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[AZA 0/2] 
 
1P.791/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
***************************************************** 
 
30 marzo 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Féraud e Catenazzi. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
_______ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 13 dicembre 2000 presentato dalla X.________ SA, Ginevra, patrocinata dall' vv. Raffaele Bernasconi, Lugano, contro il dispositivo n. 5.6 della decisione emanata il 25 ottobre 2000 dalla Corte delle Assise criminali di Lugano, nei confronti di A.________, attualmente detenuto presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", patrocinato dall'avv. Fiorenza Bergomi, Mendrisio, in materia di confisca di valori patrimoniali giusta l'art. 59 CP
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che avverso una decisione del 25 ottobre 2000 della Corte delle Assise criminali di Lugano la X.________ SA ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del dispositivo n. 5.6 concernente la confisca del saldo attivo del conto n. XXX presso la Banca Adamas SA di Lugano; 
che, su istanza della ricorrente, la procedura è stata sospesa con decreto dell'11 gennaio 2001 e riassunta il 23 gennaio 2001; 
che con ulteriore decreto del 24 gennaio 2001 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato la ricorrente ad anticipare entro il 7 febbraio 2001 fr. 5000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio esperito sarebbe stato dichiarato inammissibile; 
che il versamento è giunto sul conto del Tribunale federale il 19 febbraio 2001; 
che, con atto del 20 febbraio 2001, è stata concessa alla ricorrente la facoltà di esprimersi al riguardo, ma che essa non ha risposto; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1); 
che, secondo l'art. 150 OG, chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire le garanzie per le spese presunte del processo (cpv. 1), la proposta della parte essendo dichiarata inammissibile se queste garanzie non sono fornite nel termine assegnato (cpv. 4); 
che, secondo la giurisprudenza, quando si faccia capo, nell'ambito dell'art. 150 cpv. 1 OG, al servizio degli ordini collettivi (SOC), utilizzato dalla maggior parte delle banche, il termine di ricorso è ritenuto rispettato alla duplice condizione che la data di scadenza indicata nel supporto dei dati corrisponda, al più tardi, all'ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale federale e che il supporto dei dati sia stato consegnato entro tale termine alla Posta (art. 32 cpv. 3 OG; DTF 117 Ib 220 consid. 2a; v. anche DTF 114 Ib 67, 110 V 218); 
che il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che queste regole valgono anche con il nuovo ordinamento della Posta risultante dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, della legge sulle poste, del 30 aprile 1997 (LPO; RS 783. 0) e dell'ordinanza sulle poste, del 29 ottobre 1997 (OPO; RS 783. 01; cfr. sentenza dell'11 gennaio 2000 nella causa X., consid. 2, apparsa in: plädoyer 2/2000, pag. 61 segg.); 
che la ricorrente non ha dato seguito all'invito a produrre la documentazione concernente le modalità del pagamento in questione, né si è espressa sull'eventuale rispetto delle citate condizioni; 
che la ricorrente doveva conoscere le modalità di pagamento tramite il SOC, del resto espressamente richiamate nel decreto presidenziale del 24 gennaio 2001, ove è stato precisato che determinante è la data di scadenza indicata dall' utente del SOC alla posta e non la data dell'ordine impartito dalla ricorrente alla banca (cfr. sentenza dell'11 gennaio 2000 citata, consid. 2b); 
che il pagamento in esame, versato sul conto del Tribunale federale il 19 febbraio 2001, deve essere ritenuto tardivo per cui l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 150 cpv. 4OG); 
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG); 
che la ricorrente non dovrà tuttavia rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili visto che essa non è stata invitata a esprimersi sul ricorso (art. 159 OG); 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Corte delle Assise criminali di Lugano, al Ministero pubblico e, per conoscenza, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 30 marzo 2001 VIZ 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,