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Ecriture agrandie
 

Regesto

Giurisdizione arbitrale.
1. Ufficio cantonale di conciliazione designato, in un contratto collettivo di lavoro, quale tribunale arbitrale privato per risolvere controversie collettive di lavoro. A tale designazione non si oppongono né il diritto federale (cfr. art. 34 della legge federale sul lavoro nelle fabbriche, del 18 giugno 1914), né il diritto cantonale di Basilea Campagna.
2. Secondo l'art. 11 cpv. 2 del Concordato intercantonale sull'arbitrato, non occorre che gli arbitri siano designati per nome; è sufficiente l'indicazione della loro funzione. L'accettazione del mandato arbitrale può aver luogo anche per atti concludenti.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 11 cpv. 2 del