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Regesto

Art. 19 n. 2 lett. b LStup e art. 4 Cost.; nozione di banda; esigenze poste dalla Costituzione all'accertamento dell'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda.
Portata e invocazione del principio "in dubio pro reo" (consid. 2a).
Due persone sono sufficienti per fondare una banda (consid. 2b; conferma della giurisprudenza). Tuttavia, per decidere se sussista una banda, vanno presi in considerazione il grado d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori piuttosto che il numero di questi ultimi (consid. 2b; sviluppo della giurisprudenza).
Allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio "in dubio pro reo" ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (consid. 2c).

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références

Article: Art. 19 n. 2 lett. b LStup, art. 4 Cost.