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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_849/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 dicembre 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Seiler, Kneubühler, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
patrocinati dall'avv. Marco Frigerio, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposta cantonale 
2001/2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 
(assistenza giudiziaria), 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 26 luglio 2013 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con ricorso dell'8 gennaio 2013, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino le decisioni emesse su reclamo dall'Ufficio circondariale competente in merito alle loro tassazioni per i periodi fiscali 2001/2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. Postulandone la riforma, essi hanno nel contempo chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria. 
Il 27 febbraio successivo, il Giudice delegato ha assegnato a A.A.________ e B.A.________ un termine di dieci giorni per comunicare se - alla luce del giudizio con il quale il Tribunale federale aveva nel frattempo respinto la loro impugnativa riguardo alle tassazioni dei periodi fiscali precedenti (sentenza 2C_823/2012 del 18 febbraio 2013) - intendessero ritirare il ricorso. Per il caso in cui avessero inteso mantenerlo, li ha inoltre invitati a versare un importo di fr. 2'000.-- a garanzia delle tasse di giustizia e delle spese di procedura. Con lettera del 5 marzo 2013, A.A.________ e B.A.________ hanno comunicato di non ritirare il ricorso e chiesto nuovamente la concessione dell'assistenza giudiziaria. 
Dopo che una precedente decisione emessa dalla Camera di diritto tributario era stata annullata dal Tribunale federale e l'incarto le era stato inviato per nuovo giudizio (sentenza 2C_464/2013 del 19 luglio 2013), con decisione del 26 luglio 2013 essa ha esaminato l'istanza di assistenza giudiziaria a suo tempo inoltrata da A.A.________ e B.A.________ e l'ha respinta. 
 
B.   
A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato quest'ultima decisione con ricorso in materia di diritto pubblico del 13 settembre 2013, chiedendo l'annullamento della stessa e il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria. Nel contempo, hanno postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria anche in sede federale. 
Chiamati ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino e la Camera di diritto tributario hanno proposto di respingere il ricorso, adducendo motivazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, nel seguito. Al 15 novembre 2013 risalgono ulteriori osservazioni depositate dai ricorrenti, di cui pure verrà detto, per quanto necessario, più oltre. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Nel caso in esame, l'impugnativa è tempestiva (art. 46 cpv. lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretta contro una decisione resa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in una causa di diritto pubblico che non ha per oggetto una materia tra quelle elencate dall'art. 83 LTF.  
 
1.2. Presentata da persone legittimate a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), contro una decisione incidentale con cui viene respinta un'istanza di assistenza giudiziaria e perciò atta a causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza 2D_32/2013 del 23 luglio 2013 consid. 1), essa è di principio ammissibile quale ricorso ordinario ex art. 82 segg. LTF.  
 
2.  
 
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che include i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti una violazione del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).  
 
2.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104 seg.). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure soltanto se sono state motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
3.   
La decisione impugnata respinge l'istanza con cui i ricorrenti avevano chiesto l'assistenza giudiziaria per la procedura davanti alla Camera di diritto tributario. Essa si fonda sull'art. 3 cpv. 3 della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL/TI 3.1.1.7), in forza del quale l'assistenza giudiziaria è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole. 
Ritenuto che detta possibilità viene in concreto negata, nello stesso atto non viene per contro esaminato l'effettivo stato di bisogno dei ricorrenti, che costituisce un requisito ulteriore per la concessione dell'assistenza giudiziaria. 
 
3.1. Nella querelata decisione, la Corte cantonale osserva che la principale contestazione formulata dai ricorrrenti consiste ancora nella questione del riconoscimento, dal profilo fiscale, di debiti da loro dichiarati - tra l'altro, nei confronti della C.________AG con sede a X.________ (GR) - e per i quali pagano importi rilevanti a titolo di interessi passivi. Nega poi il sussistere del requisito della possibilità di esito favorevole rilevando che:  
 
- alla fine degli anni '90, sia essa medesima, sia il Tribunale federale, avevano negato il riconoscimento del preteso mutuo concesso ai contribuenti dalla D.________ di Vaduz; 
- in tempi molto più recenti, le autorità giudiziarie cantonali e federali hanno affermato che non erano adempiuti i presupposti perché fosse riconosciuta fiscalmente l'esistenza dei debiti indicati nella dichiarazione fiscale 1997/1998 e nella dichiarazione successiva, concernente il periodo 1999/2000 (sentenza del 25 giugno 2012 della Camera di diritto tributario [inc. 80.2008.18/19] e sentenza 2C_823/2012 del 18 febbraio 2013 del Tribunale federale [inc. 2C_ 823/2012]); 
- in questo ultimo contesto, la sola circostanza che, nel periodo fiscale 1999/2000, la C.________AG di X.________ (GR) fosse subentrata alla D.________ di Vaduz nella posizione di creditore, non era stata ritenuta determinante. 
Considerato che nella procedura erano litigiosi anche altri aspetti - e in particolare la ripresa di costi non ammessi con conseguente aumento del reddito da attività lucrativa indipendente di B.A.________, nonché l'assoggettamento all'imposta sul reddito di vantaggi provenienti da due diverse società - esclude nel seguito significative possibilità di esito favorevole anche riguardo alle censure ad essi relative. 
 
3.2. Insorgendo davanti al Tribunale federale, i ricorrenti fanno da parte loro valere un'incompatibilità di tali conclusioni con l'art. 29 cpv. 3 Cost. Senza con ciò mettere in discussione l'applicazione della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, alla quale non si richiamano, sostengono inoltre a più riprese che la decisione impugnata sia arbitraria.  
 
4.  
 
4.1. Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4 pag. 218; 133 III 614 consid. 5 pag. 616; sentenza 5A_420/2011 del 23 marzo 2012 consid. 3.3).  
 
4.2. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va esaminata in maniera sommaria, in base alla situazione al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4 pag. 218; 133 III 614 consid. 5 pag. 616). In questo contesto, l'autorità competente dispone di un potere di apprezzamento sul quale il Tribunale federale interviene solo con riserbo, e segnatamente quando: l'istanza inferiore si è scostata da principi riconosciuti; ha tenuto conto di aspetti che non giocavano alcun ruolo; oppure ha tralasciato di esaminarne altri, che avrebbe dovuto considerare (sentenze 4A_469/2009 del 17 novembre 2009 consid. 2.1 e 4A_336/2008 del 2 settembre 2008 consid. 2.1 con ulteriori rinvii).  
 
5.   
A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, con riferimento all'art. 29 cpv. 3 Cost., gli estremi per un simile intervento da parte del Tribunale federale non risultano tuttavia dati nemmeno nella fattispecie. 
 
5.1. Come rilevato in precedenza, la Corte cantonale ha negato ai ricorrenti il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria facendo tra l'altro riferimento al suo giudizio del 25 giugno 2012, confermato da questa Corte con la sentenza 2C_823/2012 del 18 febbraio 2013.  
Detto rinvio è all'evidenza più che pertinente. In quel contesto, si è infatti a lungo soffermata non solo sulla questione del sussistere dei presupposti per riconoscere l'esistenza dei debiti indicati nella dichiarazione fiscale 1997/1998 (nei confronti della D.________, Vaduz), ma anche di quelli notificati nella dichiarazione 1999/2000, allorquando alla D.________ era subentrata - in qualità di creditore dei ricorrenti - la C.________AG, con sede nel Canton Grigioni. 
Nel giudizio del 25 giugno 2012, la Corte adita ha in concreto spiegato le ragioni per le quali il solo cambiamento notificato (da un creditore con sede all'estero a uno con sede in Svizzera) non fosse determinante per il riconoscimento del debito. Parallelamente, si è però soffermata anche sul tipo di prove necessario a dimostrare un simile debito: sottolineando le particolarità del caso e quindi il singolare ruolo svolto dall'avv. E.________ nell'intera vicenda; constatando la totale assenza di documenti in grado di fornire la benché minima prova di un movimento bancario; aggiungendo infine che le dichiarazioni agli atti, in quanto mere affermazioni di parte, non potevano nemmeno essere ritenute sufficienti per sostanziare il reale consumo di capitali. 
 
