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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_146/2011 
 
Sentenza del 5 luglio 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
G.________, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2011 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 12 agosto 2010 l'avvocata A.________ ha denunciato diverse persone, tra le quali l'avvocato G.________ (legale di H.________ e di I.________), per titolo di violazione di domicilio, appropriazione semplice, ingiuria, minaccia, coazione e infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali. Ciò in relazione allo scioglimento dello studio legale J.&A.________, sito in un appartamento preso in locazione da H.________, che l'aveva parzialmente sublocato alla denunciante, che a sua volta l'aveva parzialmente sublocato all'avvocato J.________. Tra le ipotesi di reato, la querelante ha invocato anche il reato di falsità in documenti, in relazione allo scritto del 12 luglio 2010 del citato legale al Pretore, con il quale sollecitava l'evasione di un'istanza introdotta da H.________ nei confronti della denunciante tendente all'immediata consegna di una copia delle nuove chiavi di ingresso del citato appartamento, poiché la querelante aveva fatto sostituire i cilindri. 
 
B. 
I primi asseriti reati sono stati oggetto di un decreto di non luogo a procedere del 29 novembre 2010. Un'istanza di promozione dell'accusa della denunciante in tale ambito è stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali (ora Corte dei reclami penali) del Tribunale d'appello il 16 febbraio 2011 (incarto CRP 60.2011.4) ed è oggetto di un altro ricorso (causa 1B_152/2011). Un'ulteriore istanza di promozione dell'accusa, presentata contro un non luogo a procedere del 25 novembre 2010, è stata anch'essa dichiarata irricevibile dalla CRP (incarto 60.2010.400) il 16 febbraio 2011 (causa 1B_147/2011). 
 
C. 
Con decisione del 27 dicembre 2010, il Procuratore pubblico (PP) ha poi decretato il non luogo a procedere anche in merito al reato di falsità in documenti. Adita dalla denunciante con un'istanza di promozione dell'accusa, la CRP l'ha dichiarata inammissibile con decisione del 16 febbraio 2011 (causa 60.2011.4). 
 
D. 
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di rinviare l'incarto all'autorità cantonale. Critica la circostanza che la sentenza impugnata sarebbe stata adottata e firmata unicamente dal presidente e dalla vicecancelliera della CRP. 
La CRP rileva che la decisione è stata resa nella composizione ordinaria. Il Ministero pubblico e l'avv. G.________ propongono di respingere il ricorso in quanto ammissibile. Con scritto del 10 giugno 2011, la ricorrente si è pronunciata su dette osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1). 
 
1.2 La richiesta della ricorrente di congiungere la causa in esame con un altro suo parallelo ricorso (causa 1B_147/2011 pure decisa in data odierna) dev'essere respinta poiché, sebbene entrambi i procedimenti derivino da sue denunce, si tratta nondimeno di querelati diversi. 
 
1.3 La decisione impugnata conferma la mancata apertura di un procedimento penale contro i denunciati e pone quindi fine al procedimento. Si tratta pertanto di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). 
 
1.4 Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata il 16 febbraio 2011. La legittimazione a ricorrere dell'interessata, contrariamente alla sua tesi che si fonda sulla giurisprudenza previgente inerente alla carenza di legittimazione del semplice danneggiato (DTF 136 IV 41 consid. 1.1 e 1.4 e rinvii), dev'essere pertanto esaminata sotto il profilo dell'art. 81 LTF, sulla base del suo tenore in vigore al 1° gennaio 2011 (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenze 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2 e 1B_166/2011 del 1° giugno 2011 consid. 1.3). 
 
1.5 Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1). 
 
2. 
2.1 La ricorrente fa valere la violazione del diritto a una composizione corretta dell'autorità giudicante, segnatamente del diritto a essere giudicato da un tribunale, competente nel merito, indipendente e imparziale, fondato sulla legge (art. 30 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II; RS 0.103.2; su questo tema vedi DTF 134 I 184 consid. 3.1 e 3.2; 129 V 335 consid. 3.1 e 3.2; 127 I 128 consid. 4b; cfr. anche DTF 136 I 207 consid. 3.2 e 5.6). Al riguardo ella richiama l'art. 286 CPP/TI, nonché l'art. 47 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG), secondo cui le Sezioni del Tribunale d'appello, di cui fa parte la CRP, deliberano a numero completo (cpv. 2) e l'art. 62, secondo cui la CRP è composta di tre giudici. Adduce che nessuna delle norme da lei invocate conferisce la facoltà a un giudice della CRP, e neppure al suo presidente, di giudicare da solo con la vicecancelliera, ma unicamente in seno a un collegio di tre giudici. La ricorrente insiste sul fatto che, al suo dire, la sentenza impugnata sarebbe stata emanata soltanto dal presidente e dalla vicecancelliera della Corte cantonale che l'hanno sottoscritta e non dai tre giudici che la compongono. Ne deduce la nullità del criticato giudizio, emanato dalla vicecancelliera, la quale non è un magistrato riconosciuto dall'ordinamento giuridico cantonale. 
 
2.2 Nelle proprie osservazioni, la CRP precisa che la decisione impugnata è stata resa dalla Camera nella sua composizione ordinaria (giudici Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, membri), come espressamente indicato nel rubrum della stessa. La sentenza è stata firmata dal presidente e dalla vicecancelliera, avvocata Alessandra Mondada, conformemente all'art. 263 cpv. 1 CPP/TI, rispettivamente all'art. 80 cpv. 2 CPP
Soltanto nelle osservazioni alle risposte degli opponenti la ricorrente si diffonde ulteriormente sulla questione, insistendo sulla disciplina previgente, secondo cui, al suo dire, il CPP/TI non istituiva alcuna competenza di redazione e/o di firma delle sentenze da parte della vicecancelliera. Ciò poiché la regolamentazione dell'art. 263 cpv. 1 CPP/TI si riferirebbe unicamente al dibattimento, ossia a una procedura non scritta ma orale nel cui ambito il vicecancelliere terrebbe il verbale, firmato da lui e dal presidente (art. 255 cpv. 1 e 4 CPP/TI). La sentenza impugnata, emanata e/o firmata dalla vicecancelliera, alla quale difetterebbe sia la competenza a decidere sia a firmare, sarebbe quindi nulla. 
 
2.3 La censura, come rettamente rilevato dagli opponenti, è manifestamente infondata. In effetti, la criticata decisione è stata adottata dalla CRP nella sua composizione ordinaria di tre giudici, prevista dalla legge (art. 62 cpv. 1 LOG), segnatamente dal suo presidente e dai giudici Guffi e Ranzanici, come espressamente indicato nel rubrum della stessa. La decisione, redatta dal presidente o da un giudice scelto dalla Corte al suo interno, è poi stata firmata dal presidente e - rettamente - dalla vicecancelliera (cfr. per analogia art. 263 cpv. 1 CPP/TI). La critica secondo cui la decisione litigiosa sarebbe nulla poiché firmata dalla vicecancelliera, è quindi priva di ogni fondamento. La circostanza che detto giudizio è stato emanato nell'ambito di una procedura scritta e non orale (come per esempio nell'ambito di un'udienza di contraddittorio giusta il rinvio dell'art. 286 cpv. 2 all'art. 283 cpv. 1 CPP/TI) è chiaramente irrilevante. 
 
2.4 La ricorrente sembra confondere la facoltà e l'obbligo di firmare una sentenza da parte della vicecancelliera e la competenza ad adottare la decisione: quest'ultima facoltà spetta chiaramente, come imposto dal diritto costituzionale, solo ai giudici cantonali. Il fatto che secondo l'art. 21 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale d'appello dell'11 dicembre 1924 (RTA) la redazione delle sentenze dev'essere fatta dal giudice delegato, oppure dal supplente o dal vicecancelliere a ciò designato non significata affatto, contrariamente all'assunto ricorsuale, che quest'ultimo assuma le funzioni di giudice, sebbene il relativo compito implichi un ruolo importante nell'attività giurisprudenziale. 
 
La ricorrente sostiene, a torto, che il citato regolamento estenderebbe e delegherebbe la competenza della redazione delle sentenze anche al vicecancelliere, competenza che al suo dire potrebbe essere determinata soltanto in una legge in senso formale, sottoposta a referendum, quale la LOG. Anche in questo ambito, ella disattende che le addotte "competenze di pertinenza preminente dei magistrati", ossia la responsabilità del giudizio e la sua adozione (art. 9 RTA), non sono affatto delegate al vicecancelliere, come erroneamente pretende. D'altra parte, anche nell'ipotesi in cui la vicecancelliera avesse partecipato alla redazione di un progetto di sentenza, è palese che il giudizio definitivo è stato preso dai tre citati giudici e che pertanto la Corte cantonale ha statuito in una composizione conforme alla legge. 
L'accenno, in tale ambito, agli art. 35 e 36 della legge di organizzazione giudiziaria del Cantone Ginevra del 26 settembre 2010, norme dalle quali peraltro nulla risulta a sostegno della tesi ricorsuale, è inconferente (al riguardo cfr. anche DTF 129 V 335 consid. 3.2 e rinvii; 125 V 499 consid. 3a). 
 
2.5 A sostegno della sua tesi la ricorrente richiama pure l'art. 24 LTF, che determina la facoltà dei cancellieri del Tribunale federale, che hanno voto consultivo, di partecipare all'istruzione e al giudizio delle cause, di elaborare rapporti sotto la responsabilità di un giudice e di redigere le sentenze (sui compiti dei cancellieri vedi pure gli art. 38 e 39 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006; RTF, RS 173.110.131). Ora, la competenza del presidente della corte e del cancelliere di firmare le sentenze del Tribunale federale, nelle quali viene indicato il nome dei giudici e del cancelliere (art. 60 cpv. 1 LTF), è disciplinata soltanto in un regolamento (art. 47 cpv. 2 lett. a e b RTF). 
 
2.6 L'assunto ricorsuale si fonda in effetti, a torto, sulla tesi secondo cui i cancellieri sarebbero dei semplici funzionari amministrativi. In Svizzera è per contro notorio ch'essi sono giuristi qualificati, che, sotto la responsabilità dei giudici, partecipano se del caso non solo alla redazione, ma anche alla preparazione delle sentenze, la cui pronuncia rimane nondimeno di competenza esclusiva dei giudici. In effetti, il cancelliere esplica generalmente un ruolo che va ben oltre quello di semplice impiegato che svolge funzioni amministrative e redige il verbale degli atti di procedura. A livello federale, i cancellieri sono costantemente coinvolti nell'attività giusdicente, segnatamente, come previsto dalla legge (art. 24 cpv. 2 LTF), nell'elaborazione di rapporti, ossia di progetti di sentenze poi modificati o approvati dai giudici componenti la corte giudicante. Decisivo è comunque il fatto che la responsabilità effettiva del giudizio compete ai giudici, ricordato che i cancellieri non sono magistrati. Certo, essi hanno voto consultivo, che peraltro i giudici non sono tenuti a seguire, ma non dispongono di un diritto di voto, segnatamente nell'ambito del giudizio (WURZBURGER, Commentaire de la LTF, n. 4-9, 16-18 ad art. 24, n. 25 segg. in relazione ai compiti del cancelliere elencati all'art. 38 RTF; UEBERSAX, in Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 1-5, 50, 59, 61 e 82 ad art. 24). 
 
Sebbene le garanzie dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, segnatamente d'indipendenza e d'imparzialità, valgano anche nei confronti di un cancelliere (art. 2 cpv. 1 e 34 segg. LTF; DTF 124 I 255 consid. 4c pag. 262; 125 I 253 consid. 6b inedito), questi, ciò nonostante, contrariamente all'assunto ricorsuale, non assumono il ruolo di giudici (cfr. DTF 125 V 135 consid. 3 pag. 140). D'altra parte, proprio la mancata partecipazione alla resa di un giudizio del segretario di un tribunale, avente voto consultivo giusta la legislazione cantonale e diritto di formulare proposte, comporterebbe l'annullamento dello stesso per violazione del diritto delle parti a una corretta composizione del tribunale (DTF 125 V 499). 
 
2.7 L'accenno alla DTF 134 I 184 non muta tale esito. In effetti, in quella decisione il Tribunale federale, esprimendosi sull'ordinamento giudiziario ticinese, aveva stabilito che l'interpretazione dell'art. 34 cpv. 2 LOG nel senso che detta norma conferiva al segretario assessore un potere giurisdizionale autonomo, parallelo a quello del pretore, era insostenibile (consid. 4 e 5). Il segretario assessore non poteva infatti sostituire sistematicamente il pretore, firmando da solo una decisione poiché in siffatte circostanze il cittadino non era in grado di verificare se il pretore, quale suo giudice costituzionale, si era assunto la responsabilità del giudizio che lo concerneva. Il Tribunale federale ha espressamente sottolineato che diverso sarebbe stato il caso qualora il pretore avesse firmato la sentenza accanto al segretario assessore che l'ha elaborata (consid. 5.5.2-5.5.4 pag. 197). Ora, nel caso di specie, come si è visto, non si è manifestamente in presenza di un potere giurisdizionale autonomo assunto dalla vicecancelliera. 
 
2.8 La ricorrente accenna poi all'art. 80 cpv. 2 CPP, secondo cui le decisioni, emesse per scritto e motivate, sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale, ossia dalla cancelliera o dal cancelliere. Anche in questo ambito, la circostanza che si tratti di una procedura orale o scritta è chiaramente ininfluente sul fatto che la decisione dev'essere firmata anche dal cancelliere. 
 
3. 
3.1 Nel merito, la ricorrente critica in maniera del tutto generica, e quindi inammissibile, l'asserita tardività del decreto di non luogo a procedere del PP riguardo al prospettato reato di falsità in documenti, emanato soltanto in un secondo tempo e non esaminato congiuntamente agli altri asseriti reati, imponendole in tal modo i costi di un altro procedimento. La ricorrente parrebbe misconoscere che, proprio per detto motivo, la CRP ha rinunciato ad accollarle una tassa di giustizia. 
 
3.2 Per di più, la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile per carenza di motivazione l'istanza di promozione dell'accusa, ritenendola comunque infondata nel merito. Ora, quando la decisione impugnata, come nella fattispecie, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3). 
Inoltre, riguardo al preteso fondamento del reato di falsità in documenti, la ricorrente si limita in sostanza a rinviare - in maniera inammissibile, poiché la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso - a quanto esposto nella sua querela, senza esprimersi del tutto sui motivi posti a fondamento della decisione della CRP, in particolare sulla tesi, fondata sulla giurisprudenza ivi addotta e con la quale la ricorrente non si confronta, secondo cui il contestato scritto del legale denunciato costituirebbe una semplice allegazione di parte. Ora, l'art. 42 cpv. 2 LTF esige che il ricorrente si confronti almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato: ciò non è il caso quando la motivazione del ricorso al Tribunale federale è identica a quella già presentata nella procedura cantonale (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3). Del resto, la ricorrente neppure tenta di dimostrare l'arbitrarietà del giudizio della Corte cantonale (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 137 I 1 consid. 2.4). 
 
4. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF), né all'opponente, avvocato, che ha stilato personalmente le osservazioni al gravame (DTF 134 I 184 consid. 6.3 pag. 198). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, a G.________, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 5 luglio 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Fonjallaz Crameri