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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_707/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 31 agosto 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Giudice delle misure coercitive del Cantone Ticino, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Carcerazione in vista di rinvio coatto, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 14 luglio 2015 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 14 luglio 2015 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile poiché tardivo il gravame esperito da A.________, cittadino tunisino, contro la decisione del 18 marzo 2015 del Giudice delle misure coercitive che ha convalidato quella pronunciata il 16 marzo precedente dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ticinese che disponeva la sua carcerazione in vista di rinvio coatto ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 combinato con gli art. 75 cpv. 1 lett. g. e 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 LStr (RS 142.20). 
 
B.   
Il 24 agosto 2015 A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo che il suo ricorso sia accolto, che egli sia immediatamente liberato e che venga "ripristinato il suo rapporto famigliare" con il figlio di tre anni che risiede in Ticino con la madre. 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 139 III 133 consid. 1 pag. 133).  
 
1.2. In materia di misure coercitive la via ordinaria è quella del ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_10/2009 del 5 febbraio 2009 consid. 2, non pubblicato in DTF 135 II 94).  
 
2.  
 
2.1. In concreto oggetto di disamina può unicamente essere la questione di sapere se, a ragione, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile poiché tardiva l'impugnativa sottopostagli dal ricorrente, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
2.2. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione del ricorrente. Niente contiene invece riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della decorrenza dei termini fissati dalla normativa determinante e della conseguenza che deriva dalla loro mancata osservanza, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (cfr. art. 31 della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1997 [Lamc; RL/TI 1.2.2.2] combinato con l'art. 14 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL/TI 3.3.1.1]). Il ricorso, che non contiene neanche una censura sostanziata conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.   
Viste le circostanze del caso, si rinuncia in concreto a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Giudice delle misure coercitive e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 31 agosto 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: 
 
La Cancelliera: