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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.24/2005 /biz 
 
Sentenza del 27 giugno 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Marco Frigerio, 
 
contro 
 
M.N.________, 
opponente, 
patrocinata dagli avv. Gabriele Ferrari e Adriano A. Sala, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost., art. 6 CEDU (procedura civile, apprezzamento delle prove, applicazione del diritto straniero), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 15 marzo 1999 A.A.________ - figlia e unica erede di B.A.________, deceduto il 17 settembre 1995 a S.________(IT) - ha adito la Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud onde ottenere, a convalida di un sequestro, la condanna di M.N.________ - anch'essa cittadina italiana domiciliata in Italia, come i A.________ - al pagamento di fr. 425'132.--, oltre interessi, e il rigetto definitivo dell'opposizione. In sede di conclusioni ha poi aumentato la propria pretesa a fr. 462'002.45. 
 
La vertenza trae origine da alcuni versamenti che B.A.________ avrebbe effettuato tra il 1992 e il 1995 a favore di M.N.________, cui era legato sentimentalmente, su due conti presso il banca L.________ di Chiasso: il primo, yyy, intestato a lei stessa e il secondo, xxx, al di lei figlio N.N.________. B.A.________ avrebbe direttamente accreditato sul conto yyy complessivi fr. 425'132.-- (FF 866'666.-- il 26 giugno 1992, US$ 38'823.52 il 24 settembre 1992, US$ 74'252.83 il 7 ottobre 1992, NLG 56'929.78 il 18 novembre 1993 e US$ 5'000.-- il 4 agosto 1995) e versato sul conto xxx fr. 36'870.45 (NLG 7'000.-- e FF 60'000.-- il 31 marzo 1995), che N.N.________ ha provveduto a trasferire sul conto yyy nel giugno 1995, poco prima della sua morte. Asserendo la nullità delle predette donazioni per vizio di forma (cfr. art. 782 CCIt.), A.A.________ ha preteso la restituzione delle somme trasferite, ai sensi dell'art. 2033 CCIt. 
 
M.N.________ si è opposta alla petizione sia per motivi d'ordine, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice svizzero, che di merito, ribadendo quanto da lei già addotto in sede di opposizione al sequestro, ovvero che gli accrediti in questione non emanavano da B.A.________ né si lasciavano ricondurre a finalità donative. Sia come sia, anche ammettendo la tesi della donazione, questa sarebbe soggetta al diritto svizzero e pertanto valida. Tale risultato non verrebbe a mutare in applicazione del diritto italiano, perché allora i versamenti andrebbero qualificati come donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 CCIt., di per sé non sottomessa ad alcuna forma. 
 
Con sentenza 10 dicembre 2003 il Pretore ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e respinto la petizione. 
 
B. 
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, nella sentenza 17 dicembre 2004, ha respinto l'eccezione d'incompetenza territoriale. 
 
La Corte ticinese si è quindi chinata sul merito della controversia e ha concluso per la reiezione della petizione. Innanzitutto A.A.________ non è stata in grado di provare che le somme versate sul conto yyyprovenissero dal patrimonio paterno. Le sue pretese sono state disattese anche in punto ai due accrediti effettuati da B.A.________ sul conto xxx; anche volendo ravvedere in queste operazioni delle liberalità, esse sarebbero infatti in ogni caso valide, sia in applicazione del diritto svizzero che di quello italiano. 
C. 
Contro questa decisione A.A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 21 gennaio 2005, presentando un unico allegato intitolato "Ricorso per riforma subordinatamente ricorso per nullità e Ricorso di diritto pubblico". 
 
Con il ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione degli art. 9 e 29 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, postula - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - in via principale la riforma della sentenza cantonale nel senso di accogliere l'appello e, quindi, di annullare la pronunzia di prime cure con conseguente rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio; in via subordinata chiede di accogliere l'appello e modificare il giudizio pretorile, respingendo l'eccezione d'incompetenza ed accogliendo la petizione. Essa ha inoltre preannunciato la volontà di esprimersi sulle osservazioni di controparte. 
 
L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata dichiarata senza oggetto il 1° febbraio 2005, l'introduzione parallela del ricorso per riforma sospendendo per legge l'esecuzione della sentenza impugnata (art. 54 cpv. 2 OG). Il 14 aprile 2005 il Presidente della Corte adita ha confermato tale decreto. 
 
Nella risposta del 12 aprile 2005 M.N.________ ha proposto la reiezione del ricorso di diritto pubblico nella misura in cui ricevibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a determinarsi. 
 
Il 12 maggio 2005 A.A.________ ha presentato di sua iniziativa un allegato di replica. 
 
Diritto: 
1. 
Prima di chinarsi sul ricorso di diritto pubblico è necessario formulare le seguenti considerazioni preliminari. 
1.1 In data odierna il ricorso per riforma introdotto parallelamente - ed esaminato per primo, in deroga al principio stabilito dall'art. 57 cpv. 5 OG - è stato dichiarato inammissibile. 
1.2 Ai fini del presente giudizio non si terrà conto dell'allegato di replica introdotto spontaneamente dalla ricorrente, senza l'autorizzazione del Tribunale federale. 
 
L'art. 93 cpv. 3 OG stabilisce infatti che un secondo scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente. Contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente - la quale ha chiesto di essere ammessa a presentare una replica ancor prima della risposta di controparte - l'applicazione di questa norma non dipende dalla complessità della vertenza bensì dal contenuto dell'allegato di controparte. Solamente qualora in questo vengano sollevati per la prima volta degli argomenti rilevanti può entrare in linea di conto un secondo scambio di allegati (sentenza non pubblicata del 4 febbraio 2005 nella causa 4P.236/2004 consid. 3). Questa eventualità non è realizzata nella fattispecie, né la ricorrente sostiene il contrario. Anzi, essa dichiara esplicitamente che l'introduzione della replica è giustificata dalle "particolarità connesse all'applicazione del diritto straniero", circostanza, questa, che non è emersa per la prima volta in sede federale. 
2. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (DTF 130 II 65 consid. 1 pag. 67 con rinvii). 
2.1 Di principio, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria. 
 
Ciò significa che, di principio, il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg. con rinvii). 
In concreto la richiesta formulata dalla ricorrente in via principale mira ad ottenere che alla Corte cantonale venga ordinato di limitarsi alla decisione sulla competenza territoriale del giudice elvetico e di rinviare la causa al Pretore per il giudizio di merito. Ora, secondo la giurisprudenza, il Tribunale federale può, eccezionalmente, impartire all'autorità cantonale delle istruzioni precise qualora l'annullamento della sentenza non permetta, da solo, di ristabilire una situazione conforme alla Costituzione (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg.; 125 II 86 consid. 5a). La richiesta formulata dalla ricorrente potrebbe dunque risultare ricevibile se il diritto ad una doppia istanza in ambito civile fosse garantito dalla Costituzione, ciò che però non è il caso, come verrà meglio esposto nei successivi considerandi. 
 
Nella misura in cui, in via subordinata, propone conclusioni diverse dal semplice annullamento della sentenza impugnata, il ricorso di diritto pubblico si avvera invece d'acchito irricevibile (DTF 129 I 173 consid. 1.5). 
2.2 Dal canto suo, l'opponente propone di dichiarare il gravame irricevibile già per il fatto che la ricorrente ha proposto in un unico allegato tre rimedi di diritto, motivandoli in maniera sostanzialmente identica. Tale richiesta non può essere accolta. 
 
È vero che nella DTF 116 II 92 il Tribunale federale ha spiegato che chi cumula più ricorsi in uno solo, senza tenere conto delle caratteristiche tipiche del singolo rimedio, si espone alla censura di abuso nella presentazione degli stessi, con il rischio che nessuno di essi venga esaminato. Preso atto delle critiche suscitate da questa giurisprudenza, il Tribunale federale ha successivamente precisato - nella DTF 116 II 745 consid. 2a - che in questi casi l'inammissibilità dei gravami non va ascritta tanto al loro contenuto identico quanto all'impossibilità di determinare con chiarezza le argomentazioni presentate nei diversi rimedi. Se, dunque, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione delle impugnative appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali, esse possono essere vagliate (cfr. anche DTF 118 IV 293 consid. 2a). 
 
Nel caso in rassegna questa condizione è adempiuta: la ricorrente motiva infatti in maniera chiara e distinta i tre rimedi, sicché l'introduzione degli stessi in un unico allegato non osta di per sé al loro esame. 
 
3. 
Come preannunciato, la ricorrente critica la decisione della Corte cantonale di esaminare la controversia nel merito, nonostante il Pretore si sia determinato solamente sull'eccezione d'incompetenza. A suo modo di vedere, così facendo l'autorità ticinese l'avrebbe privata del doppio grado di giurisdizione e leso il suo diritto di essere sentita. 
3.1 La ricorrente ritiene che la garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione in ambito civile sarebbe deducibile dagli art. 29 Cost. e art. 6 CEDU. A torto. 
 
Come osservato anche dall'opponente, il diritto ad un processo equo, sancito dall'art. 29 Cost., implica necessariamente il diritto di adire un tribunale ed esige che l'autorità giudiziaria possa esaminare la causa con pieno potere cognitivo (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, n. 1170 e 1177). Né l'art. 29 Cost. né l'art. 6 CEDU - che in questo ambito non ha una portata più estesa della norma costituzionale - esigono, per contro, che due istanze giudiziarie si chinino sulla causa con pieno potere cognitivo. Giovi abbondanzialmente osservare come un simile diritto non esista nemmeno in ambito penale (DTF 124 I 92 consid. 2a pag. 95), laddove il principio della doppia istanza è invece esplicitamente sancito dall'art. 32 cpv. 3 Cost. (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1385). 
 
Dato che in materia civile l'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia competono ai Cantoni (art. 122 cpv. 2 Cost.), il diritto al doppio grado di giurisdizione cantonale potrebbe semmai trovarsi nella normativa processuale cantonale. Tale non è però il caso nel Cantone Ticino, il cui codice di procedura civile non contiene alcuna disposizione a questo riguardo (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, nota a pié di pagina n. 457 a pag. 354). 
3.2 La giurisprudenza riconosce invero la possibilità di parlare di una sorta di garanzia di doppia istanza in relazione al diritto di essere sentito (art. 29 Cost.; cfr. sentenza non pubblicata del 16 marzo 2004 nella causa 4P.236/2003 consid. 5.1). Infatti, anche se si ammette che una violazione del diritto di essere sentito commessa dall'autorità inferiore può, in determinate circostanze, essere sanata dall'autorità di ricorso (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1319 seg.), non si possono tralasciare le implicazioni di una tale soluzione per la parte che, per motivi di economia processuale, viene in questo modo privata della possibilità di sottoporre i propri argomenti a due istanze giudiziarie. In altre parole, il mancato esame della controversia da parte di due istanze giudiziarie può configurare una violazione del diritto di essere sentito. Ciò può verificarsi, ad esempio, qualora una parte dimostri di non aver potuto portare a conoscenza del giudice tutti gli elementi a sostegno delle sue pretese (cfr. sentenza del 16 ottobre 2002 nella causa 4P.152/2002 consid. 2.2, pubblicata in SJ 2003 pag. 158). 
 
Nella fattispecie in rassegna tale eventualità non è realizzata. La ricorrente si lamenta del fatto che la causa non verrà esaminata da due autorità giudiziarie dotate di pieno potere d'esame, ma non pretende, concretamente, di essere stata limitata nei suoi diritti, di non aver potuto presentare tutti gli elementi a sostegno delle sue pretese. In particolare non contesta il motivo per cui la Corte cantonale ha reputato di potersi pronunciare sul merito della vertenza, ovverosia che l'istruttoria di causa effettuata in prima istanza era completa. 
4. 
In ingresso al gravame la ricorrente invoca inoltre la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) nella forma del diritto ad ottenere una decisione motivata, esente da illogiche e incongruenti valutazioni processuali. 
 
Ora, il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti (DTF 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii). L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). 
In concreto, dal tenore dell'impugnativa si evince invero che la ricorrente non intende dolersi di una motivazione insufficiente quanto di una motivazione sbagliata. Sia come sia, il rimprovero mosso ai giudici ticinesi è infondato. Nella sentenza impugnata essi si sono infatti pronunciati in maniera completa e coerente, esprimendosi chiaramente sulle questioni rilevanti ai fini del giudizio, così da permettere alla ricorrente di comprenderne la portata, prova ne sia il fatto ch'essa lo critica in tutti i suoi punti. 
5. 
Venendo al merito della vertenza, la ricorrente si prevale principalmente della violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove, nell'accertamento dei fatti, nell'applicazione del diritto processuale cantonale e nell'applicazione del diritto italiano. 
 
Prima di esaminare i singoli argomenti ricorsuali appare allora utile esporre i principi che reggono il ricorso di diritto pubblico. 
5.1 In primo luogo vanno ricordati i rigorosi requisiti di motivazione. Con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; si tratta di un rimedio giuridico straordinario, che dà luogo ad una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395). Per questo motivo, nel quadro di tale ricorso, il Tribunale federale vaglia solo le critiche che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cosiddetto "Rügeprinzip"), giusta il quale il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312). 
5.2 L'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., non si realizza infatti già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii). 
5.3 Per quanto riguarda, più specificatamente, la valutazione delle prove - che in concreto viene abbondantemente criticata - va rammentato che, per giurisprudenza invalsa, il giudice cantonale beneficia di un ampio potere discrezionale. Il Tribunale federale annulla pertanto una sentenza cantonale per violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove solo se il giudice risulta aver abusato del suo potere. Anche in questo caso, tocca alla parte ricorrente allegare e dimostrare che il giudice non ha tenuto conto, senza alcuna seria ragione, di un elemento di prova atto a modificare il suo giudizio, che si è sbagliato manifestamente sul senso e la portata di un determinato mezzo di prova oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
6. 
Con riferimento al giudizio sugli accrediti effettuati sul conto yyy tra il 1992 ed il 1995, la ricorrente lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti. 
 
I giudici ticinesi hanno in effetti stabilito che la ricorrente non è stata in grado di provare che i due primi accrediti, quello del 26 giugno 1992 e quello del 24 settembre 1992, effettuati da terze persone, fossero da ricondurre a suo padre. Per quanto concerne i due versamenti operati direttamente da B.A.________ il 7 ottobre 1992 e il 18 novembre 1993, i giudici ticinesi hanno confermato il giudizio operato dal segretario assessore nell'ambito dell'opposizione al sequestro, secondo cui l'opponente ha provato che si trattava di denaro proveniente dai suoi conti presso la banca K.________(IT). Infine, è stato constatato che l'importo di US$ 5'000.-- accreditato il 4 agosto 1995 era un semplice trapasso dal conto della convenuta. 
6.1 La prima critica ricorsuale riguarda i due versamenti del 7 ottobre 1992 (US$ 74'252.83, tramite un versamento per cassa di Lit. 100'000'000) e del 18 novembre 1993 (NLG 56'929.78, tramite un versamento per cassa di Lit. 50'000'000). 
 
La ricorrente rimprovera al Tribunale d'appello di aver dato per acquisito che l'opponente avesse effettuato prelievi - a contanti e mediante assegni - dal proprio conto presso la banca K.________(IT) e che, in forza di tali assegni, essa avrebbe riversato fondi propri sul conto yyy, e questo nonostante il fatto che i due versamenti fossero stati operati direttamente da B.A.________. 
6.1.1 A torto. Non corrisponde al vero che i giudici ticinesi avrebbero "dato per acquisite" le affermazioni dell'opponente. Essi le hanno sottoposte ad un esame critico, così come quelle della ricorrente, confrontandole con il materiale probatorio agli atti, che hanno apprezzato secondo il loro libero convincimento (cfr. art. 90 CPC/TI). 
 
