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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_995/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 31 ottobre 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
Patriziato di Insone-Corticiasca, 
patrocinato dall'avv. Roberto Badaracco, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
entrambi patrocinati da Valentina Tognetti, 
opponenti, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
C.________. 
 
Oggetto 
Affitto di pascoli patriziali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 settembre 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 31 agosto 2011 il Patriziato di Insone-Corticiasca (di seguito: il Patriziato) ha indetto un pubblico concorso concernente l'affitto di vari pascoli patriziali per gli anni 2012-2017, per il quale ha ricevuto una prima offerta da C.________ e una seconda da A.A.________ e B.A.________. Il 18 ottobre 2011 ha aggiudicato l'affitto a C.________, delibera contestata da A.A.________ e B.A.________ dapprima dinanzi al Consiglio di Stato (giudizio del 15 febbraio 2012) e poi davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha accolto il gravame il 14 giugno 2012 e ha rinviato gli atti all'autorità precedente per nuovo giudizio, non appena noto l'esito della causa civile avviata nel frattempo dal Patrizio nei confronti dei coniugi A.________. Quest'ultimo procedimento si è concluso il 3 novembre 2014 con una sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d'appello che ha accertato l'inesistenza di un contratto di affitto agricolo tra le parti relativo ai pascoli in esame. 
Pronunciandosi nuovamente il Consiglio di Stato, ancora una volta, ha respinto il gravame sottopostogli da A.A.________ e B.A.________, escludendo che gli interessati potessero beneficiare di un diritto preferenziale sia in virtù dell'art. 12 lett. a che dell'art. 12 lett. b della legge ticinese del 30 gennaio 2007 sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo (LCDFRAA; RL/TI 8.1.3.1). 
 
B.   
Il 21 settembre 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto parzialmente l'impugnativa sottopostale da A.A.________ e B.A.________. In primo luogo ha constatato che solo gli insorgenti fruivano di un diritto preferenziale ai sensi dell'art. 12 lett. b LCDFRAA. Esso ha poi rilevato che la società semplice tra i consorti A.________, che aveva presentato l'offerta d'affitto in esame, era stata sciolta pendente causa, motivo per cui non erano più date le premesse per procedere direttamente alla delibera. Andavano pertanto annullate sia la decisione governativa che quella di delibera del Patriziato. Infine, rilevato che il Patriziato aveva concluso un contratto con C.________ riguardo ai pascoli per gli anni 2012-2017, i giudici ticinesi si sono limitati ad accertarne l'illiceità e a rinviare le parti al competente foro civile per eventuali pretese di risarcimento dei danni. 
 
 
C.   
Il 24 ottobre 2016 il Patriziato ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e riformata nel senso che vengano confermate la decisione governativa e quella patriziale e che sia constatato che non ha concluso alcun contratto con C.________. Censura una violazione del divieto dell'arbitrio nonché un accertamento inesatto dei fatti. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii). 
 
2.  
 
2.1. Per fondare la propria legittimazione ad agire, il patriziato ricorrente si richiama in modo alquanto sorprendente agli art. 76 cpv. 1 e 115 LTF. Detti disposti disciplinano infatti la questione della legittimazione ricorsuale ma il primo con riferimento al ricorso in materia civile e il secondo al ricorso sussidiario in materia costituzionale. Per quanto concerne invece il ricorso in materia di diritto pubblico - rimedio esperibile in concreto dato che oggetto di giudizio è una decisione finale emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF; causa 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 1.1 e riferimenti) - vi è la clausola generale dell'art. 89 cpv. 1 LTF. Secondo questa norma ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a); è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b); e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c). Questa norma si indirizza in primo luogo ai privati, ma anche una corporazione di diritto pubblico - quale è un Patriziato (vedasi art. 1 cpv. 1 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992, LOP; RL/TI 2.2.1.1) - può richiamarvisi in due ipotesi.  
 
2.2. In primo luogo una collettività pubblica può appellarsi all'art. 89 cpv. 1 LTF quando l'atto impugnato la colpisce come un privato, o in modo analogo, nella sua situazione materiale (patrimonio amministrativo oppure finanziario) o giuridica e che fruisce di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di tale atto (DTF 140 I 90 consid. 1.2.1 pag. 93). In concreto è manifesto che il Patriziato ricorrente non è toccato come un privato dato che, chiaramente, interviene quale detentore del pubblico potere: esso non può quindi richiamarsi all'art. 89 cpv. 1 LTF alla stregua di un singolo cittadino (cfr. DTF 140 I 285 consid. 1.2 pag. 291).  
 
2.3. La prassi ammette poi che un ente pubblico può invocare l'art. 89 cpv. 1 LTF quando è toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio ("hoheitlichen Befugnissen berührt ") degni di protezione (DTF 138 I 143 consid. 1.3.1 pag. 148 seg.; 136 I 265 consid. 1.4 pag. 268 seg.; 136 II 383 consid. 2.3 e 2.4 pag. 385 seg.). In concreto il Patriziato ricorrente si limita ad addurre di essere legittimato a ricorrere poiché adempie i requisiti generali posti dagli art. 76 cpv. 1 e 115 LTF (recte: art. 89 cpv. 1 LTF). Esso tuttavia non spiega né dimostra (art. 42 cpv. 2 LTF) in ché sarebbe leso nelle sue prerogative di pubblico potere né prova che degli interessi pubblici centrali sarebbero in gioco. Infatti, quando sono in causa decisioni con ripercussioni finanziarie, qualsiasi interesse pecuniario della collettività pubblica che scaturisce direttamente o indirettamente dall'esecuzione di un compito pubblico non è sufficiente per ammettere la legittimazione ad agire in base all'art. 89 cpv. 1 LTF come non lo è un interesse generale ad una corretta applicazione del diritto (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165; 140 I 90 consid. 1.2.2 pag. 94). Il Patriziato ricorrente non può di conseguenza dedurre la propria legittimazione ad agire dal citato disposto.  
 
2.4. Ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF hanno diritto di presentare un ricorso in materia di diritto pubblico i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla Costituzione cantonale o dalla Costituzione federale. Conformemente all'art. 22 cpv. 1 Cost./TI (RL/TI 1.1.1.1) il Patriziato è un ente di diritto pubblico, proprietario di beni di uso comune, ed è autonomo nei limiti fissati dalla legge. Affinché il ricorso sia ammissibile, occorre però che la censura concernente l'autonomia di cui gode un Patriziato sia ricevibile, altrimenti detto che quest'ultimo la faccia valere in maniera sufficientemente motivata (cfr. DTF 140 I 90 consid. 1.1 pag. 92 e numerosi riferimenti). Sennonché nel caso concreto il Patriziato ricorrente non invoca minimamente la propria autonomia.  
 
2.5. Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.   
Anche se si è rivolto al Tribunale federale nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali, il Patriziato ricorrente, soccombente, è tenuto a sopportare le spese giudiziarie in quanto con il suo ricorso ha inteso tutelare i propri interessi finanziari (art. 66 cpv. 4 LTF). Non è invece dovuta un'indennità per ripetibili poiché la controparte e la parte interessata, che non sono state invitate a determinarsi, non sono incorse in spese necessarie suscettibili di essere risarcite (art. 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 31 ottobre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud