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Ecriture agrandie
 

Regesto

Censura cinematografica.
1. Portata della sentenza del Tribunale federale in materia di autorizzazione di polizia (consid. 1b).
2. Le imprese del ramo cinematografico godono della libertà di commercio e d'industria, ma i loro diritti possono essere limitati da misure cantonali di polizia destinate a proteggere l'ordine e la morale pubblica. Importanza del carattere particolare del film (consid. 2).
3. Potere d'esame del Tribunale federale adito mediante ricorso di diritto pubblico per violazione degli art. 4 e 31 CF in materia di censura cinematografica (consid. 3).
4. Film che rappresenta, in modo particolarmente cinico e suggestivo, la preparazione e l'esecuzione di due assassini, senza portare un "valido messaggio" (consid. 4).