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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_545/2021  
 
 
Sentenza del 25 agosto 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Hohl, Rüedi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni Polti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Patrick Fini, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 settembre 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2021.48). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con risoluzione 31 maggio 2005 A.________ è stata nominata funzionaria amministrativa dal 1° giugno 2005 e attribuita a una Pretura sopracenerina. Con decisione 16 dicembre 2014 il Pretore presso di cui era occupata le ha prospettato, quale autorità di nomina, la disdetta giusta la legge ticinese sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (RL 173.100; LORD) per i motivi di cui all'art. 60 cpv. 3 lett. c e d LORD. Secondo i predetti disposti di legge sono considerati giustificati motivi le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti (lett. c) e l'incapacità, l'inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio (lett. d). Il 23 dicembre seguente la dipendente ha contestato, con scritto redatto da B.________, tale decisione e ha chiesto di sottoporre il suo caso alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato. All'udienza conciliativa del 10 febbraio 2015, in cui A.________ era stata assistita dal segretario cantonale del menzionato sindacato, le parti avevano stabilito "che non c'è una prospettiva di continuazione del rapporto di impiego presso la Pretura. Da parte del Pretore vi è l'impegno di posticipare l'inizio della procedura di disdetta (con preavviso di 6 mesi) di ulteriori due mesi, quindi con scadenza al 31.10.2015". L'autorità di nomina ha sciolto il rapporto d'impiego per i motivi di cui all'art. 60 cpv. 3 lett. c e d LORD con decisione 10 aprile 2015, rimasta inimpugnata.  
Il 16 novembre 2015 la Cassa di disoccupazione ha sospeso le indennità di A.________, ritenendola disoccupata per propria colpa; dopo un'opposizione presentata dall'attuale patrocinatore, il numero dei giorni di penalità è stato ridotto da 31 a 16. 
 
A.b. Lamentando la negligente conduzione del mandato di rappresentanza, A.________ ha - con petizione 27 febbraio 2018 - convenuto in giudizio B.________ innanzi al Pretore del distretto di Lugano, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 144'506.85 - aumentati nelle conclusioni a fr. 303'448.45 - a titolo di risarcimento del danno (risultante dalla predetta sospensione delle indennità, dai costi di rappresentanza legale e dalla diminuzione reddituale) e del torto morale. Con giudizio del 18 febbraio 2021 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 4'430.--, importo pari alla perdita patrimoniale di fr. 2'930.-- causata dalla sospensione delle indennità di disoccupazione a cui sono stati aggiunti fr. 1'500.-- per costi di patrocinio legati alla procedura di opposizione a tale misura. Il giudice di prime cure ha indicato che, pur avendo il datore di lavoro e la lavoratrice convenuto all'udienza conciliativa di sciogliere il rapporto di lavoro per motivi oggettivi, la disdetta menzionava unicamente fattori imputabili all'ex funzionaria. Questa discrepanza avrebbe dovuto essere rilevata dalla mandataria, che avrebbe dovuto spiegare alla mandante le conseguenze che tale motivazione poteva avere a livello di indennità di disoccupazione, raccomandandole di impugnarla per ottenerne una correzione, ciò che avrebbe permesso di evitare la sanzione. Con riferimento alle altre pretese risarcitorie avanzate dall'attrice, il Pretore ha invece negato l'esistenza di un nesso di causalità adeguata con la predetta violazione contrattuale.  
 
B.  
Con sentenza 20 settembre 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello di A.________. La Corte cantonale, dopo aver ritenuto l'appello perlopiù irricevibile per la sua carente motivazione, ha considerato che la lavoratrice si era lamentata a torto di non aver aderito alla strategia adottata dal suo rappresentante e che nemmeno la sostituzione del titolare dell'incarto all'udienza conciliativa costituiva una violazione del mandato. Ha indicato che l'istruttoria aveva confermato l'esistenza di motivi che giustificavano uno scioglimento del rapporto di lavoro nel senso dell'art. 60 cpv. 3 lett. g LORD (e cioè circostanze oggettive o soggettive che escludono un obbligo dell'autorità di nomina di continuare il rapporto di impiego). Ha poi ritenuto inammissibile sia l'argomentazione concernente una disdetta in tempo inopportuno del mandato, perché sollevata tardivamente, sia quella diretta contro l'assenza di un nesso di causalità adeguata delle altre poste del danno, per la sua carente motivazione. Ha quindi confermato che la mancata presentazione di un ricorso contro l'errata motivazione della disdetta costituiva una violazione contrattuale che ha causato alla lavoratrice un danno di fr. 4'430.-- risultante dalla sospensione delle indennità di disoccupazione e dai costi di patrocinio nella procedura di opposizione a tale misura e ha negato l'esistenza di ulteriori pretese basate sull'art. 41 CO. Ha infine pure considerato insufficientemente motivate nonché infondate le argomentazioni concernenti il mancato riconoscimento di un torto morale e quelle attinenti agli oneri processuali. 
 
C.  
A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile e con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 22 ottobre 2021 con cui postula l'annullamento della sentenza di appello e la condanna di B.________ al pagamento di un risarcimento danni di fr. 253'448.45, oltre accessori - in via principale ex art. 97 e 397 CO e in via subordinata ex art. 41 CO - nonché di un torto morale di fr. 50'000.--. Narrati e completati i fatti, nega di non essersi confrontata con la sentenza di primo grado e afferma, incentrando la sua argomentazione su una lettera spedita dal suo rappresentante prima dell'udienza di conciliazione, che l'accordo concluso innanzi all'autorità di conciliazione non corrispondeva alla strategia concordata e sostiene che la disdetta avrebbe anche dovuto essere impugnata nella misura in cui scioglieva il rapporto di lavoro. Afferma che anche la sostituzione, avvenuta poco prima dell'udienza di conciliazione, del collaboratore che si occupava della sua pratica costituiva una violazione del mandato. Reclama quindi gli introiti che avrebbe percepito nell'eventualità di una continuazione del rapporto di lavoro e le spese di patrocinio connesse a diverse procedure scaturite dopo il licenziamento, nonché il versamento di un torto morale. Ritiene infine che il risarcimento richiesto sarebbe pure dovuto in applicazione dell'art. 41 CO e si duole dell'ammontare degli oneri processuali messi a suo carico. 
Con risposta 21 dicembre 2021 B.________ propone di respingere i ricorsi nella misura in cui sono ricevibili. 
Le parti hanno spontaneamente proceduto a un secondo scambio di scritti con replica 17 gennaio 2022 e duplica 3 febbraio 2022. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura innanzi al Tribunale di appello (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile. 
Data la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si palesa di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF). 
 
 
2.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2; 135 II 384 consid. 2.2.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto. In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5, con rinvii). Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), il ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La motivazione del gravame deve poi essere contenuta nello scritto presentato entro il termine di ricorso e non è ammissibile completarla o migliorarla - come invece fatto in concreto - con la replica (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2). 
 
3.  
La Corte cantonale ha reputato irricevibile, perché era stato sollevato per la prima volta in sede di conclusioni, l'argomento della mandante secondo cui, sostituendo prima dell'udienza il collaboratore che si occupava della pratica, la mandataria avrebbe commesso una violazione contrattuale. Ha poi ritenuto insufficientemente motivata la contestazione della lavoratrice di non essere stata a conoscenza della strategia della sua mandataria e di non aver condiviso l'accordo riportato sul verbale dell'udienza di conciliazione. Ha aggiunto che quanto indicato nell'appello è esplicitamente smentito dalle dichiarazioni rilasciate dall'appellante medesima durante il suo interrogatorio in cui ha detto di avere firmato il verbale d'udienza siccome d'accordo con la conciliazione raggiunta. Ha pure ritenuto che l'istruttoria ha permesso di confermare, segnatamente in ragione delle carenze professionali della dipendente che causavano un clima di lavoro insostenibile, il sussistere di motivi oggettivi nel senso dell'art. 60 cpv. 3 lett. g LORD che permettevano lo scioglimento del rapporto di lavoro. 
In concreto la ricorrente invano afferma nuovamente di non aver condiviso la strategia adottata all'udienza di conciliazione, insistendo sulla lettera inviata all'inizio di tale procedura con cui venivano contestate le considerazioni avanzate dal datore di lavoro per giustificare l'intenzione di procedere al licenziamento. Tale lettera è infatti del tutto inidonea ad attestare la strategia concordata per la procedura di conciliazione. Ella pare poi dimenticare di avere dichiarato durante il proprio interrogatorio innanzi al Pretore di aver aderito all'accordo concluso nell'udienza conciliativa. Ciò rendeva una contestazione dello scioglimento del rapporto di lavoro in quanto tale priva di possibilità di successo e la lamentela secondo cui l'opponente avrebbe - implicitamente - disdetto in tempo inopportuno il mandato, poiché ha omesso di impugnare il licenziamento dopo averla spinta a concludere l'accordo, si palesa inconferente. La ricorrente si diffonde quindi altrettanto inutilmente in una personale valutazione delle proprie prestazioni lavorative, che descrive come eccellenti, ridiscutendo liberamente le prove agli atti. Infine, ella nemmeno spiega né è ravvisabile perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale, non ritenendo dati i presupposti di cui all'art. 229 CPC per prevalersi unicamente con le conclusioni della pretesa violazione del mandato causata dalla sostituzione del collaboratore dell'opponente che la rappresentava. 
 
4.  
Poiché ha ritenuto che l'attrice avrebbe unicamente potuto impugnare fruttuosamente la decisione di licenziamento per i motivi menzionativi, il Pretore aveva negato un nesso di causalità adeguata fra l'agire della convenuta e le poste del danno fatte valere che non erano in relazione con i motivi indicati nella disdetta. La Corte cantonale ha, dal canto suo, ritenuto che le censure di appello, che non si confrontavano compiutamente con le considerazioni del giudizio di primo grado, erano a tal proposito irricevibili in ragione della loro carente motivazione. 
Anche in questa sede la ricorrente non si confronta con le considerazioni processuali della sentenza impugnata, ciò che rende il ricorso inammissibile su questo punto. Infatti, dopo aver apoditticamente negato di aver motivato in modo carente l'appello, ella si limita ad illustrare i danni che avrebbe subito dalla mancata impugnazione della disdetta nella misura in cui veniva sciolto il rapporto di lavoro, segnatamente la perdita di guadagno nonché le spese di patrocinio per procedure che la opponevano alla cassa di disoccupazione e per la causa in esame. Quanto appena osservato rende vana l'invocazione dell'art. 41 CO, atteso che pure un risarcimento fondato su questa norma presuppone l'esistenza di un nesso di causalità adeguata (v. sui presupposti per attribuire un risarcimento danni per atto illecito DTF 146 III 14 consid. 5.1). 
 
5.  
La Corte cantonale, pur ritenendo inammissibili le censure di appello riferite al mancato riconoscimento di un torto morale, perché si limitavano a una trascrizione di quanto esposto in petizione, ha aggiunto che la doglianza era infondata anche nel merito, poiché la ricorrente non aveva dimostrato, producendo ad esempio dei certificati medici, le circostanze da cui poteva essere dedotta una particolare sofferenza. 
La ricorrente si dilunga sui motivi per cui avrebbe subito dei "nocumenti morali e psichici", ma non contesta di essersi limitata a ricopiare nel suo appello quanto scritto in petizione e di non aver così adempiuto quanto richiesto dall'art. 311 cpv. 1 CPC. Ne segue che, omettendo di attaccare la motivazione fondata sul diritto processuale, la censura si rivela di primo acchito inammissibile. 
 
6.  
La Corte cantonale ha infine dichiarato irricevibile, a causa della sua carente motivazione, la censura rivolta contro gli oneri processuali e le ripetibili di prima istanza, osservando tuttavia che la loro commisurazione rientra nei parametri delle relative tariffe cantonali. 
Limitandosi a lamentare che gli oneri processuali e le ripetibili messi a suo carico per la procedura innanzi al Pretore "si situano al di là di una ragionevole e prudente commisurazione", la ricorrente non impugna validamente il giudizio cantonale. Manca infatti qualsiasi confronto con la motivazione della sentenza cantonale, in particolare con quella fondata sul diritto processuale. 
 
7.  
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si palesa infondato e in quanto tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). Contrariamente a quanto sembra ritenere l'opponente la prolissità del gravame non giustifica di scostarsi dall'usuale tariffa nel caso concreto. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 6'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 7'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 agosto 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti