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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_68/2019  
 
Decreto del 4 marzo 2019 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabio Soldati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cocchi, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Mendrisio. 
 
Oggetto 
revoca del sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.2). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
I l 19 novembre 2018 A.________ ha fatto spiccare un precetto esecutivo - a convalida di un precedente sequestro - per fr. 31'064.55 oltre interessi nei confronti di B.________. L'escusso ha interposto opposizione. 
Il 27 dicembre 2018 l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio, accertato che il creditore procedente non aveva presentato alcuna istanza di rigetto dell'opposizione entro 10 giorni dalla comunicazione dell'opposizione, ha revocato sia il sequestro sia l'esecuzione di convalida. 
 
Con sentenza 18 gennaio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso interposto da A.________ avverso il provvedimento dell'Ufficio di esecuzione. 
 
2.   
Il 21 gennaio 2019 A.________ ha trasmesso al Tribunale federa le un "reclamo per la notificazione del 18.01.2019". 
 
Con scritto 19 febbraio 2019 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di stralciare la causa in seguito ad un accordo transattivo raggiunto con la parte opponente, secondo il quale, segnatamente, "[l]e procedure ancora pendenti verranno stralciate a cura delle Parti, con la formula spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili". 
 
3.   
La Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli. 
 
Come concordato fra le parti nel predetto accordo transattivo, le spese giudiziarie della presente procedura (ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF) sono poste a carico della parte ricorrente e non si assegnano ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 4 marzo 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini