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Regesto

Procreazione con assistenza medica (inseminazione artificiale e fecondazione in vitro); decreto del Gran Consiglio del cantone di San Gallo sugli interventi nella procreazione umana (DGC); libertā personale, art. 8 e 12 CEDU, art. 2 Disp. trans. Cost., libertā di ricerca.
1. Considerazioni generali sulla procreazione con assistenza medica (consid. 3).
2. Il decreto impugnato non č contrario al diritto civile federale e non viola l'art. 2 Disp. trans. Cost. (consid. 4).
3. Limitando l'accesso alle tecniche della procreazione con assistenza medica s'incide sulla libertā personale; č lasciata indecisa la questione se tale limitazione sia rilevante anche sotto il profilo dell'art. 8 in relazione con l'art. 12 CEDU (consid. 5).
4. Inseminazione artificiale:
a) Il divieto generale dell'inseminazione artificiale con sperma di un donatore (inseminazione "eterologa"), previsto dall'art. 4 lett. a DGC, č incompatibile con la libertā personale (consid. 6a).
b) Restrizioni relative all'inseminazione artificiale con sperma di un donatore (consid. 6b).
c) Deve questo metodo essere riservato solo alle coppie coniugate? (consid. 6c).
d) Quid dell'anonimato del donatore? (consid. 6d).
5. Il divieto, previsto dall'art. 6 DGC, di procedere all'inseminazione artificiale fuori dell'ospedale cantonale di San Gallo č contrario alla Costituzione nella misura in cui ha per oggetto l'inseminazione con sperma del marito (inseminazione "omologa"); č invece conforme alla Costituzione nella misura in cui ha per oggetto l'inseminazione con sperma di un donatore (inseminazione "eterologa") (consid. 7).
6. Nel vietare, salvo che in un trattamento in corso dell'infertilitā, la conservazione di gameti in vista di un'utilizzazione futura, l'art. 7 DGC viola la libertā personale (consid. 8).
7. Fecondazione in vitro e trasferimento di embrioni (FIV e TE o FIVETE):
a) Il divieto generale del metodo FIVETE, previsto dall'art. 4 lett. f DGC, č contrario alla libertā personale (consid. 9a-9c).
b) Quid del metodo FIVETE con gameti di donatori? Deve questo metodo essere riservato alle coppie coniugate? (consid. 9e).
8. Nella libertā di ricerca č ravvisabile un diritto costituzionale non scritto? Č incostituzionale il divieto, stabilito nell'art. 9 DGC, di utilizzare gameti per la ricerca (consid. 10).
9. L'art. 12 DGC č contrario alla Costituzione nella misura in cui prevede in modo generale che l'applicazione di nuove tecniche presuppone una modifica del decreto (consid. 11).
10. Disposizioni cantonali di diritto penale:
a) Ripartizione delle competenze secondo l'art. 64bis Cost. e secondo gli art. 400 e 335 CP (consid. 12a e 12b).
b) Nella fattispecie, il cantone č competente ad emanare disposizioni penali (consid. 12c).
c) Annullamento parziale di tali disposizioni in dipendenza della nullitā delle norme di diritto sostanziale di cui intendono garantire l'osservanza (consid. 12d).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 8 e 12 CEDU, art. 64bis Cost., art. 400 e 335 CP

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