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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_475/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 settembre 2015  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
patrocinata da DAS Protezione Giuridica SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
 B.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 maggio 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
C.________, nato il 12 ottobre 1950, è stato attivo professionalmente presso la D.________SA che era affiliata per la previdenza professionalepresso la Fondazione di previdenza della ditta D.________SA. Il 15 aprile 2014 C.________ è deceduto, lasciando come unica erede la sua compagna A.________. 
 
B.   
Con petizione del 13 maggio 2015promossa contro la B.________ SA, A.________ ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino l'accertamento del suo diritto al capitale previdenziale maturato dal compagno deceduto per un importo di fr. 332'517.70 oltre interessi dal 1° maggio 2014. 
Con giudizio del 27 maggio 2015il Tribunale cantonale ha dichiarato la petizione irricevibile, non potendo riconoscere alla società convenuta veste di parte ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP
 
C.   
Il 30 giugno 2015A.________ ha inoltrato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio cantonale e la retrocessione dell'incarto al Tribunale di prime cure affinché entri nel merito della petizione del 13 maggio 2015. 
Parallelamente, la ricorrenteha presentato il 25 giugno 2015 una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino tendente alla condanna della Fondazione di previdenza della ditta D.________SA del capitale previdenziale maturato dal compagno deceduto per fr. 332'517.70 con interessi dal 1° maggio 2014.Con decreto del 2 settembre 2015 il giudice d'istruzione del Tribunale federale ha richiesto la copia di tale petizione condannatoria, invitando la ricorrente a determinarsi sul seguito da dare alla procedura. 
Con scritto del 14 settembre 2015, la ricorrente postula la sospensione della procedura, considerato che il giudice di prime cure non si è ancora pronunciato "nel merito e sulla fondatezza" dell'azione condannatoria. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), senza essere vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente; egli può dunque accogliere un ricorso per un altro motivo che quelli invocati e respingere un gravame adottando un'argomentazione differente da quelle dell'autorità precedente (DTF 139V 127 consid. 1.2 pag. 129). 
 
2.   
Oggetto della vertenza in esame è sapere se a giusto titolo il Tribunale cantonale non sia entrato in materia sulla petizione del 13 maggio 2015 della ricorrente promossa contro la B.________ SA, volta ad accertare il suo diritto al versamento del capitale previdenziale maturato dal compagno C.________ per fr. 332'517.70 con interessi dal 1° maggio 2014. 
 
3.   
 
3.1. La questione, da esaminare d'ufficio (DTF 139 V 316 consid. 1 pag. 320 seg. con riferimento), se una parte sia legittimata ad agire in giudizio in qualità di attrice (legittimazione attiva) e quale altra parte debba essere convenuta in giudizio (legittimazione passiva) si determina - anche nelle procedure su azione di diritto pubblico - secondo il diritto materiale. Di principio la legittimazione attiva spetta al detentore del diritto in discussione, mentre quella passiva alla parte obbligata materialmente. Le qualità di attrice e di convenuta non sono presupposti processuali per l'ammissibilità della domanda in giudizio ma costituiscono condizioni di merito del diritto esercitato. Difettando tale qualità, l'azione in giudizio è da respingere, indipendentemente dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa fatta valere; la domanda non va per contro dichiarata inammissibile a livello federale, rispettivamente irricevibile in sede cantonale (DTF 136 III 365 consid. 2.1 pag. 367; sentenza del TF 9C_14/2010 del 21 maggio 2010 consid. 3.1 con riferimenti, in particolare sentenza dell'allora TFA B 61/02 del 17 agosto 2005 consid. 3.2).  
 
3.2. È dunque per errore che il Tribunale cantonale nel giudizio impugnato del 27 maggio 2015 ha dichiarato la petizione irricevibile. Esso avrebbe dovuto piuttosto respingerla. Tale manchevolezza non comporta però conseguenze nella presente vertenza.  
 
4.  
 
4.1. L'art. 73 cpv. 1 LPP determina la qualità di parte nelle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.Per quanto attiene al caso concreto, ci si riferisce a una controversia tra un istituto di previdenza e chi pretende di avere un diritto. Tale norma limita la cerchia dei potenziali partecipanti alla procedura (sentenza dell'allora TFA B 68/00 del 18 marzo 2001 consid. 3a). Per istituto di previdenza ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP s'intende l'istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (art. 11 LPP) presso l'autorità di vigilanza che intende partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 LPP, ivi inclusa la possibilità di concedere prestazioni superiori a quelle minime in ossequio all'art. 49 cpv. 2 LPP, come pure le fondazioni di previdenza non iscritte nel registro di cui all'art. 89a cpv. 6 n. 19 CC (DTF 127 V 29 consid. 2 pag. 33 segg. con riferimenti). Altri partecipanti alla procedura sono esclusi ( ULRICH MEYER/LAURENCE UTTINGER in: Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, Berna 2010, n. 3 segg. ad art. 73 LPP; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. ed., Basilea 2012, n. 1919 pag. 726).  
 
4.2. Nel caso concreto, la ricorrente ha convenuto in giudizio la B.________ SA, che è una società di diritto privato. Non si tratta in tutta evidenza di una delle parti menzionate all'art. 73 cpv. 1 LPP. Tale persona giuridica non aveva la legittimazione passiva nel contenzioso di cui alla domanda in giudizio e il ricorso deve quindi essere respinto, senza che vi sia necessità di analizzare il legame tra tale Società e la Fondazione di previdenza della Ditta D.________SA. D'altronde, la legittimazione passiva della Fondazione di previdenza della Ditta D.________SA non sembrerebbe più essere contestata dalla ricorrente che, dopo l'emanazione del giudizio impugnato, si è adoperata per inoltrare una petizione per un'azione, questa volta condannatoria, direttamente nei confronti della Fondazione di previdenza della Ditta D.________SA. La ricorrente stessa nel memoriale di ricorso ammette che intendeva quale controparte nella petizione 13 maggio 2015 la Fondazione stessa e non la Società di consulenza in quanto tale. In queste circostanze, la tesi della ricorrente secondo la quale la non entrata in materia sulla petizione costituirebbe un eccesso di formalismo appare manifestamente infondata.  
Ci si potrebbe inoltre domandare quale sia l'interesse attuale della ricorrente al mantenimento in questa sede di un'azione solo d'accertamento e per di più nei confronti della parte convenuta errata. La questione, visto l'esito del gravame può restare aperta, così come quella dell'interesse della ricorrente all'azione d'accertamento verso la B.________ SA, di natura sussidiaria, rispetto all'azione condannatoria in seguito introdotta. 
 
5.   
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF come manifestamente infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto sia la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo della ricorrente, come pure quella di sospensione della procedura. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 29settembre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi