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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 9, 16 e 36 Cost., art. 11 cpv. 3 e art. 21 cpv. 1 e 2 Cost./SO, legge sull'informazione e sulla protezione dei dati del Canton Soletta; accesso a documenti degli Uffici AI relativi ai risultati di perizie mediche esterne sull'incapacità lavorativa di richiedenti di prestazioni dell'AI.
Regolamentazione costituzionale e legislativa dell'accesso agli atti nel Canton Soletta. L'interpretazione della legge cantonale da parte del Tribunale amministrativo non è arbitraria. In particolare non è insostenibile esigere che l'interesse degno di protezione all'accesso agli atti debba essere più importante maggiore è la rilevanza dell'impegno richiesto per concederlo. La base legale per la limitazione del diritto fondamentale non presta il fianco a critiche. Sussiste per contro un rilevante interesse all'accesso agli atti. Il diritto costituzionale cantonale non limita il diritto all'informazione a documenti accessibili al pubblico e la legge non esclude dal diritto d'accesso gli atti della giustizia amministrativa. Un rifiuto dell'accesso agli atti può pertanto entrare in considerazione soltanto qualora i mezzi impiegati comporterebbero un dispendio eccezionale, dimodoché l'andamento degli affari dell'autorità ne sarebbe notevolmente compromesso, rispettivamente quasi paralizzato. Rinvio della causa al Tribunale amministrativo, affinché esamini se questa condizione sia o no adempiuta (consid. 6-8).

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références

Article: Art. 9, 16 e 36 Cost., art. 21 cpv. 1 e 2 Cost./SO