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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_429/2022  
 
 
Sentenza dell'8 agosto 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. H.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
patrocinata dall'avv. Roberto Macconi, 
2. C.________, 
patrocinata dall'avv. Anne Schweikert, 
3. D.________, 
4. E.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
incapacità di postulare dell'avvocato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 aprile 2022 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.128). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
F.________ è deceduto a X.________ nel 2012, lasciando la moglie B.________ con la figlia C.________, nonché i figli di primo letto G.________ (al quale sono poi succeduti i figli D.________ e E.________) e A.________. 
 
Con petizione 14 dicembre 2017 A.________, patrocinato dall'avv. H.________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano di condannare B.________ e C.________ a collazionare nella successione fu F.________ il valore (stabilito in almeno fr. 1'800'000.--) di tutti gli immobili acquistati con liquidità messe a loro disposizione a tale scopo dal fu F.________ (incarto OR.2017.231). 
Mediante istanza 13 aprile 2018 C.________ ha chiesto di sospendere l'avv. H.________ dal mandato di rappresentanza di A.________ per conflitto d'interessi. Con decisione 29 settembre 2021 il Pretore ha accertato la carenza del presupposto processuale della capacità di postulare dell'avv. H.________ nella procedura OR.2017.231. Il Pretore ha quindi fissato un termine a A.________ per munirsi di un nuovo patrocinatore e per ratificare gli atti compiuti dall'avv. H.________. Tale decisione è stata notificata a A.________ personalmente in data 1° ottobre 2021 e all'avv. H.________ in data 7 ottobre 2021. 
 
B.  
La III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 28 aprile 2022, dichiarato inammissibile - per tardività - il reclamo introdotto il 18 ottobre 2021 da A.________ (patrocinato dall'avv. H.________) avverso la predetta decisione pretorile. 
 
C.  
Con " ricorso di diritto civile " 2 giugno 2022 A.________ (patrocinato dall'avv. H.________) ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti al Tribunale d'appello affinché statuisca sul suo reclamo. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata, che conferma l'incapacità di postulare dell'avvocato, costituisce una decisione incidentale giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF, suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. sentenza 4A_313/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 3 con rinvii, in SJ 2021 I pag. 49).  
La decisione sulla capacità di postulare dell'avvocato segue la via d'impugnazione della causa di merito (v. sentenza 5A_485/2020 del 25 marzo 2021 consid. 1.2 con rinvii, non pubblicato in DTF 147 III 351), che in concreto concerne una controversia di natura civile (art. 72 cpv. 1 LTF) il cui valore di lite supera la soglia minima fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, inoltrato dalla parte risultata soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF) dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza che ha deciso su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), si rivela quindi in linea di principio ammissibile. 
 
1.2. In questa sede il patrocinio da parte dell'avv. H.________ appare ammissibile: l'accertamento del Giudice di prime cure della sua carenza della capacità di rappresentare A.________ è infatti limitato alla procedura pretorile OR.2017.231 (v. sentenza 5A_967/2014 del 27 marzo 2015 consid. 1.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha osservato che, siccome il Giudice di prime cure aveva accertato l'incapacità di postulare dell'avv. H.________, la notifica al rappresentante non poteva entrare in linea di conto e la decisione pretorile aveva così dovuto essere notificata direttamente a A.________. Secondo i Giudici cantonali, per A.________ il termine di reclamo aveva quindi cominciato a decorrere il 2 ottobre 2021 (il giorno dopo la notifica a lui personalmente) e, dato che il termine è giunto a scadenza lunedì 11 ottobre 2021, il rimedio spedito il 18 ottobre 2021 risultava tardivo.  
Per i Giudici cantonali, il fatto che la decisione pretorile era stata notificata, il 7 ottobre 2021, anche all'avv. H.________ (ciò che gli avrebbe permesso di eventualmente impugnare in nome proprio la decisione pretorile) e che A.________ avesse deciso di farsi rappresentare dal medesimo legale anche in sede di reclamo non erano di rilievo. La decorrenza del termine di reclamo dell'avv. H.________ non era infatti suscettibile di modificare quella di A.________: del resto, se A.________ avesse impugnato di persona la decisione pretorile o si fosse rivolto a un altro legale per impugnarla, il termine di reclamo avrebbe iniziato a decorrere dal giorno successivo alla notifica a lui personalmente. 
 
2.2. Il ricorrente solleva la lesione degli art. 52 CPC [RS 272], 9 e 29 cpv. 1 Cost.  
 
2.2.1. Egli lamenta innanzitutto la violazione del principio della buona fede processuale. Osserva che la decisione pretorile non specificava che "il reclamo dovesse essere esperito unicamente e direttamente" da A.________ " senza l'ausilio del proprio patrocinatore " ed era stata notificata sia a A.________ sia al legale. A suo dire, dopo aver constatato che "il reclamo avrebbe dovuto pervenire direttamente dallo stesso" A.________, il Tribunale d'appello avrebbe quindi dovuto fissargli un termine suppletorio per presentare un reclamo a proprio nome, " specificando che il suo legale di fiducia, non potendo più rappresentarlo, non [poteva] interporlo a suo nome ".  
Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, tuttavia, la Corte cantonale non ha stabilito che "il reclamo avrebbe dovuto pervenire direttamente dallo stesso" A.________, senza la rappresentanza dell'avv. H.________. Essa ha soltanto ritenuto che il termine per A.________ per presentare tale rimedio cantonale decorreva dalla notifica a lui personalmente della decisione pretorile, poco importando che il predetto legale, al quale A.________ aveva conferito mandato anche in sede di reclamo, avesse ricevuto la notifica della decisione pretorile sei giorni dopo di lui. Rivolta contro un'argomentazione nemmeno contenuta nella sentenza impugnata, la censura risulta inammissibile. 
 
2.2.2. Il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di aver impiegato più di sei mesi per dichiarare inammissibile il suo reclamo e lamenta una ritardata giustizia.  
 
Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché di essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità cantonale viola tale norma se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti ed il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (DTF 144 I 318 consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2). Tuttavia, dal momento in cui l'autorità tenuta ad esprimersi ha pronunciato la propria decisione, un diritto a fare constatare un eventuale ritardo non è di regola più dato (sentenze 2D_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6.1; 5A_499/2014 del 18 novembre 2014 consid. 2; 2C_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid. 7.1, non pubblicato in DTF 140 I 271; 4A_744/2011 del 12 luglio 2012 consid. 11.1). 
Al momento dell'inoltro del rimedio qui all'esame, il Tribunale d'appello aveva già emanato il suo giudizio. Il ricorrente non ha quindi alcun interesse attuale a far constatare un eventuale ritardo a statuire da parte della Corte cantonale. Inoltre, i presupposti che permettono al Tribunale federale di eccezionalmente entrare nel merito del ricorso anche in assenza di un interesse attuale non sono adempiuti; in particolare, il ricorrente non solleva e tantomeno motiva una violazione della CEDU (v. sentenza 5A_499/2014 cit. consid. 2; 4A_744/2011 cit. consid. 11.1). Anche questa censura risulta così inammissibile. 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili, la parte opponente non essendo stata invitata a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 agosto 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini