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[AZA 0/2] 
 
5C.78/2002 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
30 maggio 2002 
 
Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presidente, 
Nordmann e Meyer. 
Cancelliere: Ponti. 
 
______ 
Visto il ricorso per riforma dell'11 marzo 2002 presentato da A.________, convenuto, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone alla Banca B.________, attrice, patrocinata dall'avv. Attilio Rampini, Lugano e alla Assicurazione C.________, convenuta, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, Lugano, in merito a un contratto di assicurazione; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 9 marzo 1994 A.________ ha concluso con la Banca B.________ un contratto di leasing avente per oggetto una vettura Lancia Delta HF integrale, di un valore a catalogo di fr. 56'600.--. Il contratto prevedeva il versamento di una rata iniziale di fr. 4'000.-- e di successive 48 rate mensili di fr. 1'095.-- cadauna, sino alla scadenza fissata per il 10 aprile 1998. In base alle condizioni generali, non vi era alcuna possibilità di riscatto dell'autovettura al termine del contratto. 
 
Il giorno stesso A.________ ha assicurato il veicolo presso la compagnia di assicurazioni Assicurazione C.________, stipulando un contratto comprendente l'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore, la copertura casco totale, l'assicurazione occupanti auto e la rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave. I diritti d'indennizzo derivati dalla copertura casco totale sono stati immediatamente ceduti alla Banca B.________, con tempestiva informazione alla Assicurazione C.________. 
 
B.- Il 16 dicembre 1995, l'automobile oggetto del contratto di leasing è stata completamente distrutta in un incidente della circolazione verificatosi in provincia di Milano. Al momento dell'incidente la vettura era condotta da un'amica di A.________, alla quale è stato in seguito riscontrato un tasso di alcolemia dello 1,3 per mille. In seguito al sinistro, la Banca B.________ ha sciolto anticipatamente il contratto di leasing e ha reclamato alla Assicurazione C.________ il pagamento del danno subito, quantificato in fr. 33'669. 30. Quest'ultima si è però rifiutata di versare una qualsiasi indennità, sostenendo che la copertura assicurativa è esplicitamente esclusa in caso di grave colpa dell'assicurato, ed in particolare in caso di guida del veicolo in stato di ebrietà. Visto il rifiuto dell'assicurazione, la banca ha quindi chiesto il risarcimento del danno direttamente al prenditore del leasing, facendo spiccare un precetto esecutivo nei suoi confronti. 
 
C.- Con petizione dell'11 dicembre 1996 la Banca B.________ ha chiesto di condannare solidalmente A.________ e la Assicurazione C.________ al pagamento della somma di fr. 33'669. 30 oltre interessi al 12% a partire dall'8 luglio 1996 a titolo di risarcimento del danno; ha inoltre postulato il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo n. 309006 dell'UEF di Bellinzona. Il convenuto A.________ si è opposto alla petizione, rilevando che il danno - peraltro ammesso limitatamente ad un importo di fr. 12'305. 30 - deve essere interamente sopportato dalla compagnia di assicurazione in base alla copertura casco totale; anche quest'ultima si è opposta alle pretese della società di leasing, rilevando da un lato che i diritti d'indennizzo derivanti dall'assicurazione casco totale non sono stati ceduti ma unicamente costituiti in pegno e, dall'altro, che in caso di colpa grave dell'assicurato la copertura assicurativa è esclusa. 
 
Con sentenza del 21 febbraio 2001 il Pretore del distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto la petizione, condannando A.________ al pagamento di fr. 24'487. 30 oltre interessi al 5% dall'8 luglio 1996 e la Assicurazione C.________ al pagamento di fr. 9'182.-- oltre interessi al 5% dall'8 luglio 1996. Il giudice di prime cure ha innanzitutto constatato la validità e l'efficacia della cessione delle pretese assicurative alla banca creditrice; per quanto attiene al calcolo del risarcimento, ha ammesso una riduzione del 50% delle prestazioni dell'assicurazione casco, tenuto conto della colpa grave del convenuto A.________ che ha affidato la guida del proprio veicolo ad una persona risultata sotto l'influsso di sostanze alcoliche. 
 
