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Ecriture agrandie
 

Regesto

Decreto sulle misure di applicazione e le disposizioni transitorie concernenti le dodici razze canine e i loro incroci proibiti in Vallese; art. 10 cpv. 2 Cost.; base legale; art. 8 e 9 Cost.
La detenzione di cani appartenenti ad una razza determinata non rientra, in linea di principio, nel campo di applicazione della libertà personale (consid. 2).
Le attuali disposizioni sulla competenza federale in materia di protezione degli animali non impediscono ai Cantoni di prevedere delle regole di polizia sulla detenzione degli animali volte alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblici (consid. 3.2).
Il principio dell'uguaglianza non esclude che i Cantoni promulghino regolamentazioni differenti nello stesso settore né che il divieto di detenere dei cani indicati sulla lista non si applichi alle persone che soggiornano provvisoriamente in Vallese (consid. 3.4).
Il divieto assoluto di detenere determinate razze canine, equivalenti al 1,7 % del parco canino vallesano, non costituisce una misura irragionevole e non viola quindi gli art. 8 e 9 Cost. (consid. 4.2).
Anche se imperfetta e provvisoria, la lista de cani proibiti non è incostituzionale (consid. 4.3).

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références

Article: art. 8 e 9 Cost., art. 10 cpv. 2 Cost.