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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_527/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 novembre 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di Ascona, 6612 Ascona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
progetto stradale comunale di riqualifica urbana di un viale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 ottobre 2016 dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 5 giugno 2015 il Municipio di Ascona ha pubblicato il progetto stradale comunale di riqualifica urbana di viale Papio, precisando che ogni persona o Ente che dimostrasse un interesse legittimo poteva interporre opposizione. A.________, residente dall'altra parte del borgo, si è opposta al progetto, senza giustificare il suo interesse legittimo a contestarlo. Con decisione del 14 agosto 2015 il Municipio ha nondimeno esaminato nel merito l'opposizione, respingendola e approvando nel contempo il progetto stradale. 
 
B.   
L'opponente è allora insorta al Consiglio di Stato, adducendo che scopo del ricorso è rendere il percorso stradale funzionale, vivibile e soprattutto sicuro per qualsiasi utente automobilista, ciclista o pedone e mettere in risalto uno dei monumenti più belli di Ascona, il Collegio Papio. Con risoluzione del 23 agosto 2016 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso per mancanza di legittimazione attiva. Mediante giudizio dell'11 ottobre 2016 la Giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo, negata la legittimazione dell'interessata, ne ha respinto il gravame. 
 
C.   
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concesso al rimedio esperito l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di invitare il Consiglio di Stato a esaminare il ricorso nel merito. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale in ambito pianificatorio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. La legittimazione della ricorrente a contestare la decisione, che conferma l'irricevibilità di quella governativa, è data.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 I 320 consid. 3.2). Per di più, quando la ricorrente, come in concreto, invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).  
 
2.  
 
2.1. La Giudice delegata ha accertato che la ricorrente insorge a titolo di amministratrice di due stabili, di cui suo marito è comproprietario, rispettivamente in qualità di pedone e di automobilista facente capo al viale in questione. Ha stabilito che oggetto della procedura può essere solamente il quesito di sapere se a ragione il Consiglio dl Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza di legittimazione. Per quanto qui interessa, ha rilevato che ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 della legge ticinese sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), applicabile in base al rinvio di cui all'art. 31 cpv. 1 Lstr, ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione nel termine di pubblicazione a un progetto stradale. Ha rammentato che, introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione, il Legislatore cantonale ha voluto in primo luogo escludere l'actio popularis (DAVIDE SOCCHI, Commento alla nuova Legge sul coordinamento delle procedure e alla revisione della Legge sulle strade, in: RtiD I-2007, pag. 275 segg., 332), cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altra persona o la collettività e non abbia quindi una relazione rilevante o speciale con l'oggetto della contestazione. È comunque sufficiente l'esistenza di un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica: l'opponente deve nondimeno prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modifica della decisione criticata.  
 
2.2. Ha poi constatato che il Governo cantonale a ragione ha ritenuto che la ricorrente agisce unicamente quale "defensor civitatis" e non in qualità di detentrice di un interesse personale. Il generico assunto ch'ella si occuperebbe degli stabili situati su due particelle di Ascona, delle quali il marito è comproprietario per 3/8, non è sufficiente, né basta elencare presunti disagi ch'ella patirebbe già oggi in qualità di pedone e di automobilista negli spostamenti da via X.________, dove risiede, al nucleo di Ascona. Anche prescindendo dal fatto ch'ella ricorre esclusivamente a titolo personale e non anche a nome del marito, il progetto stradale interessa un'area situata a una distanza di circa 80.00 m rispettivamente 100.00 m da questi fondi, che non si trovano quindi nelle immediate vicinanze del contestato progetto. La ricorrente non dimostrerebbe in alcun modo di porsi in una relazione rilevante e speciale con il comparto litigioso, né spiega in che cosa diverga la sua posizione per rapporto a quella di una qualsiasi altra persona residente ad Ascona. Il fatto di addurre, in termini del tutto ipotetici, di poter subire conseguenze finanziarie a seguito dell'eventuale disdetta di due inquilini, rispettivamente a seguito dell'eventuale diminuzione di passanti e quindi di clienti del negozio che insiste su uno dei citati fondi, tesi non sostenuta da riscontri fattuali, non è atto a suffragare la sua legittimazione attiva. Ella neppure avrebbe illustrato la natura esatta dell'attività economica svolta nel negozio, né in che misura la realizzazione dell'opera prevista potrebbe influirvi in misura maggiore rispetto ad altre proprietà, per cui non ha dimostrato la sussistenza di circostanze fattuali che potrebbero fondare la sua legittimazione.  
 
2.3. La ricorrente si limita a ribadire le tesi presentate alla Corte cantonale e non dimostra del tutto perché le conclusioni del giudizio impugnato, del resto corrette, sarebbero lesive della normativa cantonale o dell'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT (RS 700; DTF 141 II 50 consid. 2.1 e 2.2 pag. 52 seg.). Rileva di presentare il gravame quale cittadina di Ascona e d'essere legittimata a ricorrere nella sede comunale poiché il criticato progetto non rispetterebbe le esigenze fissate dalla Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (RS 741.01; LCStr). Ciò non soltanto riguardo ad altri utenti della strada, ma soprattutto per lei quale automobilista, ciclista e pedone; adduce inoltre, sempre in maniera completamente generica, una lesione della legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997, senza neppure tentare di spiegare quale interesse personale, diretto e attuale avrebbe, sotto questo profilo, a dolersi del criticato progetto. Insiste sul fatto che il Municipio ha nondimeno esaminato la sua opposizione, respingendola, e che nell'ambito della procedura ricorsuale dinanzi al Consiglio di Stato non si è opposto all'eventuale esperimento di un tentativo di conciliazione. La circostanza è tuttavia unicamente dimostrativa dell'intenzione di volere tener conto della volontà di ogni cittadino, che non implica chiaramente il riconoscimento della legittimazione a ricorrere. Né, contrariamente all'assunto ricorsuale, la Corte cantonale le ha riconosciuto tale facoltà come accompagnatrice motorizzata di sua suocera, affetta da problemi deambulatori. Ribadendo, in maniera inconsistente, che il criticato progetto potrebbe comportare una diminuzione dei passanti e quindi dei clienti del negozio del marito, sito in una strada posta nelle vicinanze, e implicare indirettamente un'ipotetica diminuzione degli introiti della famiglia, ella non dimostra che la Giudice delegata avrebbe violato l'art. 20 cpv. 1 Lstr, il generico richiamo alla pretesa violazione di diritti di terzi, segnatamente dei comproprietari dei citati immobili, essendo chiaramente ininfluente (vedi, per il caso contrario, sentenza 1C_558/2008 del 28 luglio 2009 consid. 1.2.1 e 1.2.2, in: RtiD I-2010, n. 46 pag. 228).  
 
Nella misura in cui la ricorrente insiste sulla minore sicurezza stradale del progetto litigioso così come sui suoi costi, e quindi sulla tutela di meri interessi pubblici a un'asserita applicazione corretta del diritto, manifestamente non è toccata in maniera distinta da un qualsiasi altro cittadino del borgo (DTF 137 II 30 consid. 2.2.3 pag. 33). Il semplice fatto di utilizzare in maniera più o meno regolare una strada non è infatti sufficiente a conferire la legittimazione a ricorrere contro un progetto stradale (sentenze 1C_411/2014 del 9 gennaio 2015consid. 2.1.2 e 2.2, in: SJ 2015 I pag. 263 e 1C_317/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 5, in: ZBl 112/2011 pag. 612). 
 
3.  
 
3.1. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, al Municipio di Ascona, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 novembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri