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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_260/2011 
 
Sentenza del 5 luglio 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. K.________, 
2. L.________, 
patrocinato dall'avv. K.________, 
3. J.________, 
4. M.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. N.________, 
5. N.________, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 7 luglio 2010 l'avvocata A.________ ha chiesto l'apertura di un procedimento penale nei confronti dell'avvocato K.________, di L.________, dell'avvocato J.________ e dell'avvocato N.________, per le ipotesi di reato di diffamazione, calunnia, ingiuria, minaccia, coazione e denuncia mendace. 
 
B. 
Il 7 gennaio 2011 il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere. Adita dalla denunciante, con giudizio del 23 marzo 2011 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo, in quanto ricevibile (causa 60.2011.11). 
 
C. 
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare l'incarto alla Corte cantonale. Critica la circostanza che la sentenza impugnata sarebbe stata adottata e firmata unicamente dal presidente e dalla vicecancelleria della CRP. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1). 
 
1.2 La richiesta della ricorrente di congiungere la causa in esame con quelle concernenti un procedimento penale nei confronti suoi, di parte dei denunciati e di un'altra persona dev'essere respinta, poiché dette procedure non sono pendenti dinanzi al Tribunale federale e poiché le censure di merito sono diverse. 
 
1.3 La decisione impugnata conferma la mancata apertura di un procedimento penale contro i denunciati e pone quindi fine al procedimento. Si tratta pertanto di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). 
 
1.4 Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata il 16 febbraio 2011. La legittimazione a ricorrere dell'interessata, contrariamente alla sua tesi che si fonda sulla giurisprudenza previgente inerente alla carenza di legittimazione del semplice danneggiato (DTF 136 IV 41 consid. 1.1 e 1.4 e rinvii), dev'essere pertanto esaminata sotto il profilo dell'art. 81 LTF, sulla base del suo tenore in vigore al 1° gennaio 2011 (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenze 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2 e 1B_166/2011 del 1° giugno 2011 consid. 1.3). 
 
1.5 Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1). 
 
2. 
2.1 La ricorrente fa valere la violazione del diritto a una composizione corretta dell'autorità giudicante, segnatamente del diritto a essere giudicato da un tribunale, competente nel merito, indipendente e imparziale, fondato sulla legge (art. 30 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II; RS 0.103.2; su questo tema vedi DTF 134 I 184 consid. 3.1 e 3.2; 129 V 335 consid. 3.1 e 3.2; 127 I 128 consid. 4b; cfr. anche DTF 136 I 207 consid. 3.2 e 5.6). Al riguardo ella richiama gli art. 80 CPP e 47 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG), secondo cui le Sezioni del Tribunale d'appello, di cui fa parte la CRP, deliberano a numero completo (cpv. 2) e l'art. 62 LOG, secondo cui la CRP è composta di tre giudici. Adduce che nessuna delle norme da lei invocate conferisce la facoltà a un giudice della CRP, e neppure al suo presidente, di giudicare da solo con la vicecancelliera, ma unicamente in seno a un collegio di tre giudici. La ricorrente insiste sul fatto che, al suo dire, la sentenza impugnata sarebbe stata emanata soltanto dal presidente e dalla vicecancelliera della Corte cantonale, che l'hanno sottoscritta, e non dai tre giudici che la compongono. Ne deduce la nullità del criticato giudizio, emanato dalla vicecancelliera, la quale non è un magistrato riconosciuto dall'ordinamento giuridico cantonale. 
 
2.2 La ricorrente richiama l'art. 80 cpv. 2 CPP, secondo cui le decisioni, emesse per scritto e motivate, sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale (art. 76 CPP), ossia dalla cancelliera o dal cancelliere. Al riguardo, ella insiste sulla circostanza, non decisiva, che, secondo l'art. 397 cpv. 1 CPP, il reclamo è esaminato solo nell'ambito di una procedura scritta. 
 
2.3 La censura è manifestamente infondata. In concreto, la criticata decisione è stata adottata dalla CRP nella sua composizione ordinaria di tre giudici, prevista dalla legge (art. 62 cpv. 1 LOG), segnatamente dal suo presidente e dai giudici Guffi e Ranzanici, come in effetti espressamente indicato nel rubrum della stessa. La decisione, redatta dal presidente o da un giudice scelto dalla Corte al suo interno, è poi stata firmata dal presidente e - rettamente - dalla vicecancelliera. La critica secondo cui la decisione litigiosa sarebbe nulla, poiché firmata dalla vicecancelliera, è quindi priva di fondamento. La circostanza che detto giudizio è stato emanato nell'ambito di una procedura scritta e non orale, è chiaramente irrilevante. 
 
2.4 La ricorrente sembra confondere infatti la facoltà e l'obbligo di firmare una sentenza da parte della vicecancelliera e la competenza ad adottare la decisione: quest'ultima facoltà spetta chiaramente, come imposto dal diritto costituzionale, solo ai giudici cantonali. Il fatto che secondo l'art. 21 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale d'appello dell'11 dicembre 1924 (RTA), richiamato dalla ricorrente, la redazione delle sentenze dev'essere fatta dal giudice delegato, oppure dal supplente o dal vicecancelliere a ciò designato non significata affatto, contrariamente all'assunto ricorsuale, che quest'ultimo assuma le funzioni di giudice, sebbene il relativo compito implichi un ruolo importante nell'attività giurisprudenziale. 
 
La ricorrente sostiene, a torto, che il citato regolamento estenderebbe e delegherebbe la competenza della redazione delle sentenze anche al vicecancelliere, competenza che al suo dire potrebbe essere determinata soltanto in una legge in senso formale, sottoposta a referendum, quale la LOG. Anche in questo ambito, ella disattende che la responsabilità del giudizio e la sua adozione (art. 9 RTA) non sono affatto delegate al vicecancelliere, come erroneamente pretende. D'altra parte, anche nell'ipotesi in cui la vicecancelliera avesse partecipato alla redazione di un progetto di sentenza, è palese che il giudizio definitivo è stato preso dai tre citati giudici e che pertanto la Corte cantonale ha statuito in una composizione conforme alla legge. 
 
2.5 A sostegno della sua tesi la ricorrente richiama pure l'art. 24 LTF, che determina la facoltà dei cancellieri del Tribunale federale, che hanno voto consultivo, di partecipare all'istruzione e al giudizio delle cause, di elaborare rapporti sotto la responsabilità di un giudice e di redigere le sentenze (sui compiti dei cancellieri vedi pure gli art. 38 e 39 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006; RTF, RS 173.110.131). Ora, la competenza del presidente della corte e del cancelliere di firmare le sentenze del Tribunale federale, nelle quali viene indicato il nome dei giudici e del cancelliere (art. 60 cpv. 1 LTF), è disciplinata soltanto in un regolamento (art. 47 cpv. 2 lett. a e b RTF). 
 
2.6 L'assunto ricorsuale si fonda, a torto, sull'asserzione secondo cui i cancellieri sarebbero dei semplici funzionari amministrativi. In Svizzera è per contro notorio ch'essi sono giuristi qualificati, che, sotto la responsabilità dei giudici, partecipano se del caso non solo alla redazione, ma anche alla preparazione delle sentenze, la cui pronuncia rimane nondimeno di competenza esclusiva dei giudici. In effetti, il cancelliere esplica generalmente un ruolo che va ben oltre quello di semplice impiegato che svolge funzioni amministrative e redige il verbale degli atti di procedura. A livello federale, i cancellieri sono costantemente coinvolti nell'attività giusdicente, segnatamente, come previsto dalla legge (art. 24 cpv. 2 LTF), nell'elaborazione di rapporti, ossia di progetti di sentenze poi modificati o approvati dai giudici componenti la corte giudicante. Decisivo è comunque il fatto che la responsabilità effettiva del giudizio compete ai giudici, ricordato che i cancellieri non sono magistrati. Certo, essi hanno voto consultivo, che peraltro i giudici non sono tenuti a seguire, ma non dispongono di un diritto di voto, segnatamente nell'ambito del giudizio (WURZBURGER, Commentaire de la LTF, n. 4-9, 16-18 ad art. 24, n. 25 segg. in relazione ai compiti del cancelliere elencati all'art. 38 RTF; UEBERSAX, in Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 1-5, 50, 59, 61 e 82 ad art. 24). 
 
Sebbene le garanzie dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, segnatamente d'indipendenza e d'imparzialità, valgano anche nei confronti di un cancelliere (art. 2 cpv. 1 e 34 segg. LTF; DTF 124 I 255 consid. 4c pag. 262; 125 I 253 consid. 6b inedito), questi, ciò nonostante, contrariamente all'assunto ricorsuale, non assumono il ruolo di giudici (cfr. DTF 125 V 135 consid. 3 pag. 140). D'altra parte, proprio la mancata partecipazione alla resa di un giudizio del segretario di un tribunale, anche avente voto consultivo giusta la legislazione cantonale e diritto di formulare proposte, comporterebbe l'annullamento dello stesso per violazione del diritto delle parti a una corretta composizione del tribunale (DTF 125 V 499). 
 
2.7 L'accenno alla DTF 134 I 184 non muta tale esito. In quella decisione il Tribunale federale, esprimendosi sull'ordinamento giudiziario ticinese, aveva stabilito che l'interpretazione dell'art. 34 cpv. 2 LOG, nel senso che detta norma conferiva al segretario assessore un potere giurisdizionale autonomo e parallelo a quello del pretore, era insostenibile (consid. 4 e 5). Il segretario assessore non poteva infatti sostituire sistematicamente il pretore, firmando da solo una decisione, poiché in siffatte circostanze il cittadino non era in grado di verificare se il pretore, quale suo giudice costituzionale, si era assunto la responsabilità del giudizio che lo concerneva. Il Tribunale federale ha espressamente sottolineato che diverso sarebbe stato il caso qualora il pretore avesse firmato la sentenza accanto al segretario assessore che l'ha elaborata (consid. 5.5.2-5.5.4 pag. 197). Ora, nel caso di specie, come si è visto, non si è manifestamente in presenza di un potere giurisdizionale autonomo assunto dalla vicecancelliera. 
 
2.8 Giova rilevare infine, che la ricorrente critica esclusivamente la composizione della CRP e non il merito dell'impugnata sentenza. Circa quest'ultimo aspetto, l'atto di ricorso sarebbe del resto inammissibile, visto ch'ella si limita a riproporre (da pag. 3 a pag. 26), in maniera inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3), l'identica motivazione del reclamo presentato nella sede cantonale. 
 
3. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese, ridotte visto che la questione è stata oggetto di altri gravami della ricorrente, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 5 luglio 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Fonjallaz Crameri