5.2. I ricorrrenti - che si lamentano a più riprese della mancata assunzione delle prove offerte, senza considerare che, a questo stadio della procedura, la Camera di diritto tributario doveva solo procedere ad un esame sommario della fattispecie e non eseguire degli atti istruttori - non dimostrano nel contempo che la stessa abbia tralasciato di esaminare aspetti di cui avrebbe necessariamente dovuto tenere conto.  
 
5.2.1. Come correttamente rilevato anche dalla Corte cantonale nelle osservazioni del 22 ottobre 2013, gli insorgenti pongono l'accento sul fatto che i debiti oggi in discussione non sono stati contratti con società straniere bensì con società svizzere, dimenticando però che il giudizio reso in precedenza aveva per oggetto anche un periodo fiscale in cui alla D.________, con sede a Vaduz, era già subentrata la C.________AG, con sede nel Canton Grigioni.  
 
5.2.2. Benché confrontati con i chiari contenuti del giudizio del 25 luglio 2012, cui la Corte cantonale rinvia per negare sufficienti probabilità di successo al gravame (precedente consid. 5.1), essi non spiegano inoltre affatto per quali ragioni le singole prove offerte (almeno in parte, in maniera per altro assai generica) avrebbero necessariamente dovuto, nell'ambito dell'esame svolto, essere considerate conformi ai requisiti già indicati da quegli stessi Giudici in precedenza.  
 
5.2.3. A diversa conclusione in merito all'esame cui era tenuta a procedere la Corte cantonale non porta infine il richiamo alla DTF 120 Ia 14. Come rilevato anche dai ricorrenti, questo giudizio non concerne infatti la concessione dell'assistenza giudiziaria come tale, ma la questione dei suoi effetti una volta che la stessa già è stata conferita.  
 
6.   
Il diniego di significative possibilità di successo dev'essere d'altra parte confermato anche per gli ulteriori aspetti litigiosi (segnatamente, la ripresa di costi non ammessi con conseguente aumento del reddito da attività lucrativa indipendente di B.A.________, nonché l'assoggettamento all'imposta sul reddito di vantaggi provenienti da due diverse società; precedente consid. 3.1 in fine). 
 
6.1. I ricorrenti di fatto non si confrontano con le puntuali argomentazioni contenute in proposito nel giudizio impugnato - che sono accompagnate dal rinvio alle norme di legge, alla giurisprudenza e alla dottrina - formulando così una censura che appare difficilmente compatibile già solo con le condizioni previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF.  
 
6.2. Quand'anche ammissibile sotto questo aspetto, detta censura sarebbe in ogni caso votata all'insuccesso. In effetti, essi pretendono che la bontà dei loro argomenti risulterebbe già solo dal parziale accoglimento dei reclami da parte del fisco. Così argomentando, dimenticano però che le condizioni per il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria devono essere di principio esaminate ex novo davanti a ogni istanza (sentenza 5A_145/2010 del 7 aprile 2010 consid. 3.3 con rinvii).  
 
7.  
 
7.1. Nella misura in cui, senza con ciò mettere in discussione l'applicazione della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, gli insorgenti si lamentano infine anche di una violazione del divieto d'arbitrio, il loro ricorso non adempie manifestamente alle condizioni previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e risulta pertanto inammissibile.  
 
7.2. In via abbondanziale, può essere comunque osservato che la pertinenza degli argomenti addotti dalla Camera di diritto tributario a sostegno della sua decisione, così come il fatto che dal ricorso non emergono nemmeno aspetti che la stessa avrebbe a torto omesso di considerare, permettono non solo di escludere la violazione dell'art. 29 cpv. 3 Cost. ma anche quella del divieto d'arbitrio, che è data soltanto in presenza di una manifesta insostenibilità dell'atto impugnato (DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51).  
 
8.  
 
8.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere integralmente respinto.  
 
8.2. L'istanza di assistenza giudiziaria presentata col gravame - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie e all'ottenimento del gratuito patrocinio per la procedura davanti al Tribunale federale - va parimenti respinta poiché, formulato nei termini descritti, il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
4.   
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 dicembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli