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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_23/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 settembre 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Donzallaz, Haag, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Luca Eusebio, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione per l'avvocatura, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Esame di capacità per l'esercizio della professione 
di avvocato, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro 
la sentenza emanata il 23 marzo 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La lic. iur. A.________ ha affrontato per la terza volta, cioè l'ultima possibile, l'esame di capacità per l'esercizio dell'avvocatura nella sessione primaverile del 2014. L'esame era composto di una prova scritta e di una prova orale. 
Con decisione del 10 giugno 2014, la Commissione per l'avvocatura ha giudicato complessivamente insufficiente l'esito dell'esame di A.________. Nel contempo, l'ha informata della possibilità di incontrare una delegazione di esaminatori per commentare la prova. 
L'incontro ha avuto luogo il 17 giugno successivo. II 18 giugno 2014, l'avv. B.________, membro della Commissione esaminatrice, ha spedito per posta elettronica a A.________ la traccia di soluzione dell'esame scritto e una griglia di valutazione. Più tardi, le ha quindi trasmesso un commento alle risposte fornite, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuna di esse. Il 27 giugno 2014, la Commissione per l'avvocatura ha infine informato A.________ in merito alla valutazione del suo esame orale. 
 
B.   
Quello stesso giorno, A.________ ha impugnato la decisione resa il 10 giugno 2014 dalla Commissione per l'avvocatura davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. 
In via principale, ha postulato la constatazione del superamento della prova; in via subordinata, ha domandato la concessione di un'ulteriore possibilità d'esame. 
Con sentenza del 23 marzo 2015, il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia respinto l'impugnativa. 
 
C.   
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 29 aprile 2015, A.________ ha allora impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale. 
Formulando censure di natura formale così come di merito, la ricorrente chiede: in via principale, l'annullamento rispettivamente la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo e la concessione del brevetto di avvocato a seguito dell'esito complessivamente sufficiente dell'esame di capacità della sessione primaverile 2014; in via subordinata, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo cantonale e il rinvio degli atti allo stesso per nuovo giudizio. 
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza formulando osservazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, nel seguito. La Commissione per l'avvocatura non ha per contro presentato osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. In base all'art. 83 lett. t LTF la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è data contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione.  
La vertenza in discussione ricade manifestamente sotto questa clausola, in quanto concerne una pronuncia con la quale viene confermato l'esito negativo dell'esame di capacità per l'esercizio della professione di avvocato (sentenze 2D_1/2015 del 4 maggio 2015 consid. 1.1 e 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 1.1). A giusta ragione, l'impugnativa è pertanto stata interposta non come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, bensì come ricorso sussidiario in materia costituzionale. 
 
1.2. La sentenza querelata è finale (art. 90 e 117 LTF) ed è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 114 e art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). L'impugnativa è tempestiva (art. 117 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a e con l'art. 100 cpv. 1 LTF) e l'insorgente ha un interesse giuridicamente protetto a ricorrere (art. 115 LTF; sentenza 2D_2/2015 del 22 maggio 2015 consid. 1.2, con ulteriori rinvii).  
Per quanto precede, il rimedio interposto contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo è di massima ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può venir censurata unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto di tali diritti non è esaminato d'ufficio, come per le norme legislative federali (art. 106 cpv. 1 LTF), ma soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato le relative contestazioni (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). L'atto di ricorso deve perciò soddisfare esigenze formali accresciute. Occorre infatti che le censure siano esposte in modo chiaro e circostanziato, supportate da un'esauriente motivazione giuridica e, per quanto possibile, documentate. Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2).  
 
2.2. Limitata è anche la possibilità di contestare l'accertamento dei fatti. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare d'ufficio i relativi accertamenti soltanto se sono stati svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF).  
 
2.3. Come indicato nel seguito, le critiche che vengono formulate rispettano solo in parte i requisiti di motivazione esposti. Nella misura in cui sono stati disattesi, il gravame è pertanto inammissibile.  
 
3.  
 
3.1. La prova scritta - unico oggetto del contendere già davanti al Tribunale amministrativo - si basava su un caso pratico. Si trattava in effetti di consigliare il signor Antonio, in qualità di avvocato, riguardo alle problematiche sorte a seguito dell'acquisto di un appartamento in un condominio. I candidati dovevano rispondere a sei quesiti distinti, che nel giudizio impugnato sono così riassunti:  
Con la prima domanda veniva chiesto di consigliare il cliente in merito alla scoperta di infiltrazioni al tetto dopo l'acquisto dell'appartamento e, in particolare, di indicare quale influenza avrebbe avuto tale circostanza sul prezzo di vendita analizzando la posizione: a) del venditore, b) del mediatore e c) del notaio. 
Con la seconda domanda veniva chiesto come è possibile sostituire l'amministratore di un condominio e quali sono i diritti dell'amministratore che viene sostituito. 
La terza domanda concerneva la decisione di approvazione dei conti adottata dall'assemblea condominiale. Il candidato era chiamato ad indicare se tale risoluzione poteva essere impugnata dal cliente, che nel caso concreto si era astenuto alla votazione, e da un altro condomino che aveva votato contro l'approvazione dei conti. Al candidato veniva inoltre chiesto di specificare chi era la parte convenuta, chi la rappresentava nel processo e il foro competente, così come di descrivere la procedura applicabile e di formulare il petitum in caso di azione giudiziaria. 
Con la quarta domanda veniva chiesto se per un condomino fosse possibile modificare l'uso della propria unità di proprietà per piani da negozio di scarpe a esercizio pubblico. 
Con la quinta domanda veniva chiesto se il cliente avrebbe potuto vendere o cedere in uso il suo posto auto, assegnatogli in uso particolare, a terzi non condomini, rispettivamente ad un altro condomino. 
 
 La sesta domanda era infine del seguente tenore: cosa risponde alla richiesta di indicazione dei costi? In caso di successo, il signor Antonio partecipa ai costi provocati al condominio? Questa domanda faceva riferimento all'ultima frase del testo d'esame, in cui, dopo la presentazione della fattispecie, si legge: per concludere, il cliente le chiede a che costi va incontro e - qualora le azioni giudiziarie promosse avessero successo - se debba partecipare, per la propria quota, al costi provocati al condominio. 
 
3.2. Chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie, la Corte cantonale ha dapprima rilevato di potere emanare il proprio giudizio sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di ulteriori prove (in particolare: all'audizione dei membri della Commissione; all'interrogatorio dell'insorgente; ad audizioni testimoniali; all'allestimento di una perizia; all'acquisizione agli atti dell'intero dossier relativo alla pratica legale della ricorrente, rispettivamente degli esami di altri candidati).  
Chiarito di dovere statuire solo sulla correzione della prova scritta e che, sebbene abbia piena cognizione sia in fatto che in diritto, nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali esso dà prova di un certo riserbo, il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi proceduto all'esame del gravame confermando - con un'unica eccezione - le valutazioni della Commissione. 
Salvo per quanto riguarda il punteggio dato alla risposta alla parte della domanda 3 concernente il foro competente e il tipo di procedura applicabile, esso è infatti giunto alla conclusione che l'attribuzione dei punti cui aveva proceduto la Commissione esaminatrice in relazione alle singole domande e al bonus riconosciuto ai candidati per l'esposizione delle risposte fosse sostenibile quando non addirittura generosa. 
Preso atto del fatto che la correzione verso l'alto della valutazione delle risposte alla domanda 3 concernenti il foro competente e il tipo di procedura applicabile non avrebbe comunque portato al raggiungimento della sufficienza, così come del fatto che violati non erano né il diritto alla parità di trattamento né il principio della proporzionalità, ha di conseguenza concluso che un rinvio all'istanza inferiore non avrebbe avuto nessun impatto concreto e che il gravame andava respinto. 
 
4.  
 
4.1. Formulando censure di natura formale - che per loro natura richiedono di essere esaminate in via prioritaria (DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197) - la ricorrente si appella tra l'altro al diritto d'essere giudicata da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale.  
Per l'insorgente, la giurisprudenza relativa agli art. 29a e 30 Cost., così come all'art. 6 CEDU dovrebbero in effetti portare a concludere che, la Commissione esaminatrice e il Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale d'appello "non costituiscono tribunali indipendenti ed imparziali, nel contesto della procedura d'esame per l'ottenimento del certificato di capacità all'esercizio dell'avvocatura". 
 
