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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 43/00 
 
Sentenza del 30 settembre 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Segretariato di Stato dell'economia, Divisione del mercato del lavoro e dell'assicurazione contro la disoccupazione, Bundesgasse 8, 3003 Berna, ricorrente, 
 
contro 
 
N.________, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 4 gennaio 2000) 
 
Fatti: 
A. 
N.________, nato nel 1976, ottenuto il diploma di tecnico in elettromeccanica e completato un soggiorno linguistico all'estero di sei mesi, il 10 maggio 1999 si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione segnalando all'Ufficio regionale di collocamento di C.________ che dal 21 giugno 1999 al 30 luglio seguente avrebbe dovuto seguire la scuola per candidati sottufficiali e in seguito, dal 2 agosto al 22 ottobre 1999, avrebbe dovuto prestare servizio pratico come caporale. 
 
Sottopostagli la vertenza per esame, l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (UCL), mediante decisione dell'11 giugno 1999 ha ritenuto l'interessato inidoneo al collocamento dal 10 maggio 1999, in considerazione degli obblighi militari a breve scadenza. 
B. 
In data 10 luglio 1999 N.________ si è aggravato contro il provvedimento amministrativo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Facendo notare come durante la prima settimana di scuola sottufficiali avesse trovato un impiego quale ingegnere progettista e come il responsabile del corso lo avesse anzitempo, segnatamente dal 12 luglio 1999, congedato dal servizio per permettergli di iniziare già il 13 luglio 1999 la nuova attività e concludere l'istruzione l'anno successivo, ha chiesto di riesaminare il proprio caso. 
 
Per pronuncia 4 gennaio 2000 la Corte cantonale ha accolto il ricorso, annullando la decisione dell'Ufficio del lavoro e dichiarando l'assicurato idoneo al collocamento dal 10 maggio 1999. 
C. 
Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma del provvedimento amministrativo. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
L'UCL postula l'accoglimento del gravame, mentre N.________ ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il primo giudice ha già compiutamente esposto le norme e i principi disciplinanti l'idoneità al collocamento quale presupposto indispensabile per fare valere il diritto a indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. f in relazione con l'art. 15 cpv. 1 LADI) così come ha pure diffusamente riprodotto la giurisprudenza in materia (cfr. anche DTF 125 V 58 consid. 6a). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
Giova tuttavia senz'altro ribadire che, secondo la giurisprudenza, una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). In una simile evenienza, infatti, le prospettive di venire, per il periodo di tempo rimanente, assunto da un altro datore di lavoro sono relativamente esigue. Decisivo, per la valutazione nel singolo caso, diventa pertanto l'esame prospettivo in base al quale si possa o meno ritenere, con una certa verosimiglianza, che un datore di lavoro assumerà la persona assicurata per il tempo effettivamente a disposizione (DTF 126 V 522 consid. 3a e riferimenti; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], pag. 86, no. 216). 
2. 
2.1 Emerge dagli atti ed è pacifico che l'interessato opponente si è annunciato il 10 maggio 1999 al collocamento chiedendo, da tale data, l'erogazione di indennità di disoccupazione. Incontestata è inoltre la circostanza per cui gli è stato notificato l'ordine di marcia per prendere parte, dal 21 giugno 1999, alla scuola sottufficiali. 
2.2 A determinare, nel caso di specie, l'idoneità al collocamento non sono in primo luogo la volontà e gli sforzi messi in atto dall'assicurato bensì le prospettive di reperire un posto di lavoro per le sei settimane che separavano il giorno d'iscrizione alla disoccupazione e l'entrata in servizio. 
 
Questa Corte, dovendo di principio esaminare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a), deve valutare se, al più tardi all'11 giugno 1999 (data della decisione querelata), l'interessato potesse nutrire reali prospettive di trovare un'occupazione adeguata prima di dovere entrare in servizio e fare fronte ai propri obblighi militari. 
 
 
In considerazione della giurisprudenza suesposta, la domanda deve essere chiaramente negata, l'assicurato essendo allora stato disponibile sul mercato del lavoro di riferimento solo per un breve periodo e non avendo di conseguenza egli potuto risultare collocabile (cfr. sentenza del 15 maggio 2002 in re K., C 210/01, consid. 3b, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento sei settimane prima di cominciare la scuola sottufficiali). 
 
Nulla modifica in tale contesto il fatto che all'interessato sia stato concesso di interrompere il servizio militare dopo tre settimane dal suo inizio e di intraprendere la nuova attività lavorativa. Tale circostanza non è suscettibile di stravolgere l'esame prospettivo suesposto e di modificare l'apprezzamento al momento in cui è stata presa la decisione (cfr. DLA 1978 no. 31 pag. 118 seg.). Come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire in altra sede (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d), l'effettivo reperimento dell'occupazione, possibile solo grazie alla flessibilità dimostrata dal responsabile del corso, configura, per il resto, una coincidenza fortunata, irrilevante ai fini decisionali. 
2.3 In tali condizioni si deve concludere che l'idoneità al collocamento di N.________ doveva essere negata per il periodo litigioso. Il ricorso di diritto amministrativo si appalesa pertanto fondato, mentre la pronuncia cantonale deve essere annullata. 
 
Questa Corte non ignora il fatto che la negazione della collocabilità - in considerazione dell'obbligo di prestare servizio militare - possa creare, per il disoccupato in questione, una situazione insoddisfacente. Tuttavia, come essa ha già avuto modo di rilevare a più riprese, eventuali rimedi devono essere messi in atto dal legislatore (DLA 1998 no. 29 pag. 160 consid. 2b; cfr. anche DTF 118 V 173 consid. 2b e riferimenti). A tal proposito si osserva, per completezza, che progetti in questo senso si trovano al momento in fase di preparazione. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale del 4 gennaio 2000 essendo annullato. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio cantonale del lavoro, all'Ufficio regionale di collocamento di C.________ e alla Cassa disoccupazione OCST di M.________. 
 
Lucerna, 30 settembre 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: