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Regesto

Art. 88 OG, art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost.; legittimazione del Cantone a proporre un ricorso di diritto pubblico in materia di contestazione pecuniaria relativa a rapporti di servizio fondati sul diritto pubblico (maestre di scuola materna basilesi).
Un cantone non può, in base all'art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost., impugnare con ricorso di diritto pubblico una decisione emanata dal suo tribunale amministrativo né nel merito (consid. 1) né per censurare asseriti vizi di procedura (consid. 2). Questione lasciata indecisa nell'ipotesi in cui i rapporti di servizio sono retti dal diritto privato (consid. 1c/cc).

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références

Article: Art. 88 OG

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