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Regesto

Società anonima - responsabilità dell'amministratore (art. 754 cpv. 1, art. 722 vCO) - prescrizione (art. 760 CO).
Nel caso di valida delega di competenze, l'amministratore risponde di massima solo della "cura in eligendo, in custodiendo et in instruendo" (consid. 3a). Esempio di un amministratore unico che ha manifestamente misconosciuto il proprio obbligo di diligenza (consid. 3b) e la cui passività è causa adeguata del danno arrecato ai creditori della società in fallimento (consid. 4).
Il danno indiretto del creditore non corrisponde necessariamente all'ammontare del credito collocato (consid. 9a e b).
Prescrizione di parte delle pretese del creditore a seguito di un aumento tardivo delle domande in procedura cantonale (consid. 9c).

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références

Article: art. 760 CO