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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 4 Cost.; capitale proprio determinante per il calcolo dell'imposta sull'utile e sul capitale.
1. La censura con cui si adduce che il § 71a della legge tributaria di Basilea-Cittā viola l'art. 4 cpv. 1 Cost. č proponibile in un ricorso diretto contro la decisione dell'ultima istanza cantonale che applichi tale disposizione del diritto fiscale (consid. 1).
2. Per l'utilizzazione differenziata del criterio della realtā economica nell'ambito della sottocapitalizzazione č essenziale, tra l'altro, distinguere tra il criterio della realtā economica in sede d'interpretazione di una norma fiscale che considera gli aspetti economici, e il criterio della realtā economica seguito di fronte ad un'elusione fiscale e per il quale, in deroga ad una norma fiscale che considera gli aspetti del diritto civile, č fatto riferimento alla situazione economica (consid. 2).
3. Nessuna norma del diritto costituzionale impone al legislatore di fondarsi, nella disciplina fiscale del capitale proprio delle societā commerciali, esclusivamente sulla nozione di capitale proprio risultante dal diritto delle obbligazioni, o di prendere in considerazione il capitale sotto rischio. Il legislatore dispone di un'ampia libertā di apprezzamento nella valutazione della capacitā economica del contribuente e nella scelta dei mezzi destinati a tenerne conto ai fini fiscali (consid. 3).

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références

Article: Art. 4 Cost., art. 4 cpv. 1 Cost.