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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_39/2011 
 
Sentenza del 30 maggio 2011 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ente Ospedaliero Cantonale, 
Servizio centrale incassi, viale Officina 3, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
prestazioni di cura medica, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 25 marzo 2011 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 4 agosto 2009 l'Ente Ospedaliero Cantonale ha convenuto in giudizio A.________, a cui la cassa malati aveva sospeso la copertura assicurativa a causa della mora nel pagamento dei premi, innanzi al Giudice di pace del circolo di Giubiasco con un'istanza tendente al pagamento di fr. 492.25 (per le cure mediche elargite al Pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Bellinzona e le spese amministrative), oltre accessori, e al rigetto provvisorio dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo; 
che con decisione 4 febbraio 2010 il giudice di prime cure ha integralmente accolto l'istanza; 
che con sentenza 25 marzo 2011 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso per cassazione del convenuto; 
che con riferimento alla lamentela concernente l'asserita mancata presa in considerazione di documentazione medica e di "prove e testimonianze", la Corte cantonale - appurata la produzione da parte del convenuto di una serie di documenti formanti il plico 1 - ha rilevato l'assenza sul verbale d'udienza firmato da questi di una richiesta di assumere ulteriori prove; 
che i Giudici cantonali hanno poi ritenuto non arbitraria, sulla base dei documenti agli atti, l'esclusione di una negligenza da parte del personale ospedaliero con la conseguente assenza di una sua responsabilità; 
che infine l'autorità inferiore ha considerato che nemmeno l'art. 54 del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (RLCAMal) impedisce al fornitore di prestazioni di procedere direttamente nei confronti dell'interessato, poiché tale norma si limita a stabilire la procedura da seguire quando il rimborso dei costi attinenti a cure di prima necessità è stato chiesto al Cantone; 
che con ricorso dell'11 maggio 2011 al Tribunale federale A.________ postula l'accoglimento del proprio rimedio e chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che nei motivi dell'impugnativa il ricorrente chiede "l'ammissione e la conseguente valutazione di tutte le documentazioni prodotte anche se non citate nel verbale", afferma poi che la violazione delle regole dell'arte medica gli avrebbero causato un danno per il quale sussisterebbe "il nesso di causalità adeguato" e ribadisce che l'art. 54 RLCAMal escluderebbe la possibilità di chiedergli direttamente il pagamento delle cure; 
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e che il Tribunale federale esamina la violazione di tali diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in modo chiaro e dettagliato tale censura (art. 116 cpv. 2 LTF; DTF 133 III 393 consid. 6); 
che in concreto il ricorso palesemente non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, il ricorrente non prevalendosi della violazione di alcun diritto costituzionale, ma limitandosi a semplicemente esternare il suo punto di vista; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della competente Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che in queste circostanze pure la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza del ricorrente; 
 
che quindi le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 30 maggio 2011 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Klett Piatti