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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_567/2007 /viz 
 
Sentenza del 30 settembre 2007 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Presidente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (falsitŕ in documenti e falsa testimonianza), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 6 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 6 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa formulata da A.________ contro B.________ e C.________ per titolo di falsitŕ in documenti e falsa testimonianza. 
A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale. 
2. 
La via del ricorso in materia penale č preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non č né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella fattispecie, la ricorrente č una semplice denunciante. Non dimostra, e del resto nemmeno sostiene, di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia: 
1. 
Il ricorso č inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 30 settembre 2007 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: