Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_272/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 settembre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
G.________, 
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Sementina, 
patrocinato dall'avv. Camilla Ghiringhelli, 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
espropriazione formale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 aprile 2015, rettificata il 6 maggio 2015, dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
G.________ è proprietaria del fondo part. xxx di Sementina, di originari 24'871 m2, sito in località "Ciossetto". In seguito a diversi mutamenti, la particella presenta attualmente una superficie di 17'463 m2. Il piano regolatore comunale, approvato il 12 aprile 1988 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, inseriva circa 15'600 m2 del fondo nella zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP), destinata alla costruzione di un centro scolastico e culturale, di sale multiuso, di una chiesa e di altre infrastrutture di interesse pubblico, compreso un posteggio. A seguito di tale vincolo AP-EP, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il Comune ha versato alla proprietaria un'indennità a titolo di espropriazione materiale di fr. 936'000.-- per il terreno (in ragione di fr. 60.-- al m2 ) e di fr. 1'235'522.50 per gli interessi. Le restrizioni a carico della particella xxx sono state sostanzialmente confermate nell'ambito della revisione del piano regolatore e delle relative varianti approvate dal Consiglio di Stato il 12 giugno 2007 e il 3 luglio 2012 (cfr. sentenza 1C_416/2014 del 17 dicembre 2014). 
 
B.   
Il 4 maggio 1998 il Comune di Sementina ha promosso dinanzi al Tribunale di espropriazione una procedura di espropriazione formale della superficie della particella xxx gravata dal vincolo. La proprietaria si è opposta all'espropriazione, mentre il Comune di Sementina ha chiesto l'anticipata immissione in possesso di una parte della superficie colpita, al fine di realizzare le opere previste nella prima fase di attuazione del progetto. 
Con sentenza del 23 agosto 1999, il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione all'espropriazione e la domanda di modifica dei piani, accogliendo invece l'istanza di anticipata immissione in possesso del Comune. Adito dall'espropriata, con giudizio del 4 febbraio 2002, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la sentenza del Tribunale di espropriazione limitatamente alla concessione dell'anticipata immissione in possesso, negata siccome il Comune non disponeva ancora della licenza edilizia per avviare la progettata costruzione. Il Tribunale federale, con sentenza del 5 agosto 2002, ha respinto in quanto ammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato dall'espropriata contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo (causa 1P.132/2002). 
 
 
C.   
Rilasciata nel frattempo la licenza edilizia per la realizzazione dell'opera e ripresa la procedura di stima, con decisione del 18 dicembre 2003 il Tribunale di espropriazione ha accordato al Comune, a partire dal 1° gennaio 2004, l'anticipata immissione in possesso di circa 15'699 m2 del fondo in questione. Su ricorso dell'espropriata, la decisione è stata confermata dapprima dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 16 settembre 2004 e in seguito da questa Corte con sentenza del 28 gennaio 2005 (causa 1P.477/2004). 
 
D.   
Dopo ulteriori atti, che non occorre qui riepilogare, accertato che la superficie oggetto di esproprio misurava precisamente 15'708 m2, con sentenza del 12 dicembre 2012 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità. Ha riconosciuto a G.________ fr. 60.-- al m2 per l'esproprio materiale di 108 m2, oltre interessi, e a titolo di espropriazione formale le ha assegnato un indennizzo di fr. 16.-- al m2 per la superficie di 15'708 m2, oltre a fr. 67.50 al m2 per il deprezzamento di 1'791 m2, nonché fr. 126'817.--, a corpo, per la perdita del vigneto, oltre interessi. Il Tribunale di espropriazione ha contestualmente respinto la domanda di ampliamento dell'espropriazione formulata dal Comune e le ulteriori pretese avanzate da G.________. 
 
E.   
Contro il giudizio di primo grado sia l'espropriata che l'espropriante hanno adito il Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza del 22 aprile 2015, rettificata il 6 maggio 2015, ha respinto il gravame della prima e parzialmente accolto quello del secondo. La Corte cantonale ha negato a G.________ un indennizzo per la perdita del vigneto, considerando il suo valore già compreso nell'indennità di fr. 16.-- al m2 stabilita per l'espropriazione formale della superficie di 15'708 m2. Ha per il resto confermato la decisione della prima istanza. 
 
F.   
G.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. In via subordinata, postula di limitare la superficie oggetto di espropriazione formale a 7'674 m2, rispettivamente a 11'030 m2 o eventualmente a 11'138 m2, con restituzione del corrispondente importo versato per l'espropriazione materiale. Chiede altresì di riconoscerle un indennizzo di fr. 63'180.-- nel caso in cui fosse confermato l'esproprio della superficie di 108 m2, come pure di aumentare a fr. 43.-- al m2 l'indennità per il titolo di espropriazione formale. Ribadisce inoltre l'importo di fr. 126'817.-- riconosciuto nel giudizio di primo grado per la perdita del vigneto. La ricorrente, che domanda pure di concedere effetto sospensivo al ricorso, fa valere l'accertamento inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale. 
 
G.   
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza, mentre il Comune di Sementina chiede di dichiarare inammissibile il gravame o comunque di respingerlo. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico è presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha statuito definitivamente sull'indennità espropriativa relativa alla superficie di 15'708 m2 interessata dalla procedura in esame. Il gravame adempie i requisiti degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. La ricorrente, proprietaria del fondo oggetto dell'espropriazione, è legittimata a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF. Essendo aperta la via del rimedio ordinario, con il quale può essere censurata anche la violazione dei diritti costituzionali (DTF 133 I 201 consid. 1), il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non è proponibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lo violi (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1).  
 
2.2. Nella misura in cui, come nella maggior parte del gravame, è genericamente rimesso in discussione il vincolo pianificatorio d'interesse pubblico a carico del fondo espropriato, il ricorso non adempie le esposte esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. La ricorrente non si confronta infatti con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando in osservanza degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché violerebbero il diritto. Disattende, al riguardo, che il Tribunale cantonale amministrativo, richiamando la propria costante giurisprudenza, ha puntualmente esposto le ragioni per cui il vincolo d'interesse pubblico non è mai decaduto. Ha inoltre ritenuto non realizzate in concreto le condizioni per un esame a titolo pregiudiziale, nell'ambito della procedura espropriativa, del provvedimento pianificatorio. Spettava pertanto alla ricorrente confrontarsi con queste considerazioni e dimostrare ch'esse violerebbe manifestamente specifiche disposizioni cantonali o disattenderebbero altrimenti determinate norme del diritto federale.  
 
2.3. Il gravame esula inoltre dall'oggetto del litigio, ed è quindi parimenti inammissibile, laddove la ricorrente prospetta una retrocessione del fondo espropriato. Da una parte, la ricorrente si fonda infatti, a torto, sulla decadenza dell'aggravio a carico del fondo e, dall'altra, disattende che l'esame dell'adempimento dei presupposti di una retrocessione giusta l'art. 61 della legge ticinese di espropriazione, dell'8 marzo 1971 (LEspr/TI), non è oggetto della procedura in esame. Un'eventuale rinuncia da parte del Comune all'attuazione degli scopi pubblici previsti non è peraltro seriamente in discussione, né una retrocessione ai sensi dell'art. 61 segg. LEspr/TI entra qui in considerazione. Una simile procedura non è infatti stata formalmente avviata (art. 67 LEspr), né appare proponibile in questa fase ritenuto ch'essa presuppone che la proprietà del fondo sia già passata nelle mani dell'ente pubblico (cfr. EMILIO CATENAZZI, Rinuncia a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in: Il Ticino e il diritto, 1997, pag. 223). Questa condizione non risulta realizzata nella fattispecie, l'espropriante acquistando il diritto oggetto dell'espropriazione formale soltanto mediante il pagamento dell'indennità (cfr. art. 56 cpv. 1 LEspr/TI).  
La ricorrente disattende, in sostanza, che, come rilevato dalla precedente istanza, la causa in esame è essenzialmente circoscritta alla questione dell'indennità espropriativa. 
 
2.4. Parimenti inammissibili sono poi le critiche concernenti la determinazione dell'estensione della superficie espropriata. La ricorrente si limita a sollevare contestazioni generiche, ma non adduce concreti elementi suscettibili di fare seriamente dubitare dell'esattezza della misurazione eseguita dal geometra ing. B.________. In particolare, non si confronta con il considerando n. 4 della sentenza impugnata (pag. 20 segg.) e non sostanzia l'arbitrio degli accertamenti riportati dalla Corte cantonale sulla scorta delle operazioni svolte dal geometra. La ricorrente sembra inoltre fraintendere la portata del giudizio impugnato, disattendendo che la superficie oggetto dell'esproprio qui litigioso non è stata estesa nel corso della procedura da 15'600 m2 a 15'708 m2, ma è stata semplicemente misurata e stabilita con maggiore precisione, ritenuto come l'area vincolata di circa 15'600 m2 negli atti del piano regolatore era stata inizialmente indicata soltanto in modo approssimativo. Il gravame non può infine essere esaminato nel merito nemmeno nella misura in cui la ricorrente sembra volere criticare l'indennità relativa a questa differenza di 108 m2, giacché si fonda, a torto, su un ampliamento della superficie successivo all'imposizione del vincolo. Come detto, si tratta invece di una misurazione più precisa della superficie gravata.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente lamenta la violazione degli art. 9 e 26 Cost. contestando il mancato riconoscimento di un'indennità per la perdita del vigneto. Ritiene insufficiente l'indennizzo di fr. 16.-- al m2, trattandosi di un prezzo medio pagato per semplici particelle prative, di valore inferiore rispetto a quello dei terreni vignati. Secondo la ricorrente, il valore di un simile terreno ammonterebbe ad almeno fr. 43.-- al m2.  
 
3.2. Adito con un ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un'indennità espropriativa cantonale, il Tribunale federale dispone di un libero potere d'esame nella misura in cui è in discussione il principio stesso dell'indennità o la determinazione del suo ammontare in modo metodologicamente corretto, come pure la conformità del diritto cantonale all'esigenza della piena indennità sancita dall'art. 26 cpv. 2 Cost. Per contro, alla stregua degli accertamenti di fatto dell'istanza cantonale, l'applicazione del diritto cantonale disciplinante le modalità di fissazione dell'indennità e il risultato della stima possono essere controllati dal Tribunale federale unicamente sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (cfr. DTF 138 II 77 consid. 6.3; sentenza 1C_716/2013 del 1° aprile 2015 consid. 6.2, destinata a pubblicazione).  
 
3.3. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., in caso d'espropriazione, o di restrizione equivalente della proprietà, è dovuta piena indennità. L'art. 9 LEspr/TI ribadisce questo principio (cfr. art. 16 LEspr), il quale esige che l'espropriato non subisca perdite, né consegua guadagni dall'espropriazione e sia quindi posto sotto il profilo economico come se la cessione di terreno non avesse avuto luogo (DTF 122 I 168 consid. 4b/aa pag. 177).  
L'art. 11 LEspr/TI, che riprende in sostanza il contenuto del diritto federale (cfr. art. 19 LEspr), prevede che l'indennità deve comprendere tutti i pregiudizi derivanti all'espropriato in seguito all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti e segnatamente: l'intero valore venale del diritto espropriato (lett. a); nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi inoltre, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (lett. b); il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso ordinario delle cose, come conseguenza dell'espropriazione (lett. c). Secondo la giurisprudenza, il valore venale di un fondo è l'importo che il proprietario del terreno espropriato avrebbe oggettivamente potuto conseguire vendendolo sul libero mercato al giorno determinante a un qualsiasi potenziale acquirente (DTF 122 II 246 consid. 4a; sentenza 1C_141/2013 del 5 settembre 2013 consid. 5, in: SJ 2014 I pag. 129 segg.). 
 
3.4. La Corte cantonale ha confermato il valore venale di fr. 16.-- al m2 stabilito dalla prima istanza sulla scorta del metodo statistico-comparativo, confrontando il prezzo pagato per l'acquisto di particelle prative nel Comune di Sementina. Ha ritenuto il valore del vigneto già compreso in tale indennità, considerando altresì che, in concreto, una stima in base al valore di reddito non entrava in considerazione, non trattandosi di un'utilizzazione del fondo a scopo puramente agricolo e conducendo un simile approccio verosimilmente a un risultato ancora inferiore. La ricorrente di per sé non contesta il metodo applicato dalla Corte cantonale, ma la mancata presa in considerazione del valore della superficie vignata.  
Il Tribunale cantonale amministrativo ha rettamente rilevato che, dopo l'espropriazione materiale, il valore residuo del fondo corrisponde di principio a quello di un terreno agricolo (cfr. DTF 114 Ib 112 consid. 7a). Contrariamente a quanto ritenuto dal Comune nella risposta al ricorso, qui non si tratta di indennizzare il valore edilizio del terreno, nel qual caso di regola le piantagioni esistenti sul fondo non vengono pagate da un potenziale acquirente interessato ad edificare e quindi di massima nemmeno risarcite dall'espropriante (cfr. HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, 1986, pag. 267, n. 90). Oggetto dell'espropriazione formale è, come visto, la sottrazione del rimanente terreno agricolo. Ora, il vigneto in questione presenta un sicuro interesse per un potenziale acquirente di un tale fondo, che certamente pagherebbe il prezzo corrispondente, superiore a quello del solo terreno. Riservati ulteriori accertamenti, che dovessero essere eseguiti nel seguito della procedura, risulta infatti che il vigneto esistente sulla particella espropriata è assai ampio e regolarmente coltivato. Il valore di fr. 16.-- al m2è tuttavia stato stabilito dai giudici cantonali sulla base del prezzo medio pagato per particelle completamente prative, pur considerando le qualità positive del fondo. Tale valore non tiene però conto delle concrete caratteristiche della particella, contraddistinta da un'estesa superficie vignata. Può pertanto verosimilmente rivelarsi inferiore rispetto al prezzo che l'espropriata avrebbe potuto oggettivamente conseguire vendendola a un potenziale acquirente. L'indennità di fr. 16.-- al m2, così come determinata dalla Corte cantonale fondandosi solo sul valore del terreno, è pertanto suscettibile di violare il diritto alla piena indennità previsto dall'art. 26 cpv. 2 Cost. Spetterà di conseguenza ai giudici cantonali, dopo avere eseguito eventuali ulteriori accertamenti, ripronunciarsi sul suo ammontare, considerando anche le caratteristiche del vigneto e il suo valore. 
 
4.  
 
4.1. Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere accolto nella misura della sua ammissibilità. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e la causa rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio sull'ammontare dell'indennità espropriativa.  
 
4.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del Comune di Sementina, che, pur agendo nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, aveva un interesse pecuniario nella causa (art. 66 cpv. 4 e art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
4.3. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è accolto. La sentenza emanata il 22 aprile 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, rettificata il 6 maggio 2015, è annullata e la causa gli viene rinviata per un nuovo giudizio. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del Comune di Sementina, che rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 settembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Gadoni