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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 85 lett. a OG; diritto d'iniziativa.
1. Senso e portata del termine previsto dall'art. 9 cpv. 4 della Costituzione bernese per sottoporre alla votazione popolare un'iniziativa comportante un progetto già elaborato (consid. 3).
2. Il Gran Consiglio può opporre all'iniziativa un controprogetto anche se la Costituzione cantonale non prevede espressamente tale possibilità (conferma della giurisprudenza, consid. 3b).
3. In assenza di una base legale, un controprogetto di livello costituzionale o legislativo non può essere sottoposto alla votazione popolare prima dell'iniziativa (consid. 4).

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références

Article: Art. 85 lett. a OG