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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_655/2011 
 
Sentenza del 29 novembre 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale, Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
procedimento penale, decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 3 ottobre 2011 dal Ministero pubblico 
della Confederazione. 
 
Considerando: 
che, pronunciandosi su una denuncia inoltrata il 14 settembre 2011 da A.________, il 3 ottobre seguente il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), richiamato l'art. 301 cpv. 2 e l'art. 310 CPP, ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi di un reato; 
che, con ricorso del 21 novembre 2011, A.________ impugna questo decreto dinanzi al Tribunale federale, senza formulare alcuna proposta di giudizio; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii); 
che il ricorrente non si esprime sulla tempestività, per nulla manifesta, del ricorso, ossia la sua impugnazione entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 100 cpv. 1 LTF), né sulla competenza del Tribunale federale (art. 79 e 80 LTF), questioni che non devono comunque essere esaminate oltre, ritenuta la manifesta inammissibilità del ricorso; 
che secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); 
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente neppure tenta di dimostrare perché il MPC non avrebbe, a torto, dato seguito alla sua denuncia; 
 
ch'egli si limita infatti a rilevare semplicemente d'aver impugnato, dinanzi alla Corte dei reclami penali, un altro decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, per cui, come peraltro sottolineato in sostanza dal ricorrente, in tale ambito non si è in presenza di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF); 
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 secondo periodo LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Losanna, 29 novembre 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri