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Regesto

Art. 31 Cost; libertā di commercio e d'industria.
1. Nozione di libertā di commercio e d'industria; restrizioni cantonali, in particolare attraverso misure di polizia giustificate dall'interesse pubblico (consid. 2a).
2. L'esigenza posta dall'art. 1 lett. d del regolamento vallesano concernente la professione d'estetista, del 24 maggio 1972, di un certificato di capacitā, o di un titolo riconosciuto come equivalente, per l'esercizio di questa professione č giustificata dalla salvaguardia dell'igiene pubblica (consid. 2b, c, d).
3. Tale esigenza non viola il principio della proporzionalitā (consid. 3).

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Articolo: Art. 31 Cost

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