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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_568/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 gennaio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Haag, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Iuliucci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca di un permesso di domicilio, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 5 maggio 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. 52.2016.86). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.A.________ (1973), di cittadinanza britannica e slovena, è nato in Svizzera, dove è stato posto a beneficio di un permesso di domicilio. Nel 1994, egli si è sposato con una cittadina italiana, dalla quale ha divorziato nel 1999. 
Tra il 1993 e il 2012 ha interessato le autorità amministrative e le autorità penali nei seguenti termini: 
 
- decreto d'accusa del 1° luglio 1993: condanna alla multa di fr. 220.-- per abuso di telefono; 
- decreto d'accusa del 1° giugno 1994: condanna alla multa di fr. 400.-- per violazione alla LF del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121); 
- 16 giugno 1994: multa dipartimentale di fr. 50.-- e commutazione delle multe inflittegli il 1° luglio 1993 e il 1° giugno 1994 in 17 giorni di arresto; 
- 18 settembre 1997: revoca della licenza di allievo conducente a tempo indeterminato; 
- 20 aprile 1999: 1° ammonimento da parte delle autorità competenti in materia di stranieri; 
- 27 aprile 2000: condanna alla multa di fr. 600.-- per infrazione alla LStup e alla LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01); 
- 23 gennaio 2001: 2° ammonimento da parte delle autorità competenti in materia di stranieri; 
- 23 febbraio 2001: multa dipartimentale di fr. 40.--; 
- sentenza della Corte delle assise correzionali di X.________ del 26 marzo 2002: condanna - avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità - alla pena detentiva di 21 mesi da espiare dopo essere stato riconosciuto colpevole di furto per mestiere, danneggiamento, furto d'uso, furto, violazione di domicilio, infrazione e contravvenzione alla LStup, appropriazione indebita; 
- sentenza della Corte delle assise correzionali di Y.________ del 13 maggio 2004: condanna - quale recidivo - alla pena detentiva di 10 mesi da espiare dopo essere stato riconosciuto colpevole di ripetuto furto, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuta circolazione malgrado revoca, ripetuta contravvenzione alla LStup; 
- 28 gennaio 2005: 3° ammonimento da parte delle autorità competenti in materia di stranieri; 
- sentenza della Corte delle assise correzionali di Y.________ del 6 ottobre 2006: condanna - quale recidivo agente in stato di scemata responsabilità - alla pena detentiva di 21 mesi da espiare e al pagamento di indennità per un totale di fr. 28'468.25 dopo essere stato riconosciuto colpevole di ripetuto furto, in parte tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, furto d'uso, guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca della stessa, impedimento di atti dell'autorità, frode dello scotto, contravvenzione alla LStup. 
- 7 febbraio 2007: 4° ammonimento da parte delle autorità competenti in materia di stranieri; 
- sentenza della Corte delle assise correzionali di X.________ del 12 gennaio 2012: condanna alla pena detentiva di 10 mesi da espiare e al versamento agli accusatori privati di complessivi fr. 54'233.-- dopo essere stato riconosciuto colpevole di ripetuto furto, ripetuta appropriazione indebita, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta truffa consumata e tentata, falsità in documenti, impedimento di atti dell'autorità, infrazione alle norme della circolazione, ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca della stessa, circolazione senza licenza, abuso della licenza e delle targhe, contravvenzione alla LStup, ricettazione. 
A seguito di tali fatti, si è quindi visto revocare una prima volta il permesso di domicilio di cui era titolare (20 marzo 2012). La misura presa nei confronti di A.A.________ è poi però stata annullata dal Tribunale federale a causa della necessità di svolgere accertamenti più approfonditi circa il sussistere di legami con i Paesi di origine (Regno Unito e Slovenia) e in merito alle conoscenze linguistiche di cui dispone (sentenza 2C_200/2013 del 16 luglio 2013). 
 
B.   
Nel frattempo e in parte ancora durante la procedura di revoca di cui si è detto, A.A.________ ha occupato ancora le autorità giudiziarie penali nei seguenti termini: 
 
- decreto d'accusa del 16 maggio 2013: condanna a una pena detentiva di tre mesi dopo essere stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita, truffa, infrazione alla LCStr (guida nonostante revoca della licenza di condurre, circolazione senza assicurazione RC, uso di licenza o di targhe non rilasciate per lui né per il suo veicolo), infrazione e contravvenzione alla LStup. 
- sentenza della Corte delle assise criminali di Y.________ del 22 aprile 2015: condanna - a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d'accusa del 16 maggio - alla pena detentiva di 24 mesi, alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 10.-- ciascuna e alla multa di fr. 500.--, oltre al versamento di fr. 200.-- a titolo di risarcimento danni all'accusatore privato, dopo essere stato riconosciuto colpevole di furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto impedimento di atti dell'autorità, grave infrazione a norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, ripetuta guida senza autorizzazione, ripetuta guida senza assicurazione RC, ripetuto abuso delle targhe, ripetuta contravvenzione alla LStup. 
 
C.   
Eseguiti i necessari complementi istruttori, la Sezione della popolazione, cui era stato trasmesso l'incarto dopo la prima pronuncia del Tribunale federale, ha riesaminato la posizione di A.A.________ e deciso di nuovo di revocare il suo permesso di domicilio. 
Il secondo provvedimento di revoca, che data del 6 ottobre 2015, è stato confermato per una seconda volta sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi al riguardo con sentenza del 5 maggio 2017. Proceduto ad un apprezzamento della fattispecie, anche i Giudici cantonali hanno infatti constatato il sussistere di un motivo di revoca e della proporzionalità della misura presa. 
 
D.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 20 giugno 2017, A.A.________ si è quindi rivolto al Tribunale federale chiedendo: in via principale, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale per la pronuncia di un ulteriore ammonimento; in via subordinata, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale, affinché proceda a ulteriori accertamenti. 
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. Con scritti di data 11 agosto e 27 novembre 2017, la Sezione della popolazione ha fatto pervenire al Tribunale federale ulteriore documentazione, di cui verrà detto ancora nel seguito. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF. Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che, essendo di durata illimitata, continuerebbe a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). 
 
2.  
 
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale esamina in effetti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre potere influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'eventuale arbitrio, compete all'insorgente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF). Infine, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene neanche conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.3. Come verrà precisato anche nel seguito, il gravame è conforme ai requisiti in materia di motivazione solo in parte. Per quanto non li rispetti, non può pertanto essere approfondito. Nel contempo, occorre rilevare che, già poiché portano date posteriori al giudizio impugnato, i documenti prodotti dall'Ufficio della migrazione con lettere dell'11 agosto e del 27 novembre 2017 non possono essere presi in considerazione e vanno quindi estromessi dall'incarto (DTF 133 IV 342 consid. 2 pag. 343; sentenza 2C_127/2014 del 17 settembre 2014 consid. 2.3).  
 
3.   
Al pari del Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo ticinese è giunto alla conclusione che l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) non garantisce al ricorrente nessun diritto di soggiorno in Svizzera e non trova quindi applicazione al caso in esame. 
L'insorgente non mette in discussione tale conclusione; al contrario, ne ammette la correttezza. Sostiene tuttavia che, dopo la pronuncia da parte del Tribunale cantonale amministrativo, la sua situazione sarebbe cambiata. Così argomentando non valuta però che la presa in considerazione di fatti che si sono prodotti dopo la pronuncia del giudizio impugnato - e che sono per altro oggetto di semplici affermazioni - non è possibile (precedente consid. 2.2; sentenza 2C_805/2014 del 4 marzo 2015 consid. 3). Nel seguito, visto che il ricorrente ritiene che le conclusioni delle autorità cantonali in merito all'inapplicabilità dell'accordo sulla libera circolazione delle persone siano corrette, e quindi non le contesta, anche questa Corte esaminerà la fattispecie solo nell'ottica della legge federale sugli stranieri rispettivamente degli art. 3 CEDU, 8 CEDU e 12cpv. 4 Patto ONU II (RS 0.103.2), ai quali l'impugnativa pure rinvia (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; sentenza 2C_495/2014 del 26 settembre 2014 consid. 4.6). 
 
4.   
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio del ricorrente, che risiede in Svizzera dalla sua nascita, nel 1973. 
 
4.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.  
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme; una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.). 
 
4.2. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo se è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità si impone inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (sentenze 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2, così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in relazione a queste fattispecie, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).  
 
5.  
 
5.1. Tenuto conto della pena pronunciata nei suoi confronti il 22 aprile 2015, il ricorrente adempie al motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr. Come indicato nella sentenza 2C_200/2013, alla luce dei molteplici delitti commessi dato è inoltre il motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr (grave violazione o esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici). Il sussistere di un motivo di revoca secondo la legge federale sugli stranieri non viene del resto messo in discussione nemmeno nell'impugnativa.  
 
5.2. Di seguito, vanno però approfondite le ragioni che hanno condotto la Corte cantonale ad ammettere anche la proporzionalità della misura in questione (successivo consid. 7) e, prima ancora, le critiche all'accertamento dei fatti mosse alla Corte cantonale in relazione alla reale natura dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con Regno Unito e Slovenia, Paesi di cui è cittadino, e alle sue conoscenze in merito agli idiomi parlati in tali Paesi (successivo consid. 6).  
 
6.  
 
6.1. Riguardo a questi due aspetti, la Corte cantonale ha innanzitutto sottolineato che, nonostante egli abbia avuto svariate occasioni per esprimersi, non ha mai fornito risposte esaustive, di modo che alla Sezione della popolazione non è restato che raccogliere le informazioni necessarie presso terzi. Detto ciò, ha osservato: (a) che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento le ha segnalato che nel curriculum vitae prodotto nell'ambito della richiesta di prestazioni assistenziali, l'insorgente ha indicato sia di capire e comunicare in maniera semplice in inglese, sia di avere ottime conoscenze scritte e parlate dello sloveno; (b) che interrogato dalla Polizia cantonale, B.A.________ ha confermato che suo figlio ha conoscenze elementari dell'inglese e dello sloveno; (c) che l'Ufficio del patronato penale ha comunicato di ignorare se il ricorrente parlasse Io sloveno, ma di sapere che egli ha delle conoscenze di base, almeno orali, della lingua inglese; (d) che sul suo profilo C.________ l'insorgente ha scritto di avere conoscenze elementari dell'inglese e di essere di madrelingua slovena.  
Giunto alla conclusione che, alla luce dell'esito degli accertamenti esperiti è possibile affermare che il ricorrente ha (per lo meno) delle conoscenze di base delle lingue dei Paesi di cui ha la nazionalità, ha poi aggiunto: che la Sezione della popolazione ha pure accertato che egli ha parenti che vivono sia nel Regno Unito sia in Slovenia; che a ulteriore dimostrazione dei suoi legami con la Slovenia va rilevato come dalla sentenza penale del 22 aprile 2015 emerge che egli è/è stato proprietario di un'auto con targhe slovene; che l'insorgente potrebbe trasferirsi nelle zone della Slovenia confinanti con la Venezia Giulia, dove vive una forte minoranza italiana che gode di diversi diritti. 
 
6.2. Secondo il ricorrente, che si esprime al riguardo nel p.to 8 dell'impugnativa, le verifiche esperite dalle autorità ticinesi a seguito della sentenza 2C_200/2013 sarebbero di nuovo del tutto insufficienti.  
Richiamandosi all'art. 29 cpv. 2 Cost., egli si lamenta in particolare: di non essere stato sentito personalmente; del fatto che, nonostante le verifiche sin lì esperite avessero avuto esiti contraddittori, non sia stata interpellata sua madre; dell'assenza di accertamenti in merito alla reale disponibilità dei parenti residenti nel Regno Unito e in Slovenia a farsi carico di lui; infine, del fatto che non siano state sentite né le autorità scolastiche, per sapere se avesse ricevuto lezioni di inglese, né sia stato organizzato un esame linguistico. 
 
6.3. Tuttavia, nessuna delle critiche che sono state formulate dall'insorgente può essere qui condivisa.  
 
6.3.1. In effetti, egli dimentica innanzitutto che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce il diritto di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148 con rinvio; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428; 125 I 209 consid. 9b pag. 219).  
 
6.3.2. D'altra parte, non spiega - con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF - perché la decisione della Corte cantonale di rinunciare all'audizione della madre debba essere considerata il frutto di un apprezzamento (anticipato) delle prove insostenibile e pertanto lesivo del divieto d'arbitrio (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429) e stessa conclusione va tratta sia per quanto riguarda il coinvolgimento nella procedura delle autorità scolastiche che la questione di un suo eventuale esame dal profilo linguistico.  
 
6.3.3. In relazione alla disponibilità dei parenti, solleva invece una questione che non è di rilievo determinante, poiché se è vero che valutando i disagi di un ritorno in patria viene considerata (anche) la presenza di parenti che possano agevolare un reinserimento, la giurisprudenza non fa di ciò un requisito imprescindibile e, soprattutto, non richiede che lo straniero che deve lasciare la Svizzera abbia nel Paese di origine parenti che siano in grado o vogliano "farsi carico di lui" (sentenze 2C_993/2015 del 17 marzo 2016 consid. 6.2; 2C_127/2014 del 17 settembre 2014 consid. 6.1 e 2C_673/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 5.2.1, nelle quali viene (anche) tenuto conto della presenza di parenti in patria; sentenze 2C_373/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.2.2; 2C_1026/2011 del 23 giugno 2012 consid. 4.4 e 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.4, nelle quali la revoca è stata confermata nonostante di parenti in patria non ve ne fossero). Nella misura in cui nell'impugnativa viene rilevato che il padre del ricorrente sarebbe disposto a farsi economicamente carico del figlio addirittura nel caso egli potesse restare in Svizzera, l'aspetto sollevato appare per altro privo di pertinenza anche per questo motivo (art. 97 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2). Data questa disponibilità di principio, il sostegno economico potrebbe infatti essere fornito direttamente in Slovenia o nel Regno Unito.  
 
6.3.4. Considerato che il ricorrente si lamenta a un certo punto anche del fatto che la Sezione della popolazione si sia "sostanzialmente limitata" a interpellarlo per lettera, sentire l'Ufficio del sostegno sociale, convocare suo padre e rivolgersi alle rappresentanze consolari del Regno Unito e della Slovenia, va d'altra parte e in via più generale ricordato che, benché la prova del sussistere delle condizioni per la pronuncia di una revoca del permesso di soggiorno incomba nella sua sostanza all'autorità (sentenze 2C_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.1; 2C_1046/2011 del 14 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2), allo straniero compete un obbligo di collaborazione durante tutta la procedura (art. 90 LStr), che nel caso non appare essere stato rispettato. Come risulta dal giudizio impugnato, interpellato riguardo alle sue conoscenze linguistiche e ai suoi rapporti con Regno Unito e Slovenia, il ricorrente ha infatti fornito risposte che non erano per nulla esaustive.  
 
6.3.5. In via abbondanziale, va infine rilevato che l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove non viene nemmeno altrimenti dimostrato. Anche nel resto dell'impugnativa - quindi non solo nel p.to 8 - il ricorrente si limita in effetti a fornire precisazioni così come una propria e personale lettura della fattispecie senza considerare che ciò non basta, poiché una violazione dell'art. 9 Cost. in relazione all'apprezzamento delle prove è data solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 155; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4).  
 
6.4. Tenuto conto dei fatti accertati nel giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano pertanto il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 6.1), resta ora da verificare la proporzionalità della misura di revoca.  
 
7.  
Anche a questo proposito, la querelata sentenza non presta tuttavia il fianco a critiche. 
 
7.1. Come in occasione della sua prima pronuncia riguardo alla fattispecie, anche nel giudizio qui impugnato il Tribunale amministrativo ticinese ha infatti a ragione osservato che l'intenzionale e ripetuta attività criminosa alla quale si è votato e le condanne altrettanto importanti in cui è sfociata, che già tengono conto della (lieve) scemata responsabilità riconosciuta in certi casi, dimostrano la grave colpa del ricorrente.  
Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che da quella prima pronuncia da parte dei Giudici ticinesi egli ha delinquito ancora ed è stato condannato, il 22 aprile 2015, a quella che fino ad oggi è la pena più pesante comminatagli (precedente consid. B). 
 
7.2. Gli elementi indicati dalla Corte ticinese, che vincolano di principio anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), permettevano nel contempo di ritenere che, benché l'insorgente viva in Svizzera dalla sua nascita e la misura di revoca decisa nei suoi confronti lo colpisca pertanto duramente, questo importante aspetto va relativizzato in considerazione dei molti reati da lui perpetrati con regolarità durante un lasso di tempo di più di vent'anni, nonostante gli altrettanto regolari ammonimenti indirizzatigli dalle autorità competenti in materia di stranieri e i periodi trascorsi espiando le pene comminategli.  
A differenza di quanto sostenuto anche con il ricorso che ci occupa, tentando invano di sottolineare la natura principalmente patrimoniale degli stessi, il genere di reati per i quali è stato condannato insieme alle modalità con cui li ha commessi - in maniera sistematica, interrotta spesso soltanto dall'intervento delle autorità inquirenti e a danno di molte persone - comporta infatti anch'esso un interesse pubblico rilevante al suo allontanamento, benché egli rientri nella categoria degli stranieri "di seconda generazione" (precedente consid. 4.2 e la giurisprudenza indicata in quella sede; sentenze 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6.2 e 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3). 
 
7.3. D'altra parte, nella querelata sentenza è stato a ragione posto di nuovo l'accento anche sul fatto che, oltre che dai tanti reati di cui si è reso colpevole, che neppure la vicinanza dei suoi familiari lo ha distolto dal compiere, l'integrazione dell'insorgente, divorziato e senza figli, va fortemente relativizzata in considerazione della disastrosa situazione economica in cui versa e, in particolare: delle 28 procedure esecutive aperte a suo carico al momento del querelato giudizio, per un importo di fr. 35'518.95; dei 184 attestati di carenza beni da lui accumulati, per un ammontare di fr. 171'487.30; infine del fatto che, dal 1995, il ricorrente ha beneficiato in maniera quasi ininterrotta dell'assistenza sociale, presso cui ha accumulato oggi un debito che ammonta a fr. 297'000.-- (sentenze 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6.3; 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.1.2 e 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.1).  
Come indicato dai Giudici ticinesi, non ha infatti mai terminato un apprendistato e non si è altrimenti inserito nel mondo del lavoro. 
 
7.4. Preso atto dell'esito dei complementi istruttori ordinati dal Tribunale federale con sentenza 2C_200/2013 del 16 luglio 2013, già riassunti nel precedente considerando 6.1, sostanziale condivisione meritano infine anche le valutazioni che hanno condotto il Tribunale cantonale a negare il sussistere di insormontabili ostacoli al trasferimento del ricorrente in Slovenia o nel Regno Unito.  
Certo, un suo trasferimento nel Regno Unito o in Slovenia, dove vi sono però alcune località in cui si parla anche italiano, non sarà facile e richiederà senz'altro un periodo di adattamento; tuttavia, si tratta di Paesi nei quali lo standard di vita è assai simile a quello cui è abituato. In aggiunta, occorre poi constatare che il ricorrente non fa valere nessun impedimento specifico oltre a quelli coi quali è normalmente confrontata una persona nella sua situazione (sentenze 2C_895/2017 del 14 novembre 2017 consid. 4.4 e 2C_733/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 6.2.3) e che la misura presa nei suoi confronti non può nemmeno averlo colto di sorpresa. Come indicato nei fatti, prima di pronunciare la revoca del suo permesso di soggiorno le autorità lo hanno ammonito a più riprese, ma sempre invano, visto che ha continuato a delinquere, compiendo una serie di reati addirittura anche dopo la pronuncia della prima revoca del suo permesso di domicilio, il 20 marzo 2012(sentenza 2C_1086/2015 del 22 luglio 2016 consid. 4.3). 
 
7.5. Infine, ad altra conclusione non porta il richiamo al diritto convenzionale, segnatamente, agli art. 3 CEDU, 8 CEDU e all'art. 12 cpv. 4 Patto ONU II (RS 0.103.2).  
 
7.5.1. Il ricorrente, divorziato e senza prole, si riferisce all'art. 8 CEDU in relazione ai rapporti con la famiglia. Uno straniero può tuttavia prevalersi del diritto alla vita familiare garantito da questa norma solo in presenza di uno stato di dipendenza particolare tra lui e i membri della famiglia che risiedono in Svizzera, che nella fattispecie non è stato né sostenuto né provato (sentenza 2C_986/2014 del 25 febbraio 2015 consid. 7.2 con ulteriori rinvii). Semplicemente abbozzato è anche il riferimento all'art. 3 CEDU, secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti; sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, le condizioni per un richiamo a tale norma non appaiono in ogni caso date (sentenza 2C_203/2016 del 30 gennaio 2017 consid. 2 con una serie di ulteriori rinvii).  
 
7.5.2. Nella misura in cui risulta accertato che l'insorgente ha (per lo meno) delle conoscenze di base delle lingue dei Paesi di cui ha la nazionalità ed ha parenti che vivono sia nel Regno Unito sia in Slovenia, stessa conclusione va nel contempo tratta per l'art. 12 cpv. 4 Patto ONU II. Nelle condizioni appena descritte, gli estremi per un richiamo al divieto arbitrario ad entrare nel "proprio Paese", che in questo caso sarebbe la Svizzera, non sono infatti dati (sentenze 2C_94/2016 del 2 novembre 2016 consid. 3.3; 2C_1086/2015 del 22 luglio 2016 consid.4.3; 2C_6/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.4 e 2C_140/2014 del 24 ottobre 2014 consid. 4.3; 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6.4.2 con ulteriori rinvii).  
 
8.   
Per quanto precede, il ricorso è infondato sia per quanto riguarda la conclusione principale che per quanto attiene alla conclusione subordinata e va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 26 gennaio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli