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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_636/2022  
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Beusch, Scherrer Reber, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Davide Corti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Amministrazione delle imposte del Cantone Zugo, Bahnhofstrasse 26, 6300 Zugo. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino, periodo fiscale 2016 (doppia imposizione intercantonale), 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dell'11 ottobre 2022 (80.2020.12, 80.2020.13). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 24 agosto 2017, l'Ufficio di tassazione di Lugano, ha inviato ad A.________, all'indirizzo a U.________, una decisione di assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino con effetto a partire dal 1° gennaio 2015, indicando:  
 
- che il contribuente lavorava presso la B.________ SA di Lugano, in qualità di direttore; 
- che la sua compagna, C.________ viveva unitamente al figlio della coppia, nato nel 2016, in una casa di proprietà di A.________ a U.________; 
- che nel Comune di V.________ - U.________, A.________ era proprietario di diversi beni immobili, ceduti in parte in locazione; 
- che nello stesso Comune di V.________ era inoltre domiciliata l'ex-coniuge, D.________, la quale risiedeva in una casa di proprietà di A.________; 
- che a Zugo egli aveva in affitto un piccolo appartamento di 1,5 locali e l'autorità fiscale non intravvedeva rapporti personali di rilievo. 
 
A.b. Con raccomandata del 28 agosto 2017, C.________ si è rivolta all'Ufficio di tassazione di Lugano, restituendo la decisione di assoggettamento concernente A.________ e rilevando: "Egregi Signori, con la presente è mia premura ritornarvi, in allegato, una busta che non mi concerne, depositata erroneamente nella mia buca lettere e da me aperta con l'altra corrispondenza in giacenza. Avendo purtroppo involontariamente preso atto del contenuto di tale scritto e visto il mio tutt'altro che idilliaco rapporto con il signor A.________ vi chiedo già sin d'ora di non essere coinvolta in qual si voglia problematica che lo possa concernere".  
L'8 settembre 2017 la decisione di assoggettamento è stata ritrasmessa all'indirizzo: "A.________, Zugo". A seguito di un ordine di rispedizione dato alla Posta Svizzera, l'invio è stato reindirizzato a "Lugano Distribuzione", designato quale punto di ritiro, e in quel luogo è stato recapitato al suo destinatario lunedì 11 settembre 2017, verso le dieci del mattino. 
 
 
A.c. Dopo alcuni incontri e una serie di scambi di scritti con l'autorità fiscale, nell'ambito dei quali era stato formalizzato anche un reclamo da parte del contribuente, con decisione del 5 giugno 2019 (recte: 24 maggio 2019) l'Ufficio di tassazione ha accolto il reclamo interposto contro la decisione di assoggettamento dell'8 settembre 2017 limitatamente all'anno 2015.  
Il 5 giugno successivo, esso ha quindi notificato ad A.________ una nuova decisione di assoggettamento illimitato alle imposte nel Cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2016, ritenendo che il domicilio fiscale "si trova nel Cantone Ticino, luogo in cui sono stabilite le relazioni più intense e dove si trova pertanto il vostro centro degli interessi". In tale contesto, l'Ufficio di tassazione ha messo tra l'altro in evidenza i seguenti fatti: 
 
- che nel 2016 è nato il figlio E.________ e che lo stesso era domiciliato nel Cantone Ticino; prima a U.________, dal 1° novembre 2018 a W.________; 
- che la compagna C.________ viveva in Ticino, con il figlio E.________; 
- che il 27 luglio 2018 A.________ aveva acquistato una villa a W.________, dove si erano trasferiti C.________ e il figlio E.________, e che nel 2018, nel Comune di V.________-U.________, il contribuente aveva acquistato due ulteriori immobili (mappali n. (...) e n. (...); 
- che, con lettera del 2 ottobre 2017, confermata il 30 gennaio 2018, il Municipio di V.________ aveva indicato che A.________ veniva regolarmente visto in paese, prevalentemente nei fine settimana; 
- che A.________ era uno dei direttori della società F.________ di Lugano con firma collettiva a due e che egli era responsabile della succursale F.________ di Zurigo, la quale faceva capo alla casa madre di Lugano. 
Nella nuova decisione di assoggettamento del 5 giugno 2019, l'autorità fiscale ha nel contempo precisato di avere chiesto ad A.________ diverse informazioni e la produzione di documentazione, ma che queste domande sono rimaste inevase. 
 
B.  
 
B.a. Dopo un'ulteriore incontro tra le parti, il 3/4 luglio 2019 A.________ ha reclamato anche contro la nuova decisione di assoggettamento, sostenendo che il suo domicilio fiscale si trovava a Zugo. Con decisione del 27 dicembre 2019, l'Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, evidenziando: da un lato, che le affermazioni che conteneva erano quasi esclusivamente di natura formale e non permettevano di confutare il domicilio fiscale nel Cantone Ticino; d'altro lato, che "le relazioni mantenute nel Cantone Ticino... sono più intense rispetto a quelle intrattenute con il Comune di Zugo" e che il centro degli interessi vitali del contribuente si trova su suolo ticinese.  
 
B.b. La decisione relativa all'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, a partire dal 1° gennaio 2016, è stata confermata anche dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, con sentenza dell'11 ottobre 2022, ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro la decisione su reclamo.  
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 15 novembre 2022, A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, domandandone l'annullamento. 
La Camera di diritto tributario e la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino hanno proposto che il gravame sia respinto. L'Amministrazione delle imposte del Cantone Zugo ha rinunciato a formulare osservazioni. In replica, l'insorgente ha confermato le proprie richieste. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Dato che dalla motivazione si comprende come l'insorgente mira a una riforma del giudizio impugnato e non soltanto al suo annullamento, ad un esame del gravame non osta il fatto che la conclusione relativa al giudizio della Camera di diritto tributario sia cassatoria e non riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_240/2022 del 17 ottobre 2022 consid. 1.2).  
 
In questo contesto, il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1 e 5.3). Nondimeno, salvo in caso di violazioni manifeste, si confronta di regola solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali, va esposta con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Fatta eccezione per le fattispecie citate dall'art. 95 LTF, qui non pertinenti, con il ricorso in materia di diritto pubblico non è possibile criticare la violazione del diritto cantonale autonomo, di cui si può denunciare solo un'applicazione lesiva del diritto federale (sentenza 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 2.1). 
 
1.2. L'amministrazione fiscale del Cantone Zugo non ha inoltrato osservazioni al ricorso e non ha usato la facoltà (di natura eccezionale) di presentare nuovi fatti davanti al Tribunale federale. Di conseguenza, esso si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_308/2019 del 6 aprile 2022 consid. 2.2), che può rettificare se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).  
In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2). Chi critica la fattispecie accertata non può limitarsi a completarla ma deve sollevare una censura specifica (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
1.3. Il gravame rispetta i requisiti in materia di motivazione soltanto in parte. Nella misura in cui li disattende, come ad esempio in relazione ai molteplici riferimenti ad una carente motivazione del giudizio impugnato e a una lesione del diritto di essere sentiti, esso sfugge a un esame del Tribunale federale (art. 106 cpv. 2 LTF).  
Lo stesso vale nella misura in cui le critiche esposte non sono rivolte contro la sentenza impugnata, che è l'unico possibile oggetto di disputa, bensì direttamente contro la decisione di assoggettamento o la decisione su reclamo (sentenze 9C_640/2022 del 13 marzo 2023 consid. 7.2; 2C_502/2021 del 31 agosto 2022 consid. 2.3). La sola eccezione a tale principio è la critica con la quale viene lamentata la nullità della decisione su reclamo, che può essere presentata e va esaminata anche in questa sede (successivo consid. 5). 
 
 
2.  
In discussione è l'assoggettamento illimitato del ricorrente nel Cantone Ticino, in materia di imposte cantonali, dal 1° gennaio 2016. La Camera di diritto tributario l'ha confermato, mentre egli ritiene che la sua imposizione illimitata competa alle autorità fiscali di Zugo. 
 
2.1. Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 148 I 65 consid. 3.1; PETER LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ed. 2015, pag. 11 segg.).  
 
2.2. Nella misura in cui non risulta se, per gli stessi periodi fiscali, le autorità fiscali del Cantone Zugo abbiano già tassato il ricorrente, il Tribunale federale pare doversi esprimere su un caso di doppia imposizione virtuale (sentenza 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 3.2).  
 
3.  
 
3.1. Una persona fisica ha domicilio fiscale in un Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14; per quanto riguarda il Cantone Ticino, cfr. l'art. 2 cpv. 2 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100]). Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di rimanervi (sentenze 9C_25/2023 del 5 giugno 2023 consid. 3.2; 2C_301/2017 del 13 novembre 2017 consid. 4.1). Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost., lo stesso principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova quindi dove, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (DTF 148 II 285 consid. 3.2.2; 136 II 405 consid. 4.3; sentenza 9C_229/2023 del 20 luglio 2023 consid. 3.2).  
Di norma, la determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenza 2C_301/2017 del 13 novembre 2017 consid. 4.1). Questo luogo non si determina nemmeno in funzione delle dichiarazioni del contribuente o dei suoi desideri e, in tal misura, il domicilio fiscale non può essere scelto (DTF 138 II 300 consid. 3.2; 132 I 29 consid. 4.1; sentenza 2C_994/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 6.1). 
 
3.2. Per contribuenti sposati e conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono considerati più forti di quelli intessuti dove viene esercitata la professione; per questa ragione, gli stessi sono imposti nel luogo in cui risiede la famiglia anche nel caso vi si rechino solo nei fine settimana rispettivamente nel tempo libero (DTF 132 I 29 consid. 4.2; sentenze 2C_994/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 6.2; 2C_301/2017 del 13 novembre 2017 consid. 4.2).  
La situazione è diversa se il contribuente occupa una posizione dirigenziale. Se egli fa ritorno dalla famiglia nei fine settimana e durante il tempo libero, il Tribunale federale ritiene infatti che il suo domicilio fiscale principale si trovi al luogo di lavoro e che nel luogo di residenza della famiglia vi sia solo un domicilio secondario (DTF 132 I 29 consid. 5.3; PETER LOCHER, op. cit., pag. 31). Se il contribuente che occupa una posizione dirigenziale rientra dalla famiglia ogni sera, mantiene il proprio domicilio fiscale nel luogo di residenza dei congiunti (DTF 132 I 29 consid. 4.2; 2C_301/2017 del 13 novembre 2017 consid. 4.2). 
 
3.3. Sul piano probatorio, l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5). Di principio, ed anche se il contribuente ha un obbligo di collaborazione, l'esistenza del domicilio fiscale va pertanto dimostrata dall'autorità di tassazione (sentenza 9C_25/2023 del 5 giugno 2023 consid. 3.3). Per giurisprudenza, quando chiari e precisi indizi rendono molto verosimile la fattispecie stabilita dall'autorità, la prova del contrario spetta tuttavia al contribuente (sentenze 2C_332/2015 del 23 luglio 2015 consid. 4.3; 2C_50/2014 del 28 maggio 2014 consid. 5.3).  
Per lo meno quando il contribuente ha adempiuto al proprio obbligo di collaborazione, la prova richiesta all'autorità è accresciuta se essa ha rinunciato per alcuni anni alla propria sovranità e intende in seguito nuovamente richiamarvisi. In questi casi, deve infatti dimostrare che la sua decisione è dettata da un mutamento qualificato della situazione (sentenze 2C_588/2021 del 2 giugno 2022 consid. 3.1.4; 2C_323/2021 dell'8 marzo 2022 consid. 2.4.2; 2C_911/2018 del 17 marzo 2020 consid. 4.2; 2C_480/2019 del 12 febbraio 2020 consid. 2.3.4). 
 
4.  
 
4.1. Nella sua sentenza, la Corte cantonale ha respinto le censure di natura formale (giudizio impugnato, consid. 2 e 3) ed esposto il quadro legale di riferimento (giudizio impugnato, consid. 4 e 5). Dopo avere presentato gli esiti della procedura d'istruzione in merito ai legami familiari, agli interessi professionali ed economici nel Cantone Ticino, alle relazioni sociali nel Cantone Ticino e agli interessi professionali, economici e sociali nel Cantone Zugo (giudizio impugnato consid. 6-11), ha quindi proceduto alla determinazione del domicilio fiscale del ricorrente, concludendo che, da una lettura dell'insieme degli elementi considerati, emergeva che il centro dei suoi interessi dal 1° gennaio 2016 era situato nel Cantone Ticino (giudizio impugnato, consid. 12). Sottolineata più volte anche l'assenza di una volontà di collaborazione costruttiva da parte del contribuente, ha aggiunto che l'assunzione delle ulteriori prove proposte non avrebbe potuto portare a conclusioni diverse (giudizio impugnato, consid. 12.6).  
 
4.2. Davanti al Tribunale federale, l'insorgente sostiene che la sentenza della Camera di diritto tributario lede "in molte sue parti il diritto (art. 95 lett. a/c LTF)  
 
4.3. ed accerta in modo manifestamente inesatto ed in violazione del diritto fatti assolutamente determinanti per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF) ".  
 
5.  
Sul piano procedurale, il ricorrente considera che la decisione su reclamo del 27 dicembre 2019 sia nulla, a seguito di accertamenti che la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino avrebbe svolto al posto dell'Ufficio di tassazione competente, in violazione, tra l'altro, degli art. 180 e 182 LT/TI e degli art. 13 e 14 del regolamento del 18 ottobre 1994 della legge tributaria (RL/TI 640.110). 
 
5.1. Una decisione è nulla quando è affetta da un vizio particolarmente grave e manifesto, che sia riconoscibile con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto.  
Di principio, se una decisione o un giudizio difettano di qualsiasi forza obbligatoria a seguito di nullità, ciò deve essere rilevato in ogni momento e d'ufficio, quindi anche dal Tribunale federale (DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3). 
 
5.2. Errori di procedura possono comportare la nullità di un atto soltanto in casi gravi e manifesti (DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 133 II 366 consid. 3.2).  
Come indicato dalla Corte cantonale nel considerando 2 del suo giudizio, ai cui contenuti si può qui rinviare, una simile fattispecie non è però data, né in relazione alla decisione di assoggettamento del 5 giugno 2019, né a quella su reclamo del 27 dicembre successivo. 
 
5.3. Nel contempo, siccome la critica dell'insorgente attiene ad aspetti organizzativi (suddivisione dei compiti tra la Divisione delle contribuzioni e l'Ufficio di tassazione), che non sono oggetto di armonizzazione sul piano federale, va constatato che egli non dimostra nemmeno un'applicazione contraria al diritto federale, segnatamente di rango costituzionale, delle norme di diritto cantonale richiamate.  
In effetti, si limita a denunciarne la violazione, ciò che non è sufficiente perché - salvo eccezioni, in concreto non date - il diritto cantonale autonomo non rientra tra i motivi per i quali è possibile ricorrere al Tribunale federale (precedente consid. 2.2). 
 
6.  
Sempre sul piano procedurale, l'insorgente si lamenta del fatto che la Corte cantonale abbia proceduto essa stessa a una serie di accertamenti, senza annullare la decisione su reclamo e restituire l'incarto all'autorità fiscale, affinché fosse quest'ultima a svolgere gli atti istruttori reputati ancora necessari. In questo modo, pur essendo stato sentito ed avendo potuto partecipare al procedimento, egli sarebbe stato privato di un grado di giudizio. 
 
6.1. Giusta l'art. 50 cpv. 2 LAID, con il ricorso all'autorità giudiziaria cantonale si possono fare valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore. Questa norma è stata recepita anche dal diritto ticinese che indica come, nell'esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT/TI).  
Analogamente a quanto avviene in altri Cantoni, l'art. 228 cpv. 2 LT/TI riserva quindi ai Giudici d'appello la facoltà di chiedere all'autorità fiscale un supplemento d'inchiesta (art. 228 cpv. 2 LT/TI). 
 
 
6.2. Ora, il diritto ticinese riconosce alla Camera di diritto tributario la facoltà di chiedere all'autorità fiscale un supplemento d'inchiesta, ma non le impone nessun obbligo di agire in tal senso.  
D'altra parte, chiamato a confrontarsi con l'art. 228 cpv. 2 LT/TI, il ricorrente non lo cita e quindi non ne dimostra nessuna applicazione arbitraria o altrimenti lesiva del diritto federale. Anche questa censura formale va pertanto respinta (nello stesso senso, cfr. la sentenza 2C_152/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.1 e 4.3.2). 
 
7.  
Nel merito, l'insorgente sostiene innanzitutto che le condizioni per fare valere un assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino a partire dal 2016, dopo avere accolto il reclamo riguardo alla situazione nel periodo fiscale 2015, non sarebbero date. Nelle circostanze specifiche, il comportamento dell'Ufficio di tassazione andrebbe inoltre considerato lesivo del principio della buona fede. 
 
7.1. Anche in questo ambito, il gravame non può essere condiviso. Le sole critiche che è lecito presentare sono infatti quelle relative al giudizio impugnato. Censure indirizzate direttamente contro l'operato delle autorità fiscali, come quella relativa alla lesione del principio della buona fede, non vanno approfondite (precedente consid. 2.3).  
 
7.2. Inoltre, le condizioni per applicare la giurisprudenza del Tribunale federale presentata nel precedente considerando 3.3 - alla quale il ricorrente si richiama, facendo in particolare riferimento alla sentenza 2C_588/2021 del 2 giugno 2022 - non sono date.  
In effetti, la Camera di diritto tributario indica più volte che una collaborazione costruttiva, finalizzata all'accertamento completo dei fatti determinanti, è in concreto mancata e il ricorrente non dimostra l'insostenibilità di tale conclusione. Indipendentemente da ciò, è comunque evidente che tra il periodo fiscale 2015, per il quale il reclamo è stato ammesso, e i periodi fiscali 2016 e seguenti, per i quali la decisione di assoggettamento è stata confermata, vi è stato per lo meno un cambiamento di grande rilievo, costituito dalla nascita, nel 2016, di E.________, figlio dell'insorgente e di C.________ (al riguardo, cfr. anche i successivi consid. 8 e 9). 
 
8.  
 
8.1. Sempre con riferimento al merito, il ricorrente considera che il giudizio impugnato sia il risultato di un accertamento della situazione e di un apprezzamento delle prove manifestamente inesatto. Pone quindi questioni di fatto, che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio (sentenza 9C_644/2022 del 13 marzo 2023 consid. 4.4).  
 
8.2. Nell'impugnativa, una violazione dell'art. 9 Cost. non è però dimostrata, perché l'insorgente si limita a fornire una propria lettura della fattispecie rispettivamente di singole prove agli atti e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta.  
L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 141 III 564 consid. 4.1). Di conseguenza, chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_211/2019 del 6 aprile 2022 consid. 7.1), ciò che nell'impugnativa non viene fatto. 
 
8.3. Resta da verificare se - sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - la conferma dell'assoggettamento personale e illimitato nel Cantone Ticino possa essere o no condivisa (sull'onere della prova, v. consid. 3.3).  
 
9.  
 
9.1. Dagli accertamenti svolti in sede cantonale (giudizio impugnato, consid. 12.4) risulta che i legami professionali, economici e sociali del ricorrente con il Cantone di Zugo sono molto labili. Il solo aspetto in tal senso è costituito dalla pretesa residenza nell'appartamento locato a Zugo, che appare però un indirizzo di comodo, siccome: (a) in quello stesso alloggio soggiorna G.________, direttore della società H.________ SA, Lugano, che rappresentava l'insorgente nella procedura cantonale; (b) presso la succursale della H.________ SA, sempre a Zugo, hanno domicilio una serie di altre società (giudizio impugnato, consid. 11.2); (c) interpellato sull'esito delle verifiche svolte sulla sua abitazione, l'insorgente non ha fornito spiegazioni plausibili, limitandosi a negare di averla sublocata a terze persone e a sostenere di pagare la pigione mensilmente, tramite un bonifico bancario; (d) il ricorrente non ha rilasciato informazioni riguardo all'identità del proprietario e non ha prodotto documentazione bancaria relativa ai pagamenti asseriti, ma soltanto un'attestazione del versamento delle pigioni sottoscritta dalla H.________ SA.  
 
9.2. A fronte di quanto constatato per il Cantone Zugo, va rilevato che i legami con il Cantone Ticino sono molteplici e su vari piani, ciò che permetteva ai Giudici ticinesi di giungere anche alla conferma della decisione su reclamo, in ragione del fatto che il centro degli interessi del contribuente si trova nel Cantone Ticino.  
 
9.2.1. In effetti, sul piano personale va rilevato: (a) che nel 2016 il ricorrente è diventato padre di E.________, nato dalla relazione con C.________; (b) che il legame familiare con il figlio, del quale detiene l'autorità parentale congiunta, appare più che solido, e non è limitato al pagamento di un contributo alimentare; (c) che l'insorgente nega l'esistenza di una relazione e convivenza con la madre del bambino, ma anche i rapporti con quest'ultima non sembrano oggettivamente tanto problematici come egli sostiene; (d) che madre e figlio hanno in effetti abitato a U.________, in un immobile ristrutturato di proprietà del ricorrente, per il cui uso è stato concordato un canone di locazione di soli fr. 400.- e in relazione al quale A.________ ha crociato - sia nella dichiarazione fiscale del 2016 che in quella del 2017 - anche la casella "valore locativo/abitazione primaria", ciò che presuppone un uso proprio della stessa o di sue parti (art. 20 cpv. 1 lett. b LT/TI; art. 21 cpv. 1 lett. b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]); (e) che nel 2018 madre e figlio si sono trasferiti in una villa acquistata da A.________ a W.________, per la cui ristrutturazione egli ha speso oltre 350'000.-, munendola tra l'altro di una piscina del valore di fr. 80'000.-; (f) che le parti avrebbero sottoscritto un contratto di locazione che prevedeva una pigione di fr. 1'500.-, spese comprese, ma che nella dichiarazione fiscale del 2018 l'insorgente non ha denunciato nessun reddito, indicando "valore locativo, abitazione primaria 3'000.- ", ciò che presuppone di nuovo un uso proprio dell'immobile da parte del suo proprietario.  
 
9.2.2. Sempre sul piano personale, va aggiunto: (a) che nel Cantone Ticino vive la coniuge dell'insorgente, D.________, dalla quale egli non è né divorziato né separato legalmente, e che risiede in una casa di cui egli era comproprietario con la moglie e ora è proprietario; (b) che anche in relazione a questa abitazione il ricorrente ha dichiarato negli anni il valore locativo; (c) che il rapporto con D.________ è nel contempo attestato dall'esistenza di un conto bancario in comune e dal fatto che parte della posta del contribuente, come la corrispondenza della cassa malati per il 2016, è stata recapitata presso la moglie; (d) ai rapporti con il figlio E.________, con C.________ e con D.________ si aggiungono quelli con la propria madre e, fino al suo decesso (avvenuto nel 2018), con il proprio padre, presso i quali veniva recapitata parte della corrispondenza bancaria del ricorrente, come risulta dalle dichiarazioni fiscali 2016 e 2017.  
 
9.2.3. Sul piano professionale va rilevato: (a) che l'insorgente indica come dall'apertura della succursale della I.________ SA a Zurigo, nel 2013, egli sarebbe stato attivo unicamente per quest'ultima, ma da un esame del conto consolidato della società è emerso che, nel 2016, la succursale di Zurigo non ha fatto registrare costi di locazione e agli atti non sono stati versati documenti che chiarirebbero questo aspetto; (b) che il salario percepito dal contribuente nel periodo 2015-2018 è stato superiore al costo globale del personale che sarebbe stato impiegato per la succursale di Zurigo; (c) che nel 2017 egli ha risposto più volte alle autorità fiscali apponendo in calce la firma di direttore della I.________ SA e indicando indirizzo rispettivamente recapiti telefonici della sede principale di Lugano; (d) che nel periodo in cui pretende di essere stato operativo solo in Svizzera interna, il ricorrente era amministratore unico di altre società ticinesi (la J.________ SA, con sede a U.________, in un immobile di proprietà del contribuente, e la K.________ SA, che aveva anch'essa sede a U.________, in un immobile di proprietà del contribuente); (e) che l'insorgente è detentore del capitale sociale della L.________ Sagl, fondata nel 2017, unitamente ad altre due persone fisiche residenti nel Cantone Ticino ed è amministratore unico della M.________ SA, fondata nel 2018, con sede presso la società N.________ a Lugano.  
 
9.2.4. All'attività professionale differenziata svolta nel Cantone Ticino vanno ad aggiungersi: (a) gli investimenti immobiliari sullo stesso territorio nel 2018 e 2019, con l'acquisto dei mappali n. (...) e (...) RFD del Comune di U.________ e, sempre nel 2018, con l'acquisto e la ristrutturazione della villa di W.________, dove si sono poi trasferiti il figlio E.________ e la di lui madre; (b) il fatto che le relazioni bancarie del ricorrente sono registrate anch'esse nel Cantone Ticino (conti presso la Banca O.________, succursale di Lugano, e presso la Banca P.________); (c) la prova di ulteriori interessi economici e sociali, quali l'intermediazione per l'acquisto di una vettura Mercedes presso un garage di X.________ per una persona domiciliata nel Cantone Ticino rispettivamente la stipulazione di un contratto di leasing per una vettura che sarebbe poi stata messa a disposizione di una persona residente nel Cantone Ticino, senza però spiegarne le ragioni (d) il fatto che la decisione di assoggettamento indirizzata all'insorgente a Zugo, è stata ritirata a Lugano, lunedì 11 settembre 2017 in pieno giorno; (e) l'esito delle verifiche svolte dal Comune di V.________, di cui la Corte cantonale riferisce nel considerando 12.5 del suo giudizio.  
 
9.3. Ad altra conclusione non può infine condurre il richiamo alla giurisprudenza relativa alla determinazione del domicilio fiscale di persone fisiche che ricoprono un ruolo dirigenziale (precedente consid. 3.2).  
 
9.3.1. Per prassi costante, è possibile parlare di posizione dirigenziale, che va ammessa in maniera restrittiva, solo quando l'attività professionale occupa il contribuente a tal punto che i suoi rapporti familiari e sociali passano in secondo piano, nonostante il rientro al domicilio della famiglia una o più volte alla settimana (DTF 132 I 29 consid. 4.3, 2C_301/2017 del 13 novembre 2017 consid. 4.3).  
 
9.3.2. Proprio una simile attività, in relazione alla succursale di Zurigo della I.________ SA, ora B.________ SA, non è però dimostrata. In base ai fatti accertati dalla Corte cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), risulta in effetti che - anche sul piano lavorativo - il centro degli interessi del ricorrente è nel Cantone Ticino, dove è emersa una sua attività professionale differenziata, e non altrove.  
 
10.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'autorità fiscale del Canton Zugo e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 24 ottobre 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli