Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 31 LVPF, 26 OVPF; dissodamento per la costruzione di un centro sportivo (campo di calcio e istallazioni per l'atletica).
- Principi generali concernenti il rilascio di permessi di dissodamento per la realizzazione di impianti sportivi; sussistenza in casu di un bisogno accresciuto oggettivo e concreto.
- Requisito dell'ubicazione vincolata ammesso nel caso in rassegna: la costruzione del centro nell'area boschiva permette di salvaguardare terreni agricoli di particolare pregio, classificati come tali nel piano regolatore comunale e facenti parte della superficie d'avvicendamento colturale che il Cantone è tenuto ad assicurare per l'approvvigionamento del Paese.
- Prevalenza dell'interesse pubblico alla costruzione del centro sportivo, connesso con quello volto alla salvaguardia di codesti terreni agricoli, sull'interesse alla conservazione del bosco già implicito nella legislazione forestale; obbligo di contenere nel minimo indispensabile il dissodamento, con revisione del progetto.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 31 LVPF