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Ecriture agrandie
 

Regesto

Legislazione federale sulla protezione dell'ambiente (protezione contro l'inquinamento fonico e atmosferico), diritto edilizio cantonale e comunale.
1. a) Una decisione relativa a una licenza edilizia è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo ove siano direttamente applicabili lenorme del diritto federale sulla protezione dell'ambiente di cui è invocata la violazione (consid. 1b).
b) Va fatta valere con ricorso di diritto pubblico la censura con cui è addotta una violazione dei diritti costituzionali nell'interpretazione o nell'applicazione del diritto cantonale e comunale autonomi (consid. 1c).
2. Eliminazione in due fasi delle emissioni, secondo l'art. 11 cpv. 2 e 3 LPA (consid. 3).
3. Attribuzione, di caso in caso, a un'esigua zona d'abitazione, esposta ai rumori e interamente circondata da zone artigianali e industriali, di un grado di sensibilità più elevato, in applicazione dell'art. 43 cpv. 2 OIF (consid. 4).
4. Impianto fisso nuovo, ai sensi dell'art. 7 OIF, o modificazione importante di un impianto fisso esistente, ai sensi dell'art. 8 OIF? Sono date circostanze che giustificano un obbligo di risanamento? Quali sono i valori di esposizione determinanti? Questioni lasciate indecise (consid. 5).
5. Ove non siano da attendersi emissioni supplementari, il risanamento a cui è soggetto un impianto di riscaldamento non dev'essere effettuato contemporaneamente all'edificazione di una costruzione annessa allacciata a tale impianto (consid. 6).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 43 cpv. 2 OIF, art. 7 OIF, art. 8 OIF