D.- La sentenza pretorile è stata appellata da tutte le parti in causa. La Banca B.________ ha chiesto - in riforma del primo giudizio - la condanna del convenuto A.________ al pagamento di fr. 30'555. 30 e della Assicurazione C.________ al pagamento di fr. 17'250.--, oltre interessi; A.________ ha chiesto la reiezione della petizione nei suoi confronti e la condanna della Assicurazione C.________ al pagamento dell'intera posta in giudizio; quest'ultima, ha invece postulato in via principale l'integrale reiezione della petizione e, in via subordinata, il suo accoglimento nella limitata misura di fr. 4'397. 35 oltre interessi. 
 
Con sentenza del 4 febbraio 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto sia l'appello dell'attrice sia quello adesivo della convenuta Assicurazione C.________; ha invece parzialmente accolto l'appello del convenuto A.________, deducendo dall' importo che questi è stato condannato a pagare in prima istanza il valore del relitto (fr. 2000.--). I giudici cantonali hanno infatti osservato che la società di leasing non ha mai preteso di essere risarcita per il valore del relitto, per cui questa posta del danno non può essere fatta valere in giudizio. Per il rimanente, la sentenza di primo grado è stata riconfermata. 
 
E.- Contro questa sentenza A.________ è insorto, l'11 marzo 2002, dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma, chiedendone l'annullamento. Invocando in particolare una violazione degli art. 14 cpv. 2 LCA e 8 CC, egli chiede la reiezione della petizione nei suoi confronti e la condanna della Assicurazione C.________ al pagamento dell'intera posta in giudizio, ossia fr. 33'669. 30 oltre interessi al 5% a far tempo dall'8 luglio 1996. Postula inoltre un riforma del giudizio impugnato in merito alle tasse di giustizia, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Delle motivazioni si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi. 
 
Le controparti non sono state invitate a formulare delle risposte al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia di contratto di assicurazione, il ricorso per riforma è per principio ricevibile, atteso altresì che il valore litigioso (art. 46 OG) è dato. 
 
2.- Chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c), a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine; 123 III 110 consid. 2 con rinvii) o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 64 OG; DTF 126 III 59 consid. 2a). Fatte salve queste eccezioni, censure contro gli accertamenti di fatto o contro la valutazione delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono irricevibili, così come non è ammissibile fare riferimento a circostanze non accertate dall'autorità cantonale, trattandosi di fatti nuovi (DTF 127 III 248 consid. 2c). Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate. 
 
 
3.- Il ricorrente lamenta in sostanza una violazione dell'art. 14 cpv. 2 LCA e un'errata interpretazione delle condizioni generali di assicurazione. A suo dire, Pretore e giudici d'appello avrebbero ingiustamente dedotto dalle clausole contrattuali e dalle condizioni generali allegate un diritto della compagnia di assicurazione di ridurre le sue prestazioni in caso di colpa grave dell'assicurato. 
L'interpretazione di queste clausole da parte delle autorità cantonali violerebbe pertanto il diritto federale. 
 
a) Giusta l'art. 14 cpv. 2 LCA l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado di colpa, se il sinistro è stato cagionato da colpa grave dello stipulante o dell'avente diritto. In concreto, la polizza casco per veicoli a motore sottoscritta dal convenuto comprendeva, tra altro, la seguente norma delle condizioni generali d'assicurazione: 
 
"Art. 3 : Limitazione della copertura assicurativa 
 
La Compagnia non accorda copertura assicurativa in 
caso di : 
...... 
9. guida del veicolo da parte del contraente o del 
detentore od a loro conoscenza da un'altra persona 
in stato di ebrietà (oltre 1,5 per mille di alcolemia).. " 
Il convenuto ha però sottoscritto con l'Assicurazione C.________ anche un'assicurazione di rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave, le cui condizioni generali recitano : 
 
"Art. 2 : Copertura assicurativa 
 
Nell'assicurazione responsabilità civile, casco, 
occupanti auto e motocicli, per gli eventi assicurati 
dal presente contratto, causati da colpa grave 
del conducente, la Compagnia rinuncia al diritto di 
rivalsa conferitole dalla legge risp. al diritto di 
ridurre le prestazioni secondo l'art. 14 della legge 
federale sul contratto di assicurazione (LCA). 
 