Innanzitutto, la circostanza che i due accrediti siano stati effettuati personalmente dal padre della ricorrente non può dimostrare la donazione, avendo il teste T.________ dichiarato che questi era stato incaricato a più riprese di portare in Svizzera denaro dell'opponente. Inoltre, è stata la documentazione bancaria agli atti a convincere la Corte cantonale che il denaro versato proveniva dai conti dell'opponente presso la banca K.________(IT). È infatti emerso che nel mese di giugno 1992 essa aveva prelevato (in contanti e tramite 6 assegni) una somma di quasi Lit. 100'000'000 cui in seguito si sono aggiunti altri importi minori; nel novembre 1993 sono poi state prelevate ca. Lit. 50'000'000 (in contanti e mediante due assegni). Il solo fatto che tra giugno e ottobre 1992 sia trascorso qualche mese non basta per ritenere la conclusione dei giudici ticinesi manifestamente insostenibile, come vorrebbe la ricorrente. 
6.1.2 Anche ammettendo che le somme accreditate provenissero dai conti italiani dell'opponente, la ricorrente insiste nell'affermare che, in ogni caso, si trattava di denaro che questa aveva ricevuto da B.A.________. 
 
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente ripropone infatti la tesi - respinta dai giudici cantonali siccome non provata - secondo la quale tra il 1990 ed il 1995 suo padre avrebbe trasferito sui conti italiani dell'opponente Lit. 500'000'000, salvo poi ammettere che, in realtà, l'origine degli importi pervenuti in misura corrispondente su tali conti in quel periodo non è accertabile. La sua tesi non si fonda su prove ma su supposizioni. D'un canto, la ricorrente adduce che suo padre aveva effettuato dai propri fondi dei prelievi che, per importo e tempistica potrebbero giustificare le entrate sul conto dell'opponente e, dall'altro, evidenzia la precaria situazione finanziaria di quest'ultima, dal 1990 vedova con due figli a carico. Ora, è evidente che il solo fatto che B.A.________ abbia prelevato del denaro dai propri fondi non può indurre a ritenere inconfutabilmente ch'egli lo abbia consegnato all'opponente, nemmeno tenendo conto del legame che li univa. Per quanto concerne la situazione economico-finanziaria dell'opponente, occorre invece rilevare come le affermazioni della ricorrente siano contraddette da quelle del teste T.________, il quale ha riferito che, per quanto di sua conoscenza, i conti dell'opponente erano alimentati in maniera importante sia dalla sua attività di rappresentante di prodotti farmaceutici e venditrice "in nero" di prodotti da banco - che, stando a quanto da lei dichiarato, le rendevano annualmente ca. Lit. 140-150'000'000 fino al 1992 e in seguito ca. Lit. 82-87'000'000 - sia dagli introiti derivanti dall'attività aziendale del defunto marito. 
 
Contrariamente a quanto asserito nel gravame, la Corte cantonale non ha infine scartato "senza fornire alcuna motivazione degna di nota" quanto addotto dalla ricorrente in merito ai bonifici pervenuti sul conto italiano dell'opponente direttamente dall'agenzia di cambio A.________ & V.________, tra il 1991 e il 1992, per complessive Lit. 153'500'000. I giudici ticinesi hanno infatti osservato come parte di questa somma (Lit. 45'000'000) sia già stata oggetto di un'altra causa promossa in Italia mentre la rimanenza, stando a quanto dichiarato dall'opponente, è stata prelevata da lei in contanti, in somme inferiori a Lit. 20'000'000 - ciò che trova riscontro nella documentazione bancaria - per poi essere verosimilmente consegnata, per conto di B.A.________ ad un corriere incaricato del trasporto in Svizzera. Pur contestando la decisione cantonale, la ricorrente non si confronta in alcun modo con queste considerazioni. 
6.2 La ricorrente critica pure le conclusioni dei giudici ticinesi in punto ai primi due accrediti sul conto yyy: quello del 26 giugno 1992 (FF 866'666.--) e quello del 24 settembre 1992 (US$ 38'823.52). 
 
Essa inizia elencando genericamente gli art. 9 e 29 Cost., nonché l'art. 6 CEDU e l'art. 90 CPC/TI, sennonché un simile richiamo non configura una sufficiente motivazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Ancora una volta, la censura ricorsuale verte sulla violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove. 
6.2.1 La Corte cantonale ha infatti evidenziato come i predetti bonifici non emanassero da B.A.________, bensì da E.________, il primo, e da un certo signor F.________, il secondo. La ricorrente non è stata in grado di provare che questi ultimi avessero eseguito i versamenti in questione su istruzione del padre, che nemmeno risulta averli conosciuti. L'opponente, pur non conoscendo a sua volta tali persone, ha ipotizzato - in modo plausibile, secondo i giudici ticinesi - che tali bonifici fossero da ricondursi all'attività aziendale svolta dal defunto marito, cui era stato promesso che eventuali proventi dai contratti da lui negoziati avrebbero continuato ad essergli corrisposti anche in futuro. 
6.2.2 Gli argomenti che la ricorrente adduce per contrastare la valutazione dei giudici ticinesi sono ancora una volta delle supposizioni. Essa osserva come in ambedue i casi la persona che ha effettuato i bonifici non fosse titolare di una relazione ordinaria ma solo il punto di riferimento di una relazione provvisoria presso un istituto bancario, aperta al solo fine di effettuare il trasferimento in favore del conto yyy. Secondo la ricorrente, questa modalità operativa lascerebbe "supporre con forte verosimiglianza" che tali operazioni fossero riconducibili a suo padre. Confrontata con queste circostanze e considerata la ridotta entità del proprio reddito familiare, l'opponente avrebbe dovuto fornire indicazioni precise circa l'origine di tali versamenti. Al contrario, essa ha omesso di collaborare attivamente nell'assunzione delle prove, comportamento che l'autorità cantonale ha d'altro canto trascurato di sanzionare adeguatamente. 
 
Si tratta di argomenti di tipo appellatorio che, come preannunciato, non sono suscettibili di dimostrare che l'apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata sarebbe arbitrario né tantomeno di sostanziare un'eventuale violazione delle garanzie procedurali sancite dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU. La decisione di reputare plausibile la versione fornita dall'opponente circa l'origine dei bonifici - che trova conforto nelle dichiarazioni del teste T.________, di cui si è già detto sopra - a fronte dell'assenza di ogni prova concreta a sostegno della tesi della ricorrente, non può essere definita manifestamente insostenibile. Né appare giustificato il rimprovero mosso ai giudici cantonali per non aver sanzionato il comportamento processuale dell'opponente, posto come dalla sentenza impugnata emerga chiaramente che per i giudici gli elementi da questa forniti erano sufficienti ai fini della valutazione della fattispecie. 
6.3 Da questo esposto si deve concludere che, in quanto rivolto contro la decisione concernente gli accrediti effettuati sul conto yyy, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto, in quanto ammissibile. 
7. 
La ricorrente critica la pronunzia cantonale anche in punto alle conclusioni concernenti i versamenti operati da suo padre sul conto xxx, intestato a N.N.________, che quest'ultimo ha poi trasferito sul conto yyy nel giugno 1995, poco prima della morte di B.A.________. 
Si tratta di due accrediti effettuati da B.A.________ sul conto xxx il 31 marzo 1995 (NLG 7'000.-- e FF 60'000.--). La Corte cantonale ha stabilito che, anche volendo ravvedere in quest'operazione delle liberalità, come asserito dalla qui ricorrente, esse sarebbero in ogni caso valide, sia in applicazione del diritto svizzero che in base al diritto italiano. Nell'operazione di accredito del conto dell'opponente posta in atto da B.A.________ tramite l'intervento di N.N.________ i giudici ticinesi hanno infatti intravisto un contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 CCIt., oppure una donazione modale giusta l'art. 793 CCIt., per la quale, siccome l'onere modale è stato apposto a vantaggio di un terzo, fa pure stato la disciplina del contratto a favore di terzi. Ciò vale - hanno precisato ancora i magistrati cantonali - a prescindere dal fatto che inizialmente la sua esecuzione dovesse avvenire solo al momento della morte di B.A.________, ma in seguito - su suggerimento di quest'ultimo - sia stata attuata anticipatamente. Poiché la giurisprudenza italiana ha già avuto modo di stabilire che il contratto a favore del terzo, nella misura in cui comporta una liberalità a favore del medesimo - come nel caso di specie - è sempre costitutivo di una donazione indiretta, che non sottostà alle norme riguardanti la forma delle donazioni (segnatamente all'esigenza dell'atto pubblico), la Corte ticinese ha escluso di poter considerare l'operazione in questione nulla per vizio di forma. 
 
A mente della ricorrente l'autorità cantonale sarebbe incorsa in un duplice arbitrio: il primo nell'apprezzamento delle prove, per aver ammesso che il trasferimento fosse stato suggerito da suo padre, e il secondo nell'applicazione del diritto italiano. 
7.1 Come detto, la ricorrente assevera innanzitutto il carattere arbitrario dell'accertamento secondo il quale la decisione di procedere al trasferimento dei beni prima della morte di B.A.________ è stata presa da quest'ultimo. 
Sarebbe infatti arbitrario, nonché lesivo dell'art. 228 CPC/TI, riconoscere valenza probatoria alla dichiarazione resa in tal senso da N.N.________ e M.N.________ in sede d'interrogatorio penale. Ammettendo per certo questo fatto, non comprovato, la Corte ticinese avrebbe legittimato un'operazione contraria al sistema legale di riferimento. La ricorrente conclude dichiarando che si giungerebbe al medesimo risultato svolgendo il ragionamento in forza dell'art. 29 cpv. 2 Cost. 
7.1.1 Nella misura in cui si prevale genericamente della violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. - che garantisce il diritto di essere sentito - senza fornire alcuna ulteriore indicazione, la censura si avvera inammissibile per carente motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). 
7.1.2 Essa è comunque destinata all'insuccesso anche in quanto rivolta contro l'apprezzamento delle prove e l'applicazione del diritto processuale cantonale. 
7.1.2.1 In primo luogo la Corte ticinese non risulta aver trattato N.N.________ alla stregua di un regolare teste in ambito civile. L'applicazione arbitraria dell'art. 228 CPC/TI è pertanto esclusa. Come osservato dall'opponente nell'allegato di risposta, la dichiarazione di N.N.________, così come quella di M.N.________, era contenuta nell'incarto penale richiamato giusta l'art. 215 CPC/TI. Il fatto ch'egli e la madre non potessero essere sentiti come testi non priva completamente di valore le loro asserzioni, delle quali i giudici cantonali potevano tenere conto nel quadro dell'apprezzamento delle prove. 
7.1.2.2 Secondo la ricorrente, l'affermazione di N.N.________ sarebbe sconfessata dagli atti, nei quali si troverebbero indicazioni contrarie, suscettibili di dimostrare che il contesto in cui si è svolto il trasferimento degli averi depositati sul conto xxx era ben diverso da quello da lui descritto. Dalla lettera 9 aprile 1994 emerge infatti chiara la volontà di B.A.________ di beneficare l'opponente solo dopo il decesso, mentre non vi è alcun indizio a favore dell'asserita decisione di anticipare gli effetti del trasferimento, prova ne sia anche il fatto che B.A.________ non risulta essersi recato presso l'istituto bancario nel periodo determinante. La ricorrente sottolinea inoltre lo stato di salute precario in cui versava il padre a quell'epoca. 
 
Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, queste circostanze non inducono però a ritenere manifestamente insostenibile l'accertamento operato dalla Corte cantonale secondo cui è stato B.A.________ a suggerire a N.N.________ di trasferire i soldi nel giugno 1995. Il fatto che nell'aprile 1994 egli avesse espresso la volontà di procedere in tal senso solo dopo la sua morte non esclude che più tardi egli abbia modificato le sue intenzioni, né si vede per quale motivo avrebbe dovuto comunicare personalmente questo mutamento alla banca, visto che il conto xxx era intestato a N.N.________. Per quanto concerne infine il suo stato di salute, l'opponente rileva come lo stesso teste citato dalla ricorrente abbia dichiarato che in quel periodo, vale a dire nel giugno 1995, B.A.________ era in buone condizioni. 
 
La decisione dei giudici cantonali di dar credito alla dichiarazione di N.N.________ può anche apparire discutibile, ma non insostenibile se si considera il fatto che la volontà di B.A.________ di attribuire all'opponente i beni presenti sul conto xxx è assodata. Nemmeno la ricorrente l'ha mai messa in discussione. In particolare non ha mai sostenuto che prima della sua morte B.A.________ avrebbe espresso il desiderio di ritornare sulla sua decisione e di riappropriarsi di quegli averi. Ne discende che la tesi per cui trasferendoli sul conto yyy N.N.________ ha dato seguito alla volontà del padre della ricorrente è sostenibile. 
7.2 La questione centrale verte dunque sulla validità - secondo il diritto italiano - dell'operazione che B.A.________ ha posto in atto nel giugno 1995 con la collaborazione di N.N.________, a favore della di lui madre. 
7.2.1 Ciò rende privi di pertinenza gli argomenti che la ricorrente adduce in merito alla qualificazione giuridica dell'accordo inizialmente intervenuto tra suo padre e N.N.________, ch'essa definisce mandato post mortem, inammissibile nel diritto italiano. Tale accordo risulta infatti superato dai successivi avvenimenti, come del resto ammesso anche dalla ricorrente stessa in sede cantonale, laddove, nelle conclusioni presentate innanzi al Pretore, scriveva: "essendosi verificati i trapassi in favore del conto yyy prima del decesso di B.A.________, una tale interpretazione viene automaticamente meno". 
7.2.2 Come già esposto, i giudici ticinesi hanno in definitiva considerato l'operazione controversa come una donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 CCIt., attuata mediante un contratto a favore di terzi (art. 1411 CCIt.), la quale se pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma di queste. Donde la validità, anche sotto il profilo formale, della donazione e, di conseguenza, la reiezione della pretesa della ricorrente. 
7.2.2.1 A mente della ricorrente la qualificazione giuridica operata dalla Corte cantonale sarebbe arbitraria perché assimilerebbe inammissibilmente un contratto con mera prestazione a un terzo, come è quello in esame, al contratto a favore di terzi, che presuppone invece il trasferimento di un diritto. Sennonché l'accordo intervenuto tra B.A.________ e N.N.________ prevedeva - su questo non vi è alcuna contestazione - che all'opponente sarebbero stati trasferiti tutti gli averi depositati sul conto xxx. Non si trattava dunque di una semplice prestazione o di un vantaggio economico, come asserito dalla ricorrente, bensì di un diritto: mediante il trasferimento l'opponente avrebbe infatti acquisito la proprietà di tali beni. Diverso sarebbe stato il caso, ad esempio, qualora B.A.________ avesse incaricato N.N.________ di utilizzare i beni depositati sul conto xxx per portare in vacanza sua madre. 
7.2.2.2 La conclusione dei giudici ticinesi trova d'altro canto conforto nella dottrina e giurisprudenza italiane, secondo cui costituiscono donazioni indirette, o meglio liberalità atipiche, tutti quegli atti che, posti in essere per spirito di liberalità (animus donandi), producono il medesimo risultato - l'arricchimento (in senso economico) del donatario con un correlativo depauperamento del donante - della donazione contrattuale (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, Milano 2002, n. I.1 ad art. 809 CCIt.). Tra gli strumenti più frequentemente utilizzati per realizzare una donazione indiretta la dottrina indica appunto il contratto a favore di terzi (Cian/Trabucchi, op. cit., 2002, n. I.2 ad art. 809 CCIt.), precisando che per la configurabilità di un contratto a favore di terzi non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi nella qualità di contraenti abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto come elemento del sinallagma (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, Complemento giurisprudenziale, Milano 2003, n. II .4 ad art. 1411 CCIt.). Questo è proprio quanto risulta essersi verificato in concreto. 
7.2.2.3 Ne discende che l'applicazione del diritto italiano contenuta nella sentenza impugnata resiste alla censura di arbitrio. 
8. 
In conclusione, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 7'000.-- è posta a carico della ricorrente la quale rifonderà all'opponente fr. 8'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 giugno 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: