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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4 Cost.; divieto della retroattivitą.
Fatti anteriori all'entrata in vigore di nuove disposizioni fiscali possono essere presi in considerazione quali elementi rilevanti per il calcolo dell'imposta; tale principio non trova applicazione laddove si tratti del successivo assoggettamento ad un'imposta speciale di fatti pregressi che hanno dato luogo ad un profitto in capitale (precisazione della giurisprudenza).

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Articolo: Art. 4 Cost.