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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.162/2004 /viz 
 
Sentenza del 31 agosto 2004 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
incanto, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 
1° agosto 2004 dalla Camera di esecuzione e 
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nell'ambito del fallimento della X.________ S.A. in liquidazione, l'Ufficio fallimenti di Riviera ha realizzato all'incanto del 1° marzo 2004 "brevetti, domande di brevetti e studi vari" della fallita. 
2. 
Con ricorso 2 aprile 2004 il creditore della fallita A.________ ha impugnato il predetto incanto, sostenendo che la fallita non disponeva di beni materiali che potevano essere venduti, ma solo di eventuali diritti, brevetti e studi, in parte contestati, in parte gravati da pegni. Il 1° agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato il gravame irricevibile, siccome tardivo. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che il termine ricorsuale di 10 giorni previsto dall'art. 17 cpv. 2 LEF non era in concreto rispettato, perché ha accertato che l'avviso d'incanto era stato comunicato all'insorgente - come agli altri credi tori - già con lettera raccomandata dell'11 febbraio 2004. 
3. 
Con ricorso 10 agosto 2004 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la decisione dell'autorità di vigilanza. Egli asserisce di aver già confermato nelle sue osservazioni di non essere stato informato in tempo delle decisioni emanate dagli organi preposti al fallimento ed indica di riservarsi "altre deposizioni per l'udienza". 
4. 
Giusta l'art. 79 OG l'atto di ricorso deve contenere le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione (cpv. 1); non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale (cpv. 2). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso (DTF 106 III 41 consid. 1) ed essere depositata entro il termine ricorsuale di 10 giorni previsto dall'art. 19 cpv. 1 LEF (DTF 126 III 30 consid. 1). Ne segue che la riserva espressa dal ricorrente di fornire ulteriori argomenti in un'udienza risulta irrilevante e l'impugnativa dev'essere giudicata sulla base della motivazione riportata nel ricorso del 10 agosto 2004. 
5. 
Adito, come nella fattispecie, con un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF, il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG). Contro la valutazione delle prove agli atti è invece unicamente aperta la via del ricorso di diritto pubblico per arbitrio (DTF 120 III 114 consid. 3a). 
In concreto, l'argomentazione del ricorrente si esaurisce nell'affermazione secondo cui egli, nelle sue osservazioni del 2 aprile 2004, avrebbe esplicitamente confermato di non essere stato informato in tempo delle decisioni emanate dagli organi preposti al fallimento. Occorre innanzi tutto osservare che il ricorrente, nel suo ricorso 2 aprile 2004 all'autorità di vigilanza, non ha formulato alcuna lamentela sulla tempestività delle comunicazioni dell'Ufficio fallimenti. Si può tuttavia rilevare che se, con la summenzionata asserzione, il ricorrente intende criticare la constatazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'avviso d'incanto gli era già stato spedito con lettera raccomandata l'11 febbraio 2004, il ricorso deve nondimeno essere dichiarato inammissibile, perché diretto contro un accertamento di fatto operato dall'autorità di vigilanza. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF si rivela inammissibile. Una conversione del gravame in un ricorso di diritto pubblico appare inoltre già esclusa per il fatto che l'impugnativa non ossequia i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG a tale rimedio. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 31 agosto 2004 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: