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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_570/2010 
 
Sentenza del 17 giugno 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
L. Meyer, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
2. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
opponenti, 
 
Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
avvisi di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 agosto 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Fatti: 
 
A. 
Lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno fatto spiccare una serie di precetti esecutivi nei confronti di A.________ per l'incasso dei loro crediti fiscali (imposta federale diretta 1997 e 1999, imposta cantonale 1998, 1999, 2000 e 2002). 
 
B. 
Con decisioni 13 luglio 2010, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dall'escusso ai singoli precetti esecutivi. 
 
C. 
In seguito alle domande di continuazione delle predette esecuzioni, il 2 agosto 2010 l'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano ha notificato a A.________ una serie di avvisi di pignoramento (previsto per il 10 settembre 2010). 
 
D. 
Con sentenza 18 agosto 2010, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ avverso tali avvisi di pignoramento, nel quale egli censurava la mancata notifica delle decisioni del 13 luglio 2010 del Giudice di pace del Circolo di Agno. 
 
E. 
Con un ricorso in materia civile del 23 agosto 2010, A.________ chiede al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di annullare la sentenza cantonale e di rinviare la causa al Giudice di pace del Circolo di Agno per nuovo esame. Egli postula altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura federale. 
Con decreto 14 settembre 2010, la Presidente della Corte adita ha parzialmente accolto la richiesta dell'effetto sospensivo al rimedio nel senso che per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale gli importi pignorati non possono essere ripartiti fra i creditori. 
Non sono state chieste risposte al ricorso. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). 
 
2. 
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nondimeno, giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Inoltre, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii). 
 
3. 
3.1 La Corte cantonale ha considerato che l'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano ha giustamente dato seguito alle domande di continuazione dell'esecuzione sulla base delle sentenze (inappellabili) di rigetto definitivo delle opposizioni. A mente dei Giudici cantonali, la censura del ricorrente, secondo la quale tali sentenze non gli sarebbero state notificate, non gli è di sussidio atteso che, con la notifica degli avvisi di pignoramento, egli ha implicitamente preso atto che le procedure di rigetto definitivo delle opposizioni si erano concluse a suo sfavore ed avrebbe pertanto potuto attivarsi per ottenere le sentenze (oggetto in ogni modo di intimazione alle parti, stando al dispositivo delle stesse) così da impugnarle mediante ricorso per cassazione civile con richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, impedendo quindi la continuazione delle esecuzioni. Il ricorrente non l'ha fatto, ciò che consente di supporre che le procedure di rigetto delle opposizioni non dovevano apparirgli scorrette. La Corte cantonale ha inoltre valutato il comportamento del ricorrente contraddittorio nella misura in cui ha richiesto all'autorità fiscale la rateazione ed il condono degli importi posti in esecuzione, riconoscendo quindi implicitamente di esserne debitore. 
 
3.2 Il ricorrente sostiene che i Giudici cantonali, non riuscendo a dimostrare l'avvenuta notifica delle decisioni di rigetto definitivo delle opposizioni all'escusso, avrebbero dovuto constatare che tali decisioni non erano cresciute in giudicato e dichiarare che l'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano non poteva pertanto emanare gli avvisi di pignoramento. Afferma che la Corte cantonale non può pretendere che sia l'escusso ad attivarsi per ottenere una sentenza, in quanto comunicare una decisione rientra nei compiti dell'autorità. Considera inoltre che l'argomento dei Giudici cantonali secondo il quale con il suo comportamento avrebbe riconosciuto di essere debitore degli importi posti in esecuzione sia irrilevante, in quanto motivo del ricorso era unicamente la mancata notifica di sentenze e non la fondatezza della pretesa dei creditori procedenti. 
 
3.3 Oggetto del ricorso dinanzi all'autorità di vigilanza era la questione a sapere se, nelle esecuzioni in esame, l'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano poteva dare seguito alle domande di continuazione dell'esecuzione ed emettere gli avvisi di pignoramento. 
3.3.1 L'opposizione al precetto esecutivo sospende l'esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF). Il creditore procedente può chiedere la continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF) in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga l'opposizione. Gli organi di esecuzione che continuano un'esecuzione senza che sia stata validamente tolta l'opposizione ad un precetto esecutivo violano la LEF. 
3.3.2 In materia di rigetto dell'opposizione, affinché una decisione di prima istanza non cresca in giudicato con la sua notifica, occorre che la procedura cantonale preveda un rimedio giuridico provvisto per legge dell'effetto sospensivo (DTF 126 III 479 consid. 2a con rinvio). Contro le sentenze di rigetto definitivo dell'opposizione emanate dai Giudici di pace, la procedura cantonale ticinese prevedeva - fino al 31 dicembre 2010, cioè prima dell'entrata in vigore del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) - il ricorso per cassazione (art. 15 e art. 17 della legge cantonale di applicazione della LEF [LALEF]), rimedio straordinario senza effetto sospensivo automatico (art. 22 cpv. 3 LALEF). Le sentenze di rigetto definitivo delle opposizioni in esame sono pertanto passate in giudicato e divenute esecutive con la loro intimazione. Sulla base di tali decisioni - prodotte dai creditori procedenti - l'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano era pertanto legittimato a dar seguito alle domande di continuazione dell'esecuzione (DTF 126 III 479 consid. 2b con rinvio; 130 III 657 consid. 2.1, giurisprudenza concernente la comminatoria di fallimento, applicabile al caso di specie mutatis mutandis). 
3.3.3 Il ricorrente lamenta la mancata notifica, nei suoi confronti, delle sentenze di rigetto definitivo delle opposizioni. Tale argomento ricorsuale, se fosse fondato, porterebbe a considerare tali sentenze non cresciute in giudicato ed ancora suscettive di impugnazione. Giova tuttavia rilevare che l'inizio del decorso di un termine non può essere differito a piacimento; il principio della buona fede impone infatti ai destinatari di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che riguardi loro non appena ne sospettino l'esistenza (DTF 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3). Come rettamente osservato dalla Corte cantonale, la ricezione degli avvisi di pignoramento malgrado la pretesa mancata notifica delle decisioni di rigetto definitivo delle opposizioni imponeva pertanto al ricorrente di informarsi presso l'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano, ciò che gli avrebbe permesso di ottenere una copia di tali decisioni e di inoltrare un ricorso per cassazione contro di esse. Su questo punto il ricorrente non prende tuttavia posizione - non sostiene ad esempio di aver inoltrato tale gravame - e non dimostra che le sentenze di rigetto definitivo delle opposizioni non sarebbero pertanto ancora cresciute in giudicato. 
3.3.4 Non è nemmeno di soccorso al ricorrente sostenere che i Giudici cantonali si sarebbero fondati su un motivo estraneo al ricorso quale la fondatezza delle pretese dei creditori procedenti. Essi non si sono infatti espressi su tale argomento, ma hanno unicamente sottolineato che il fatto che il ricorrente avesse chiesto la rateazione ed il condono degli importi posti in esecuzione rafforzasse il loro argomento secondo il quale le procedure di rigetto delle opposizioni non dovevano apparirgli scorrette. 
3.3.5 Da quanto precede discende quindi che la Corte cantonale ha rettamente constatato che l'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano non ha violato la LEF dando seguito alle domande di continuazione delle esecuzioni in esame. 
 
4. 
Il ricorso si appalesa infondato e come tale va respinto. Pure la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria dev'essere respinta, a prescindere dall'asserita indigenza del ricorrente, atteso che il ricorso non aveva fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 17 giugno 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Hohl Antonini