario utilizzato per transazioni sospette, per cui non potrebbe comunque prevalersi della qualità di persona non implicata (art. 10 n. 2 TAGSU; DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b): del resto non sono necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa - ciò che secondo la domanda estera si verifica comunque nella fattispecie - e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine). In effetti, il ricorrente ammette di dirigere le società D.________ e C.________, che sono state, a suo dire, presumibilmente utilizzate dall'indagato B.________ e dalla sua organizzazione criminale allo scopo di trarne illeciti profitti. L'assunto ricorsuale, secondo cui non tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte, scientemente o no, nelle sospettate attività illegali, figurano sulla lista degli imputati, non è decisivo. La trasmissione dei documenti richiesti all'autorità statunitense è quindi giustificata: essa, contrariamente all'autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può quindi valutare compiutamente la posizione del ricorrente, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti (cfr. DTF 120 Ib 251 consid. 5c). La valutazione definitiva del materiale probatorio, come il quesito della colpevolezza, sono infatti riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). 
 
Per di più, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'Autorità estera non deve provare la commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e i gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). 
 
d) Visto che l'Autorità estera chiede informazioni su una precisa relazione bancaria, in rapporto a precisi bonifici effettuati su un determinato conto, è fuori luogo parlare di una ricerca indiscriminata di prove (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 121 II 241 consid. 3a, 113 Ib 257 consid. 5c pag. 272). La supposizione del ricorrente, secondo cui la richiesta tenderebbe piuttosto a ricercare informazioni di tipo fiscale, è inconferente. L'utilizzazione a scopi fiscali della documentazione bancaria è infatti vietata dall'art. 5 TAGSU (DTF 118 Ib 547 consid. 6b). 
 
e) Sostenendo che le informazioni richieste non sarebbero utili per il procedimento penale estero il ricorrente misconosce che la questione di sapere se tali informazioni siano necessarie o utili dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo 
Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 
165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. 
 
f) I documenti che l'autorità svizzera non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122 II 367 consid. 2c e d). Il ricorrente non indica però quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero, e nemmeno spiega, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso; tale compito non spetta al Tribunale federale (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg. ). Del resto, non sono ravvisabili atti che, con sicurezza, non sarebbero rilevanti per il procedimento estero. La trasmissione dei documenti bancari, espressamente richiesta, e idonea a far progredire l'inchiesta estera, è quindi giustificata (DTF 121 II 241 consid. 3a). 
 
3.- Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5000. -- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e all'Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale USA (B 113570). 
 
Losanna, 29 agosto 2000 
MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,