Art. 3 : Limitazione della copertura assicurativa 
 
La Compagnia non rinuncia al suo diritto di rivalsa 
risp. di riduzione delle prestazioni nei casi in 
cui il conducente ha causato l'evento dannoso sotto 
l'influsso dell'alcool.. " 
 
b) Per determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione si applicano i principi generali dell'interpretazione dei contratti, sempreché la legge non preveda disposizioni particolari: l'art. 100 LCA rinvia d'altra parte al CO. L'interpretazione del contratto di assicurazione si fonderà quindi dapprima sulla reale e comune volontà delle parti e se essa non potrà essere stabilita, sulla loro volontà probabile, secondo il principio dell'affidamento o della buona fede, considerando tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto. 
Ci si atterrà segnatamente al senso che le espressioni usate hanno normalmente nell'uso quotidiano della lingua, fatto salvo il caso di termini tecnici tipici del rischio assicurato (DTF 118 II 342 consid. 1a; 116 II 345 consid. 2b; 112 II 253 consid. c e rif.), e senza che si debba optare a priori per la soluzione più favorevole all'assicurato (A. Maurer, Schweiz. Privatversicherungsrecht, 3a ed., pag. 164 in alto). Clausole ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono essere intese - come di regola (DTF 113 II 49 consid. 1b pag. 52 in alto) - a svantaggio della parte che le ha redatte (DTF 115 II 264 consid. 5a con rinvii; 100 II 406 consid. 1), in concreto a scapito della compagnia assicuratrice. In principio, l'art. 14 LCA deve comunque essere applicato in maniera restrittiva; occorre tenere conto del fatto che lo scopo di una qualsiasi assicurazione di responsabilità civile è precisamente quello di garantire la copertura dell'assicurato contro le eventuali conseguenze di un suo comportamento colpevole (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 14 LCA, pag. 172, e i riferimenti giurisprudenziali citati sotto il titolo "Remarques générales"). 
 
 
 
c) Nella fattispecie, i giudici cantonali hanno confermato il ragionamento del Pretore, che ha preliminarmente accertato l'inapplicabilità dell'art. 3.9 delle condizioni generali (CGA) dell'assicurazione casco veicoli a motore. Questo assunto non può essere criticato, la citata clausola delle CGA essendo manifesta: essa prevede l'esclusione pura e semplice della copertura assicurativa nel caso in cui, al momento del sinistro, il veicolo era condotto da una persona con un tasso di alcolemia superiore all'1, 5 per mille. Ora, secondo i vincolanti accertamenti operati in sede cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG), il tasso alcolemico riscontrato alla conducente nella fattispecie era dell'1, 3 per mille, ossia leggermente inferiore al limite fissato dall'art. 3.9 delle CGA dell'assicurazione casco. A ragione, quindi, i giudici cantonali hanno concluso che la compagnia di assicurazione era tenuta, perlomeno in principio, al pagamento della prestazioni assicurative della polizza casco. 
 
Tuttavia, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, ciò non significa che la compagnia di assicurazione abbia voluto escludere l'eventuale diritto di ridurre le sue prestazioni in tutti i casi di colpa grave dell'assicurato, ed in particolare anche nei casi di ebrietà al di sotto di un tasso alcolemico dell'1, 5 per mille. Come rettamente osservato dalla Corte cantonale, in concreto l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LCA si fonda direttamente sui combinati dispositi di cui agli art. 2 e 3 delle condizioni generali dell'assicurazione di rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave, che sono indipendenti da quelle relative all'assicurazione casco. Ora, il tenore letterale di queste due disposizioni è esplicito e univoco, e non può prestarsi a fraintendimenti di sorta: vi si indica chiaramente che la compagnia non rinuncia a prevalersi del diritto di rivalsa e, per quel che interessa il presente caso, del diritto di ridurre le prestazioni assicurative secondo l'art. 14 LCA qualora il conducente abbia "causato l'evento dannoso sotto l'effetto dell'alcool" (art. 3 CGA), e questo a prescindere dall'indicazione di un tasso di alcolemia minimo. Una simile clausola è d'altronde perfettamente lecita, oltre che usuale nei contratti di assicurazione, l'ebrietà al volante essendo costantemente stata considerata come una colpa grave per la quale è possibile ridurre le prestazioni assicurative (O. Carré, op. cit. , ad art. 14 LCA, pag. 171 e pag. 182, e la giurisprudenza ivi citata). Né vi è contraddizione tra l'art. 3 e l'art. 4 cpv. 2 delle CGA dell'assicurazione di rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave; quest'ultima disposizione, sotto il titolo "Prestazioni assicurate", si limita in effetti ad indicare il normale contenuto di un'assicurazione di rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave, senza però escludere la possibilità di norme derogatorie quali, per l'appunto, l'art. 3. 
 
Ne scende che l'interpretazione delle clausole delle CGA e l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LCA da parte delle autorità cantonali è conforme alle indicazioni dottrinali e giurisprudenziali richiamate al considerando precedente (cfr. consid. 3b), e non viola il diritto federale; stante il chiaro e non contrastante tenore delle disposizioni applicabili, non vi è invero spazio per l'interpretazione proposta dal convenuto. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto. 
 
4.- Il convenuto ribadisce che la clausola di limitazione della copertura assicurativa di cui all'art. 3 delle CGA dell'assicurazione di rinuncia al diritto di rivalsa va considerata come una clausola insolita, e pertanto inefficace. 
 
Questa censura si rivela tuttavia inammissibile. 
Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha infatti ritenuto che le allegazioni del convenuto in merito ad una presunta inapplicabilità dell'art. 3 delle CGA dell'assicurazione di rinuncia al diritto di rivalsa erano tardive e quindi irricevibili in virtù del diritto procedurale ticinese, che non permette l'adduzione di nuovi fatti, prove od eccezioni in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI). A giusta ragione, i giudici cantonali non sono quindi entrati nel merito di questa eccezione. Il ricorrente non può pretendere di sottoporre nuovamente l'argomento dinanzi al Tribunale federale in un ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1 lett. c OG); trattandosi di diritto cantonale, in questa sede egli non potrebbe, d'altronde, nemmeno criticare la tesi della Corte cantonale in merito all'irricevibilità ex art. 321 CPC/TI dell'eccezione proposta in appello. 
 
 
5.- Il ricorrente ritiene infine che la decisione impugnata violi l'art. 8 CC poiché dall'istruttoria non sarebbero emersi fatti positivi circa l'esistenza di una sua colpa grave per aver affidato la guida del veicolo ad una persona in stato di ebrietà. 
 
L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale (DTF 124 III 134 consid. 2b/bb; 123 III 35 consid. 2d; 115 II 300 consid. 3), la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova. Una violazione di questa norma è ad esempio concepibile allorché il giudice impone ad una parte di provare un fatto la cui prova deve essere fornita dalla parte avversaria, oppure quando egli esenta una parte dal fornire la prova che invece dovrebbe portare. 
 
 
Ora, nonostante il richiamo al predetto disposto di legge, nel gravame non viene dimostrato che l'autorità giudiziaria avrebbe misconosciuto i requisiti posti a un mezzo di prova o ripartito l'onere probatorio in modo non conforme al diritto federale (DTF 114 II 289 consid. 2a); nel caso di specie, il Pretore ha correttamente gravato l'assicurazione dell'onere della prova delle circostanze di fatto poste alla base della sua decisione di ridurre le prestazioni per causa di colpa grave (cfr. punti 6.2. e 6.3., pag. 6 della sentenza 21 febbraio 2001 del Pretore di Bellinzona). 
Le doglianze del convenuto riguardano perciò in realtà l'apprezzamento da parte del giudice delle prove fornite da chi doveva farlo (art. 90 CPC/TI); viene in altre parole criticata la decisione di ritenere provata una circostanza di fatto sulla base degli elementi istruttori figuranti in atti, il che non ha però nulla a che vedere con la diversa questione dell'onere della prova. Chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale non può rivedere questo apprezzamento delle prove, che compete al giudice del merito (DTF 125 III 78 consid. 3a; 123 III 35; 122 III 219 consid. 3c). 
 
6.- In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, nei limiti in cui è ammissibile, deve essere respinto. 
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili né all'attrice e né alla convenuta Assicurazione C.________, che non sono state invitate a presentare una risposta. 
 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata èconfermata. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2500.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 30 maggio 2002 MDE 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,