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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_943/2021  
 
 
Sentenza del 3 dicembre 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Donzallaz, Hänni, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Inc., 
patrocinata dall'avv. Franco Pagani, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni, 
Dipartimento delle finanze della Repubblica e Cantone Ticino, 
viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
decisione di assoggettamento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2021 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2020.177). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 7 agosto 2020 l'Ufficio tassazione delle persone giuridiche della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha rivendicato l'assoggettamento illimitato alle imposte sull'utile e sul capitale della A.________ Inc. con effetto dal 19 agosto 2015. Non concordando con tale provvedimento, l'8/9 settembre 2020 la società ha interposto reclamo. Con decisione del 10 settembre 2020 esso è stato però dichiarato irricevibile, perché tardivo. 
Con sentenza del 21 ottobre 2021, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato l'agire del fisco, respingendo il ricorso del 2 ottobre 2020 della A.________ Inc. contro la decisione di irricevibilità emessa su reclamo. 
 
B.  
Con ricorso del 19 novembre 2021 la A.________ Inc. si è rivolta al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio della Corte cantonale sia annullato rispettivamente riformato e che l'incarto sia rinviato alla stessa, affinché esamini la vertenza nel merito. 
Non è stato ordinato nessun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è redatta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), e va quindi esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
1.2. Per quanto soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge sul Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 I 62 consid. 3 e 144 II 313 consid. 5.1), il ricorso risulta manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF per questi casi (motivazione sommaria con rimando in tutto o in parte alla decisione impugnata).  
 
2.  
Oggetto del litigio è la tempestività del reclamo contro la decisione di assoggettamento del 7 agosto 2020, che anche la Corte cantonale ha negato e che la ricorrente continua invece a ritenere data. 
 
2.1. In base agli accertamenti di fatto che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano di principio anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e che non sono del resto contestati, la decisione di assoggettamento del 7 agosto 2020 è stata recapitata tramite Posta A Plus il giorno successivo, che era un sabato.  
Il reclamo contro la decisione di assoggettamento del 7 agosto 2020 è stato invece inoltrato al fisco l'8/9 settembre 2020. 
 
2.2. Così stando le cose il gravame non può però che essere respinto, sia in relazione all'imposta cantonale che per quanto attiene all'imposta federale diretta, pure oggetto della procedura.  
 
2.2.1. Come indicato nella querelata sentenza, cui può essere fatto rinvio a titolo integrativo, il giorno del deposito della decisione di assoggettamento nella bucalettere della rappresentante della ricorrente tramite Posta A Plus non è infatti litigioso e corrisponde a sabato 8 agosto 2020. D'altra parte, sia in base alla legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]) che alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il termine perentorio di 30 giorni per interporre reclamo decorre dal giorno successivo alla notificazione, a prescindere dal fatto che esso fosse o meno una domenica rispettivamente un altro giorno festivo, poiché ciò ha influsso solo sulla sua scadenza non sull'inizio della sua decorrenza (art. 192 cpv. 2 LT/TI in relazione con l'art. 206 cpv. 1 LT/TI; art. 133 cpv. 1 LIFD in relazione con l'art. 132 cpv. 1 LIFD).  
Siccome il termine di 30 giorni per interporre reclamo ha cominciato a decorrere domenica 9 agosto 2020, esso è giunto a scadenza 30 giorni dopo, ovvero lunedì 7 settembre 2020, e l'inoltro del rimedio in data 8/9 settembre 2020 è di conseguenza tardivo. 
 
2.2.2. A tale conclusione nulla muta nemmeno l'argomentazione secondo cui il primo "contatto fisico" con l'invio postale, recapitato per Posta A Plus il sabato 8 agosto 2020, è avvenuto solo il lunedì successivo, poiché alla domenica la fiduciaria alla quale la decisione di assoggettamento è stata trasmessa è chiusa.  
Come indicato dai Giudici ticinesi, il Tribunale federale si è infatti già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (DTF 142 III 559 consid. 2.4.1; sentenze 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 8.2.2; 9C_655/2018 del 28 gennaio 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3 e 3.4; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2; HUGO CASANOVA/CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, in: Noël/Aubry Girardin [editori], Commentaire LIFD, 2a ed. 2017, n. 3a ad art. 133 LIFD). 
 
2.2.3. Contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, non vi sono nemmeno motivi per ritornare su questa consolidata giurisprudenza.  
La data di distribuzione di un invio per Posta A Plus è infatti facilmente determinabile attraverso il numero che si trova sulla busta, e ciò vale a maggior ragione nel caso in cui l'invio sia indirizzato a dei professionisti (sentenza 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 8.2.3). 
 
3.  
Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.  
 
 
Losanna, 3 dicembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli