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Regesto

Diritto di una straniera maggiorenne invalida, i cui genitori sono domiciliati in Svizzera, di ottenere un permesso di dimora (art. 4 LDDS, art. 8 CEDU, art. 100 lett. b n. 3 OG).
1. Di regola, solo un discendente minorenne di stranieri autorizzati a risiedere in Svizzera può dedurre dall'art. 8 CEDU un diritto al rilascio di un permesso di dimora. Eccezione a favore di una figlia maggiorenne invalida, il cui ricorso di diritto amministrativo può essere considerato ammissibile sotto il profilo dell'art. 100 lett. b n. 3 OG (consid. 2).
2. Può essere ragionevolmente preteso che lascino la Svizzera, benché autorizzati a risiedervi, i genitori dello straniero che chiede il permesso di dimora? Per decidere al proposito va tenuto conto anche del comportamento e della situazione di tale straniero (precisazione della giurisprudenza, consid. 3).
3. Ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU; l'interesse di una figlia sorda dalla nascita a vivere in Svizzera con i genitori prevale sull'interesse pubblico volto ad una politica d'immigrazione restrittiva (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 8 CEDU, art. 100 lett. b n. 3 OG, art. 4 LDDS, art. 8 cpv. 2 CEDU