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Regesto

Art. 1 e 5 LCS; art. 1 cpv. 1 e 2 ONCS.
1. Uno spiazzo privato, utilizzato da una cerchia indeterminata di persone, può essere sottratto alla circolazione pubblica e, di conseguenza, alla disciplina della LCS, soltanto mediante un segnale di divieto o una barriera (consid. 3).
2. È esclusa l'applicazione concorrente con la LCS di un regolamento comunale di polizia laddove si tratti di disciplinare l'utilizzazione ai fini del traffico di un'area aperta alla pubblica circolazione (consid. 4).

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