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Ecriture agrandie
 

Regesto

Espropriazione di una cava di ghiaia affittata ad un terzo; principi applicabili nella determinazione dell'indennità.
Questioni di procedura (consid. 1).
Se il terreno necessario per la costruzione di una strada nazionale è acquistato mediante rilottizzazione, nella procedura di espropriazione attuata contemporaneamente non può essere altresì accordata un'indennità, in forma di rendita perpetua capitalizzata, a titolo di perdita dei canoni dovuti per diritti di passo e di superficie, ossia un'indennità fondata sul valore di reddito o sul valore venale (consid. 2a).
Il diritto dei Comuni grigionesi di accordare, contro un canone, concessioni per l'estrazione di sabbia e di ghiaia da corsi d'acqua pubblici non può essere oggetto di un'espropriazione ai sensi dell'art. 5 LEspr (consid. 2b).
Le ripetibili per una procedura d'espropriazione federale non si calcolano secondo la tariffa cantonale degli avvocati. In linea di principio, non è corrisposta alcuna indennità per una perizia privata (consid. 3).
In caso di espropriazione di un'azienda affittata a un terzo, il suo valore per il proprietario si determina, di regola, esclusivamente in base al reddito (fitto) (consid. 4b); il valore venale delle costruzioni, impianti e macchine non può essere aggiunto al valore di reddito (consid. 4c, d). Per la capitalizzazione del reddito futuro presumibile va tenuto conto della durata della concessione, della durata di vita delle costruzioni e delle macchine, degli investimenti eventualmente necessari, come pure del rischio di variazioni del reddito dovute a fluttuazioni della domanda dei materiali estratti (consid. 4d, e).
Rilevanza di una clausola del contratto d'affitto che prevede la risoluzione di quest'ultimo in caso di espropriazione (consid. 6a). Per quanto concerne i conduttori e gli affittuari, l'espropriazione può avere per oggetto soltanto i diritti loro derivanti dal rapporto di locazione o di affitto (conferma della giurisprudenza; consid. 6b). Il "risarcimento integrale" ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LEspr si determina, in linea di principio, alla stregua dell'interesse che l'adempimento del contratto ha per l'affittuario; questi ha pertanto diritto a vedersi risarcito l'utile che avrebbe potuto conseguire se la vigenza del contratto fosse continuata sino al prossimo termine di disdetta (consid. 6c).

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références

Article: art. 5 LEspr, art. 23 cpv. 2 LEspr