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Ecriture agrandie
 

Regesto

Crediti d'investimento nell'agricoltura (LF del 23 marzo 1962).
Le decisioni che accordano o rifiutano tali crediti non soggiacciono al ricorso di diritto amministrativo (art. 99 lett. h OG). Questo principio si applica pure alla decisione del Dipartimento federale dell'economia pubblica sul ricorso diretto contro il ritiro dell'opposizione che la Divisione dell'agricoltura aveva formulato avverso la concessione di un credito da parte della competente autorità cantonale.