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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_510/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 dicembre 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Gianmaria Mosca, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Francesco Naef, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 giugno 2013 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con contratto 1° settembre 1999 A.________ SA ha locato a B.________ SA diverse parti di uno stabile a X.________ adibite a centro fitness e wellness, con inizio della locazione fissato retroattivamente al 1° gennaio 1998. Il contratto prevede per i primi due anni una pigione annua di fr. 350'000.--, pagabili in rate mensili anticipate, poi indicizzata una volta all'anno per il 1° gennaio sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 1998. Questo rapporto contrattuale ha dato origine a innumerevoli vertenze giudiziarie. Per quanto qui di rilievo, basterà ricordare la vertenza relativa alla fissazione della nuova pigione annua indicizzata avente effetto dal 1° gennaio 2007 a fr. 375'002.80, aumento al quale B.________ SA si è opposta, essenzialmente contrapponendovi un'istanza di riduzione della pigione per difetti della cosa. In proposito il Pretore del Distretto di Lugano si è pronunciato in data 7 dicembre 2010, e la sua sentenza è stata per l'essenziale confermata nei gradi superiori di giudizio.  
 
A.b. Fondandosi sulla predetta sentenza, A.________ SA ha fatto spiccare, in data 25/28 settembre 2012, il precetto esecutivo xxx dell'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano contro B.________ SA per l'importo di fr. 139'621.20 oltre interessi. La ricorrente spiega - la sentenza impugnata essendo muta in proposito - che tale somma corrisponde all'aumento della pigione riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 agosto 2012. Contro l'opposizione espressa da B.________ SA, A.________ SA ha fatto istanza di rigetto definitivo avanti al Pretore del Distretto di Lugano in data 17 ottobre 2012; il Pretore ha respinto l'istanza con sentenza 18 febbraio 2013.  
 
B.   
Adito da A.________ SA con reclamo 7 marzo 2013, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame e confermato in tal modo la reiezione dell'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione con la qui impugnata sentenza 3 giugno 2013. 
 
C.   
Contro il giudizio cantonale A.________ SA (qui di seguito: ricorrente) insorge avanti al Tribunale federale con " ricorso di diritto civile " dell'8 luglio 2013, proponendo l'annullamento della sentenza cantonale e l'accoglimento della propria istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. La ricorrente ha visto respinto il suo reclamo ed è pertanto legittimata a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 LTF) contro la menzionata sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Il gravame è peraltro tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considerato l'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).  
 
2.  
 
2.1. A valere quale motivazione principale del giudizio impugnato, il Tribunale di appello, seguendo quanto a suo tempo già ritenuto dal Giudice di prime cure, ha rammentato che la sentenza 7 dicembre 2010 del Pretore del Distretto di Lugano (confermata nei gradi superiori di giudizio, v. supra consid. in fatto A.a in fine) addotta dalla reclamante quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione formulata da B.________ SA è la sentenza che definisce l'importo autorizzato dell'aumento della pigione dovuta dal conduttore e trova le sue fondamenta nei diritti formali riconosciuti appunto al conduttore a protezione da pigioni o altre pretese abusive del locatore. In quanto tale, essa non è di natura condannatoria, bensì costitutiva o semmai di accertamento, a seconda delle diverse posizioni dottrinali, e non può pertanto costituire valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, l'eccezione giurisprudenziale concessa alla decisione di reiezione dell'azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF non entrando qui in linea di conto.  
 
2.2. La ricorrente ribadisce, per l'essenziale, " che la chiarezza del titolo di credito non permette di allegare eccezioni che in definitiva depauperano ben 3 sentenze cresciute in giudicato del loro specifico valore "; a suo giudizio, non vi possono essere dubbi che l'opponente le sia debitrice dell'importo posto in esecuzione. Peraltro, si chiede cosa altro si possa esigere da lei oltre alle decisioni prodotte, ove figura esattamente l'importo dovuto; per questa ragione, a suo dire, non appare assolutamente necessaria una formale condannatoria. Aggiunge che la presente fattispecie andrebbe distinta dal caso in cui il conduttore non abbia sollevato opposizione contro l'aumento della pigione. Si china indi sull'eccezione giurisprudenziale in virtù della quale il giudizio di reiezione dell'azione di disconoscimento di debito vale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, per esprimere la propria incomprensione nei confronti di detta giurisprudenza. Conclude invitando a chiarire l'inspiegabile situazione che si sarebbe venuta a creare nonostante le sentenze avallate anche dal Tribunale federale.  
 
3.  
 
3.1. In base all'art. 80 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva. Partendo da quest'ultima il giudice deve segnatamente verificare che il creditore ed il debitore indicati nella medesima corrispondano all'escutente ed all'escusso, ed inoltre accertarsi che il credito dedotto in esecuzione scaturisca dalla decisione giudiziaria prodotta. Non compete invece al giudice del rigetto decidere dell'esistenza del credito né esprimersi sull'esattezza materiale della decisione giudiziaria. Qualora quest'ultima fosse poco chiara o incompleta, spetterà al giudice del merito apportare chiarezza (DTF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2).  
 
3.2. Circa la natura della decisione giudiziaria da produrre quale titolo del rigetto definitivo, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza sono concordi nell'esigere una sentenza condannatoria, ad esclusione, pertanto, di sentenze costitutive o di mero accertamento (DTF 134 III 656 consid. 5.2.1; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 aed. 2012, n. 750; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 aed. 2010, n. 6 ad art. 80 LEF; PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 260). Tale esigenza è peraltro immanente nella natura stessa della procedura esecutiva secondo la LEF, che il legislatore mette a disposizione del creditore che intende ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie (art. 38 cpv. 1 LEF; v. anche PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 31 ad art. 80 LEF), come d'altronde ribadisce il CPC (RS 272) all'art. 335 cpv. 2. Di converso, mal si vede come potrebbe essere posta in esecuzione una sentenza che si limita ad accertare gli estremi di un rapporto giuridico, oppure una sentenza che, invece, esplica direttamente i propri effetti su un rapporto giuridico.  
 
4.   
Le obiezioni della ricorrente non sono atte a sovvertire le conclusioni del Tribunale di appello. 
 
4.1. È senz'altro vero che dalla sentenza prodotta quale titolo emerge con chiarezza l'importo dovuto da B.________ SA in virtù del contratto di locazione; tuttavia, la ricorrente non contesta che essa non contenga una condanna di controparte al versamento di una determinata somma di denaro. La ricorrente, invero, non contesta del tutto che un giudizio pronunciato in applicazione dell'art. 270c CO sia legittimamente considerato in dottrina ed in giurisprudenza un giudizio di accertamento o, al più, costitutivo, come esposto con dovizia di citazioni dottrinali dal Tribunale di appello. L'apodittica convinzione della ricorrente, secondo la quale nel caso di specie una sentenza condannatoria sarebbe superflua, non basta per controbattere quanto ritenuto dal Tribunale di appello, e qui sopra ribadito.  
 
Al limite dell'ammissibile, la censura va respinta. 
 
4.2. La ricorrente aggiunge che la presente fattispecie andrebbe distinta dal caso in cui il conduttore non abbia sollevato opposizione contro l'aumento della pigione. Non spiega in modo comprensibile, tuttavia, la ragione per cui questa distinzione sia di interesse nella prospettiva - unica di rilievo nel presente caso - dell'esigenza di una decisione condannatoria. Per tale motivo la censura si rivela inammissibile (supra consid. 1.2).  
 
4.3. La ricorrente dichiara poi di non comprendere in cosa il caso concreto si distingua dall'eccezione giurisprudenziale in virtù della quale il giudizio di reiezione dell'azione di disconoscimento di debito vale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, e perché non debba trovare applicazione anche qui la medesima giurisprudenza. Ora, il Tribunale di appello ha compiutamente spiegato le ragioni che impongono di trattare in maniera differente le due situazioni; la ricorrente non discute il passaggio topico della sentenza impugnata, bensì si limita ad esprimere la propria incomprensione. Anche qui, la sua critica appare pertanto sprovvista di sufficiente motivazione e va dichiarata inammissibile (supra consid. 1.2).  
 
4.4. Ne discende che, contrariamente all'opinione della ricorrente, il giudizio impugnato non ha creato per nulla una situazione incomprensibile né costituisce un diniego di giustizia, bensì appare assolutamente conforme alla giurisprudenza ed alla dottrina: sentenze di natura non condannatoria, anche sentenze della massima autorità giudiziaria del Paese, non possono in linea di principio venire addotte dal creditore procedente quali titolo di rigetto definitivo dell'opposizione.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale di appello, in un considerando separato, ha altresì escluso che la sentenza 7 dicembre 2010 del Pretore possa fungere da fondamento per un rigetto provvisorio dell'opposizione: in primo luogo, la ricorrente creditrice non avrebbe prodotto la documentazione che, assieme alla sentenza invocata, avrebbe potuto costituire un titolo di rigetto composto. In secondo luogo, la parte escussa non sarebbe stata avvertita che il giudice del rigetto avrebbe potuto prendere in considerazione tale possibilità di conversione dell'istanza di rigetto. Infine, l'eccezione di compensazione invocata dall'opponente B.________ SA parrebbe sufficientemente fondata siccome a sua volta suffragata da sentenze (condannatorie) non relativizzate nella loro portata dalla sentenza del Tribunale federale 4A_33/2012 del 2 luglio 2012.  
 
5.2. La ricorrente esordisce precisando che non intende sollevare censure nei confronti delle considerazioni proposte dal Tribunale di appello in merito alla possibilità di pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione di B.________ SA, da lei mai presa in considerazione, salvo puntualizzare che le eccezioni compensative avanzate da quest'ultima non sarebbero supportate da sentenza alcuna, quella del Tribunale federale avendo disposto il rinvio all'autorità precedente e dunque non essendo cresciuta in giudicato.  
 
5.3. A ragione la ricorrente premette di non voler discutere la motivazione abbondanziale del Tribunale di appello in punto alla possibilità di utilizzare la documentazione prodotta al fine di ottenere un rigetto provvisorio dell'opposizione. Le considerazioni del Tribunale di appello in proposito sono effettivamente meri obiter dicta che non esigono ulteriore disamina - se non, semmai, la precisazione che anche le eccezioni di cui si può avvalere la parte escussa in virtù dell'art. 82 cpv. 2 LEF devono essere di principio fondate su documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; sentenze 5A_652/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.2; 5A_477/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 5.2.1; 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 32 pag. 221).  
 
6.   
In conclusione, il gravame va respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili della sede federale, l'opponente B.________ SA non essendo stata invitata a presentare osservazioni al ricorso (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 dicembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini