Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
I 226/01 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e 
Kernen; Bürki Moreni, cancelliera 
 
Sentenza del 30 novembre 2001 
 
nella causa 
R._________, ricorrente, 
 
contro 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- Con decisione del 17 luglio 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI) ha respinto la richiesta di R._________, nato nel 1961, tendente all'assegnazione di una rendita, ritenuto che, alla luce degli accertamenti esperiti, il grado di invalidità era pari al 12%. 
 
B.- Con giudizio del 22 marzo 2001 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha respinto il ricorso presentato dall'interessato avverso la decisione amministrativa, rilevando che il grado di invalidità era pari al massimo al 39%. 
 
C.- Contro la pronunzia cantonale l'interessato insorge con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'assegnazione di un quarto di rendita, ritenuto che il grado di invalidità accertato è del 39% e quindi di poco inferiore al 40%. A motivazione del gravame il ricorrente adduce di non riuscire a trovare un posto di lavoro avente le caratteristiche indicate dall'UAI nella decisione, neppure con l'aiuto dell'Ufficio del lavoro, e di soffrire di una malattia degenerativa che non può che peggiorare. 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame l'UAI ne ha proposto la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso. 
 
Diritto : 
 
1.- Oggetto del contendere è l'assegnazione al ricorrente di un quarto di rendita. Egli chiede in particolare che il grado di invalidità accertato, pari al 39%, venga arrotondato in eccesso al 40%. 
Nei considerandi del giudizio impugnato la Corte cantonale ha già correttamente indicato le disposizioni applicabili, in particolare per stabilire se è data invalidità per persone che svolgono attività lucrativa rispettivamente in che misura (art. 4 e 28 cpv. 2 LAI). A questa esposizione può essere fatto integrale riferimento, precisando che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato invalido almeno al 40% ha diritto a una rendita. Secondo il grado d'invalidità la rendita è graduata come segue: almeno il 40%, un quarto di rendita, almeno il 50%, metà rendita e almeno il 66 2/3%, una rendita intera. 
 
2.- A proposito della possibilità di arrotondare per difetto o per eccesso un grado di invalidità calcolato in maniera esatta questa Corte si è recentemente espressa nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 129 segg. , in cui ha rinviato anche a quanto già statuito in VSI 2000 pag. 309 consid. 3c. Dopo aver elencato alcuni casi, sia riguardanti l'assicurazione invalidità che l'assicurazione infortuni in cui il Tribunale aveva statuito sulla questione dell'ammissibilità o meno di arrotondare il grado di invalidità, la Corte ha definito una linea direttiva chiara (consid. 4c). 
In particolare, come già decretato in VSI 2000 pag. 309 consid. 3c, secondo il Tribunale federale delle assicurazioni si deve tener conto del fatto che il legislatore ha previsto dei valori limite fissi e inequivocabili, a cui le istanze che applicano il diritto, e quindi anche i tribunali, sono vincolate, in base alla Costituzione federale (art. 191 Cost.). In tali circostanze se il grado è stato stabilito, non vi è spazio per arrotondarlo in eccesso, neppure se esso è di poco inferiore al limite che darebbe diritto ad una rendita o ad una rendita più elevata. I fattori determinanti nel caso concreto per il calcolo dell'invalidità, quali il reddito da valido e da invalido (compresa la riduzione dei salari statistici secondo quanto stabilito in DTF 126 V 75) da porre alla base del raffronto dei redditi e le limitazioni nelle diverse mansioni, nel caso si tratti di persone che non svolgono attività lucrativa, devono essere accertati con grande cura, anche se, secondo le circostanze particolari del caso, è dato un certo margine di apprezzamento (DTF 127 V 134 consid. 4c). 
 
3.- Nel caso in esame l'insorgente non mette in discussione la correttezza dei fattori rilevanti da porre alla base del calcolo del grado di invalidità, leggermente modificati dalla Corte cantonale, bensì unicamente il fatto che il grado di invalidità fissato nel 39% al massimo (la Corte ha infatti applicato la riduzione più elevata possibile, pari al 25%, e i dati statistici di cui alla tabella regionale riferita al Canton Ticino - TA13 - non a quella nazionale, e quindi più favorevole all'assicurato) dovrebbe essere arrotondato al 40%, così da permettegli di percepire un quarto di rendita. 
Alla luce della recente giurisprudenza citata al considerando precedente, non essendo ammissibile arrotondare il grado di invalidità, il ricorso appare palesemente infondato e non può che essere respinto, mentre il giudizio impugnato è confermato. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 30 novembre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
La Cancelliera :