4.2. Sennonché, in relazione all'attività della Commissione esaminatrice, le cui decisioni possono poi venire impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo, le garanzie desumibili dagli art. 30 Cost. e 6 CEDU non possono affatto essere richiamate (sentenze 2D_2/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 5 e 2D_29/2009 del 12 aprile 2011 consid. 3.2).  
Parallelamente, una lesione di queste norme non può essere ravvisata nemmeno in relazione all'operato della Corte cantonale. 
 
4.2.1. L'insorgente osserva che alcuni membri della Commissione hanno svolto la funzione di giudice del Tribunale amministrativo e si chiede se non si imponesse "forse" una ricusazione. Aggiunge quindi che "a prescindere da ciò, la sola amicizia con alcuni componenti della Commissione basterebbe per ritenere violata la norma citata".  
 
4.2.2. Così argomentando non dimostra tuttavia niente. La critica riguardo ad eventuali rapporti di amicizia tra membri del Tribunale cantonale amministrativo tenuti ad esprimersi nella fattispecie e membri della Commissione esaminatrice è del tutto generica e, come tale, non può quindi che essere considerata infondata. Il fatto che persone che sono o sono state membri del Tribunale cantonale amministrativo siedano anche nella Commissione d'esame per l'avvocatura non costituisce inoltre un motivo per mettere di per sé in discussione l'imparzialità dei Giudici che hanno emanato il giudizio qui impugnato riguardo ai quali, anche in questo caso, non viene mosso nessun rimprovero specifico e documentato. In base alla giurisprudenza, il solo rapporto di collegialità tra i membri di un tribunale non comporta infatti obbligo di ricusa alcuno (DTF 141 I 78 consid. 3.3 pag. 82; 139 I 121 con ulteriori rinvii; sentenze 2C_665/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.1 e 2D_2/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 5).  
 
4.2.3. Poiché la ricorrente pare sostenerlo, occorre infine rilevare che quand'anche il Tribunale federale dovesse giungere a constatare la violazione di eventuali norme di procedura da parte della Corte cantonale, che ha statuito quale tribunale superiore ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LTF, nemmeno ciò permetterebbe evidentemente di concludere che la stessa non sia un'autorità di giudizio "super partes", nei casi in cui è chiamato a decidere in merito a decisioni della Commissione per l'avvocatura (sentenze 2C_665/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).  
 
4.3. Questa prima censura di carattere formale è pertanto infondata e va respinta.  
 
5.   
Sempre sul piano formale, l'insorgente lamenta in seguito la violazione del diritto di essere sentito. A suo avviso, la sentenza impugnata non sarebbe infatti sufficientemente motivata. 
 
5.1. Il contenuto del diritto di essere sentito è determinato in primo luogo dalle disposizioni cantonali di procedura, sindacabili in questa sede solamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio; in ogni caso, l'autorità cantonale deve però osservare le garanzie minime dedotte direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 135 I 279 consid. 2.2 pag. 281 seg.; 127 III 193 consid. 3 pag. 194).  
Nell'impugnativa, la ricorrente rileva che "per l'art. 26 cpv. 1 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto"; così argomentando si basa tuttavia ancora sulla legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, ovvero su una normativa che non è oggi più in vigore e che non risulta essere stata applicata alla fattispecie, siccome il giudizio impugnato fa rinvio alla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (art. 113 e 114 LPamm; RL/TI 3.3.1.1). In ogni caso, l'insorgente non pretende che il diritto cantonale le riconosca diritti più estesi di quelli garantiti dall'art. 29 cpv. 2 Cost., da lei pure invocato, ragione per la quale le sue censure vanno esaminate in funzione dei principi derivanti da quest'ultima disposizione. 
 
 
5.2. Per costante giurisprudenza, la motivazione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può occuparsi delle sole circostanze che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.; 126 I 97 consid. 2b pag. 102 seg.; 124 V 180 consid. 2b pag. 183; 124 II 146 consid. 2a pag. 149 seg.; 121 I 54 consid. 2c pag. 57; 117 Ib 64 consid. 4 pag. 86).  
Come precisato nel seguito, anche nell'ottica del diritto ad una motivazione sufficiente garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il ricorso non può essere però seguito. 
 
5.3. Procedendo alla verifica della valutazione delle risposte alle singole domande (giudizio impugnato, consid. 4.1-4.6) così come dell'attribuzione del bonus (giudizio impugnato, consid. 4.7), la Corte cantonale si esprime in maniera sistematica e chiara.  
Partendo sempre dal quesito posto e dalla risposta fornita, che cita alla lettera, rammenta in effetti ciò che veniva in concreto richiesto per ottenere il massimo dei punti assegnabili, si esprime su quanto risposto e si pronuncia infine in merito alla sostenibilità del punteggio attribuito. Riguardo al bonus, riassume d'altra parte la posizione degli esaminatori, rileva di condividerla e considera infine sostenibili anche le conseguenze che essi ne hanno tratto a livello di valutazione. 
 
5.4. Nel contempo, dimostrato non viene nemmeno che la Corte cantonale abbia omesso di esprimersi su aspetti sui quali doveva necessariamente pronunciarsi.  
 
5.4.1. Come ben emerge da una lettura delle pagine 5-15 dell'impugnativa ma anche di quelle che seguono, una gran parte delle critiche in essa formulate non mira a denunciare una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., bensì a mettere in discussione la valutazione dell'esame in quanto tale e non dimostra pertanto affatto la lesione del diritto ad una motivazione sufficiente.  
 
5.4.2. Per quanto davvero volto a lamentare una carente motivazione, l'esposto si limita invece alla semplice denuncia del mancato esame di taluni degli argomenti a suo tempo addotti rispettivamente del fatto che la Corte cantonale si sarebbe accontentata di far propria la posizione della Commissione, senza considerare che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce affatto una risposta esplicita a ogni critica formulata, ma può per l'appunto occuparsi delle sole circostanze che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte ad influire sulla decisione di merito (precedente consid. 5.2 e le referenze ivi indicate).  
 
5.5. In via abbondanziale - davanti a detta denuncia, che la ricorrente continua a esprimere con la stessa concisa formula in relazione ad ogni domanda e senza considerare che riguardo alla valutazione di esami è ammesso un certo ritegno (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1. pag. 237) - è in ogni caso opportuno ribadire che i Giudici cantonali non si limitano affatto a "ripetere la posizione della Commissione" in modo acritico, bensì spiegano perché nella maggioranza dei casi essi la condividono e la fanno propria oppure perché, in relazione al punteggio dato alla risposta alla parte della domanda 3 concernente foro e tipo di procedura applicabile, la ritengono insostenibile e la rigettano.  
Un'ulteriore prova del fatto che la motivazione del giudizio impugnato è conforme alle esigenze poste dalla Costituzione viene d'altra parte fornita dall'impugnativa stessa, nella quale i motivi addotti dalla Corte cantonale vengono puntualmente elencati per poi essere contestati (sentenze 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 4.2 e 2C_484/2008 del 9 gennaio 2009 consid. 2 non pubblicata in DTF 135 II 49). 
 
5.6. Per quanto precede e per quanto ammissibile, anche la critica con cui la ricorrente lamenta una carente motivazione del giudizio impugnato risulta pertanto infondata e dev'essere respinta.  
 
6.  
In parallelo, la ricorrente non concorda nemmeno con la valutazione di merito espressa dalla Corte cantonale riguardo alle risposte alle singole domande d'esame ed all'attribuzione del bonus riconosciuto ai candidati per l'esposizione delle stesse e critica inoltre l'accertamento dei fatti su cui la valutazione del Tribunale amministrativo si fonda. 
 
6.1. In relazione all'impugnazione di decisioni concernenti l'esito di esami, il Tribunale federale si impone particolare ritegno ed annulla il giudizio impugnato soltanto se si basa su ragionamenti che non hanno nessuna pertinenza con la prova in questione o che risultano altrimenti manifestamente insostenibili. Per rispettare il diritto alla parità di trattamento, esso agisce in tal senso anche quando, in ragione delle sue conoscenze specifiche, sarebbe in grado di procedere ad una valutazione più approfondita, come ad esempio nel caso di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione d'avvocato o di notaio (DTF 136 I 229 consid. 6.2 pag. 238; 131 I 467 consid. 3.1 pag. 473; sentenza 2D_56/2011 del 9 luglio 2012 consid. 3.1; 2D_14/2011 del 29 agosto 2011 consid. 1.3; 2D_77/2009 del 26 aprile 2010 consid. 3.2; 2C_762/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 1.6).  
Conformemente a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, il ricorrente che intende criticare la valutazione di una prova sostenuta deve di conseguenza spiegare perché le condizioni necessarie per un intervento correttivo da parte del Tribunale federale debbano essere considerate date (precedente consid. 2.1; 2D_14/2011 del 29 agosto 2011 consid. 1.3). 
 
6.2. Sennonché, l'insorgente non sia avvede di tale specifico obbligo rispettivamente delle sue conseguenze, e una simile, qualificata, motivazione non viene quindi formulata.  
Come in particolare emerge da una lettura del considerando B. 1 e B.2 del gravame - nella misura in cui siano rivolte a contestare la valutazione in quanto tale e non vertano sulla denuncia di una motivazione sufficiente - le osservazioni dell'insorgente si esauriscono in effetti, senza eccezione alcuna, in considerazioni che forniscono solamente una personale descrizione dei fatti rispettivamente che mirano a una diversa lettura e valutazione della singole risposte fornite e non dimostrano pertanto affatto la manifesta insostenibilità del giudizio reso (DTF 134 II 244 consid. 2.2 seg. pag. 246 seg.; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.). 
 
6.3. Stessa conclusione vale poi per l'accertamento dei fatti, che la ricorrente critica nel successivo considerando B.3.  
 
6.3.1. Nel considerando denominato "accertamento dei fatti e arbitrio" la ricorrente risulta lamentarsi dell'apprezzamento anticipato delle prove da parte della Corte cantonale e, in particolare, della mancata assunzione agli atti delle risposte d'esame degli altri candidati. Esponendo la sua critica, che è in realtà di nuovo di natura formale e che avrebbe quindi fatto meglio a formulare d'entrata, omette tuttavia di considerare che il rifiuto di assumere la prova in questione da parte della Corte cantonale era motivato (giudizio impugnato, consid. 1.2 in fine) e che, mirando a dimostrare l'arbitrio del giudizio reso, era pertanto indispensabile confrontarsi con le ragioni addotte dai Giudici cantonali a sostegno della loro decisione (sentenza 2D_11/2011 del 2 novembre 2011 consid. 4.2).  
 
6.3.2. Sia come sia, può essere ad ogni modo osservato che la regola enunciata nel giudizio impugnato, secondo cui il diritto di esaminare gli atti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - che la ricorrente per altro non invoca - non è di principio esteso ai lavori degli altri candidati, è stata confermata ancora di recente (sentenza 2D_2/2012 del 19 aprile 2012 consid. 2). In assenza della messa in evidenza di indizi atti a rendere verosimile la possibilità di una disparità di trattamento nei suoi confronti, bene quindi ha fatto il Tribunale amministrativo a negare la necessità di assumere la prova richiesta.  
 
7.   
Con un'ulteriore censura di merito, l'insorgente sostiene infine che la limitazione a tre del numero di tentativi possibili per ottenere il certificato di capacità necessario all'esercizio della professione di avvocato, non sia "una limitazione proporzionale atta a garantire il rispetto del diritto fondamentale alla libera scelta della professione ai sensi dei combinati art. 27 e 36 della Costituzione federale". 
Per quanto ammissibile, siccome è formulata solo a mo' di chiosa, anche questa critica non può essere però condivisa. Come già più volte rilevato dal Tribunale federale, una regolamentazione che limita a tre le possibilità di sostenere l'esame per l'ottenimento del certificato di capacità non comporta affatto una limitazione sproporzionata alla garanzia della libertà economica nel senso denunciato nel ricorso (sentenze 2C_138/2015 del 6 agosto 2015 consid. 4; 2C_501/2007 del 18 febbraio 2008 consid. e 2P.205/2006 del 19 dicembre 2006 consid. 4). 
 
8.   
Nella misura in cui è ammissibile, l'impugnativa va di conseguenza integralmente respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione per l'avvocatura e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 settembre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli