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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 8 cpv. 2, art. 19, 62 cpv. 1-3 e art. 197 n. 2 Cost.; art. 20 cpv. 1-3 LDis; istruzione scolastica speciale per fanciulli disabili.
I Cantoni fruiscono di un ampio margine d'autonomia in materia d'istruzione scolastica speciale. Le esigenze minime del diritto federale impongono loro unicamente di offrire al fanciullo una formazione adeguata e sufficiente secondo la comune esperienza nella scuola pubblica e che favorisce l'integrazione del fanciullo disabile, non invece una scolarizzazione ottimale rispettivamente la pił idonea (consid. 3).
Di principio l'insegnamento specializzato nella scuola regolare prevale su quello in una scuola speciale. Nel caso concreto, l'autoritą precedente poteva senza arbitrio giungere alla conclusione che l'insegnamento specializzato nella scuola regolare, completato da misure di sostegno adattate al fanciullo disabile (logopedia, ecc.), aveva perlomeno lo stesso valore che un insegnamento in un istituto separato (consid. 4).

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références

Article: art. 197 n. 2 Cost., art. 20 cpv. 1-3 LDis